Danno da lucida agonia post intervento chirurgico: il paziente acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento

Redazione Scientifica
29 Giugno 2023

Nel caso di intervento chirurgico che si conclude con esito infausto, il paziente che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo, che sorge per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente, sia del danno non patrimoniale consistito nel turbamento derivante dalla consapevolezza della morte imminente.

“La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”.

“Nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico, e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento ( come nel caso di specie (…) effettuandone l'accettazione, disponendone il ricovero, compilando la relativa cartella clinica ed eseguendo l'intervento all'interno della struttura ospedaliera pubblica con proprio personale), con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - c.d. contratto di spedalità, idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi”.

“Chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (Cass. n. 18056/2019).

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