Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello di accertamento di altra paternità

Caterina Costabile
29 Giugno 2023

Le Sezioni Unite sono intervenite per chiarire se il giudizio di disconoscimento di paternità possa ritenersi pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità e se, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applichi l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Massima

Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

Il caso

Tizio, Mevio e Sempronio, premesso di risultare figli dei coniugi Alfa e Beta, entrambi deceduti, avevano adito il Tribunale chiedendo l'accertamento giudiziale di paternità di Gamma. A sostegno della domanda proposta, gli attori avevano dedotto che: 1) avevano appreso che la madre Beta aveva avuto una lunga relazione con il proprio datore di lavoro Gamma dalla quale erano nati; 2) avevano intrapreso anni addietro un'azione giudiziale per il disconoscimento della paternità di Alfa, marito della madre; 3) la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di disconoscimento – dopo l'espletamento delle indagini genetiche – era stata impugnata da uno degli altri figli nati dal matrimonio di Alfa e Beta.

Nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, si erano costituiti C. D. e F., eredi del Gamma, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione proposta, stante la pendenza, dinanzi alla Corte d'Appello, del giudizio avente ad oggetto il disconoscimento di paternità e risultando pertanto, allo stato, gli attori figli di Beta, marito della madre.

Tizio, Mevio e Sempronio chiedevano la sospensione del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità in attesa della definizione del processo pendente dinanzi alla Corte d'Appello (domanda di disconoscimento).

Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e dichiarava inammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità.

La Procura generale della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c., chiedeva l'enunciazione, nell'interesse della legge, del seguente principio di diritto: "Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.".

La questione

Le Sezioni Unite, su richiesta della Procura Generale, sono intervenite per chiarire se il giudizio di disconoscimento di paternità possa ritenersi pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità e se, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applichi l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

Nella giurisprudenza di merito esistevano due diversi orientamenti in ordine alla qualificazione del rapporto tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità.

In forza del primo, sono da considerarsi inammissibili le domande volte ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, ove proposte nel medesimo giudizio avente ad oggetto il disconoscimento della paternità (Trib. Bari, Bari sez. I, 25/02/2016, n.1038; Trib. Roma, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 914).

Il secondo orientamento, invece, è favorevole alla contestuale proposizione della domanda di disconoscimento della paternità e di dichiarazione giudiziale di altra paternità, ritenendo ammissibile un provvedimento di separazione delle cause e conseguente sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Trib. Crotone, 18 maggio 2019, n. 633; Trib. Modena, 1° marzo 2019, n. 282).

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto chiarendo che il concetto di pregiudizialità, cui fa riferimento quello di dipendenza enunciato dall'art. 295 c.p.c. e che presuppone l'analisi del rapporto di possibile interferenza fra decisioni, si risolve in una relazione che lega due questioni e si qualifica come rapporto di antecedenza logica. Il nesso sostanziale di pregiudizialità si manifesta, in primo luogo, nella dipendenza logica di una controversia rispetto all'altra, all'interno di uno stesso rapporto giuridico e, in secondo luogo, nella dipendenza tecnica, che intercorre tra rapporti giuridici diversi ed è tale per cui l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro.

In sostanza, quando si verta in ipotesi di rapporti giuridici distinti ed autonomi, la pregiudizialità tecnico-giuridica consiste in una relazione tra rapporti giuridici sostanziali, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo.

I giudici di legittimità hanno, inoltre, ribadito che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone che: 1) sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; 2) queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; 3) non si realizzi o in virtù dell'art. 34 c.p.c. o per effetto degli artt. 40 e 274 c.p.c. la simultaneità del processo.

Nella ipotesi di contestuale pendenza del giudizio di disconoscimento di paternità e di quello volto all'accertamento di altra paternità, trattandosi di accertamenti relativi allo stato delle persone, non è possibile una pronuncia incidentale (ex art. 34 c.p.c.) ed è la legge a richiedere espressamente di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante (come risulta dal combinato disposto degli artt. 253 e 269 c.c., così come interpretati dalla costante giurisprudenza di legittimità).

Le S.U. hanno, pertanto, ritenuto che, in caso di contemporanea pendenza di un procedimento di disconoscimento di paternità e di un altro procedimento volto alla dichiarazione giudiziale di altra paternità, non può escludersi la necessità di una sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c.

Osservazioni

Nel nostro ordinamento la condizione di "figlio legittimo", atteso il combinato disposto degli artt. 253 e 269 c.c., è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di "figlio legittimo", con accertamento efficace erga omnes (Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2021, n.27560). La rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre peraltro solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2013, n.15990).

Le Sezioni Unite hanno condivisibilmente sottolineato che il raccordo tra i due istituti e la possibilità di introduzione cumulativa delle due azioni- fatta salva la discrezionalità del giudice di merito nel governo della trattazione del processo, in ragione di variabili organizzative oltre che processuali - risponde all'esigenza, valorizzata dalla Corte EDU (sentenza del 6 dicembre 2022) di assicurare la più sollecita definizione dello status e di concretizzare nella sua effettività il diritto del figlio all'acquisizione del nuovo status.

Una diversa soluzione finirebbe, del resto, per violare il principio della ragionevole durata del processo, nonché di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto oltre che a livello costituzionale anche ai sensi dell'art. 8 CEDU.

In effetti, la stessa Corte Costituzionale ha recentemente evidenziato come sia tempo che il legislatore riveda in termini semplificanti il rapporto tra demolizione e accertamento dello stato, in quanto il sistema duale, se prima dell'avvento delle prove genetiche era funzionale al raggiungimento della certezza in ordine alla non veridicità dello stato di filiazione in essere, ora è divenuto inattuale stante il carattere di preminenza del risultato dell'esame genetico, idoneo a provare o negare la genitorialità con un grado di sostanziale certezza (Corte Cost., 14 luglio 2022, n. 177).

Rimane comunque ferma la necessità, in difetto di un intervento del legislatore e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 177/22 (rammentandosi che, sul punto dell'ammissibilità di una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità condizionata sospensivamente all'esito del giudizio demolitivo, la Consulta ha rilevato che essa attiene alla materia processuale, la cui disciplina è riservata in primis al legislatore), di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, parziale, di disconoscimento, prima di potere esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità.

Riferimenti
  • Angioi, Azioni di stato, questioni pregiudiziali e sospensione necessaria del processo, in GiustiziaCivile.com, 8 luglio 2019;
  • Corriere, Disconoscimento e accertamento della paternità: sussiste un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 3 dicembre 2018;
  • Ferrandi, Le Sezioni Unite sul rapporto pregiudiziale tra azione di disconoscimento di paternità e dichiarazione di genitorialità, in Ius Famiglie (ius.giuffrefl.it), 29 marzo 2023.

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