Il “palmario” costituisce una componente aggiuntiva del compenso dell'avvocato

Redazione scientifica
26 Giugno 2023

Il “palmario”, costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite. La connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso e, come tale, esso soggiace all'obbligo di fatturazione.

La Sezioni Unite, nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un avvocato, hanno esaminato la questione se il pagamento di una somma corrisposta dalla cliente al difensore a titolo di “palmario” sia soggetta ad obbligo di fatturazione.

Nel caso di specie, il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva applicato la sanzione della censura nei confronti dell'avvocato in quanto lo stesso, venendo meno ai doveri di fedeltà, correttezza, probità e diligenza, aveva omesso di rilasciare il documento fiscale relativo al pagamento del “palmario”.

Avverso tale provvedimento, l'avvocato aveva proposto impugnazione, contestando l'assoggettabilità del “palmario” all'obbligo fiscale di fatturazione, in quanto somma integrante una mera “regalia”. Sia il Consiglio Nazionale Forense, sia la Cassazione, non hanno ritenuto fondata la censura.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha stabilito che il “palmario”, costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale. La connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.

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