Domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell'UE

23 Giugno 2023

Tenuto conto del carattere autonomo della domanda riconvenzionale di cui all'articolo 128 del Regolamento 2017/1001, l'oggetto di quest'ultima non può essere limitato da quello dell'azione per contraffazione nell'ambito della quale detta domanda è proposta.
L'articolo 124, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 128, paragrafo 1, di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che: una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell'Unione europea può riguardare l'insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest'ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale sia limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall'azione per contraffazione.

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