Riscaldamento centralizzato malfunzionante: il condomino è esonerato dalle spese?

Redazione scientifica
26 Giugno 2023

La Cassazione torna a pronunciarsi sull'obbligo del condomino di partecipare alle spese per il godimento e la conservazione delle cose comuni, in particolare dell'impianto centralizzato di riscaldamento.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte può essere così sintetizzata: un condomino si distaccava dall'impianto centralizzato di riscaldamento a causa della corrosione delle diramazioni terminali, nonostante il Supercondominio avesse negato la possibilità di distacchi unilaterali e intimato a chi si era già distaccato di riprendere a pagare interamente le quote per le spese del riscaldamento. Nello specifico, il condomino denuncia la violazione dell'art. 1123 c.c., in quanto il Supercondominio avrebbe errato nel ripartire le spese del riscaldamento centralizzato, che serve i singoli condomini in maniera diversa in base all'uso; inoltre, il ricorrente lamenta che, al fine di rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e di usufruire di un corrispondente sgravio di spese, era stato chiamato a provare che dal suo distacco dall'impianto di riscaldamento non fossero derivati notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il criterio legale di ripartizione delle spese, infatti, si fonda sul beneficio che dalle cose comuni può derivare ad ogni condomino, quando esse sono destinate a servire in maniera diversa: ciò al fine di evitare l'indebito arricchimento dei condomini che beneficiano della cosa comune e vedano poi le spese ripartite anche a carico di quelli che non ne possano usufruire.

Il ricorso, tuttavia, è inammissibile. I Giudici, infatti, evidenziano che «l'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie non solo alla conservazione, ma anche al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (art. 1123, comma 1, c.c.)».

Ne consegue che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal contributo, neanche per le sole spese di esercizio, poiché «il condomino non è titolare di una pretesa a una prestazione sinallagmatica nei confronti del condominio e quindi non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio» (Cass. n. 10492/1996).

Il ricorso del condomino, dunque, viene rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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