La richiesta di definizione agevolata dei carichi non impedisce la dichiarazione di fallimento

La Redazione
30 Giugno 2023

La Corte si pronuncia in tema di diritto del debitore di ottenere, nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria.

In tema di procedimento prefallimentare, posto che l'ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014 è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi, di modo che il tribunale legittimamente ne dichiara il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell'agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione.

La Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di una s.r.l. La società ha proposto ricorso in Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la nullità della procura rilasciata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ad un avvocato del libero foro, ma la doglianza è priva di fondamento. Il Collegio richiama infatti il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale:

  • dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conRitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riRessi economici;
  • di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, del citato r.d. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016 e dei criteri stabiliti dagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1 comma 5, d.l. n. 193/2016, conv. con l. n. 225/2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».

Gli ulteriori motivi di ricorso lamentano il rigetto dell'istanza di rinvio fondata sulla richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti dinanzi al Fisco. La Cassazione precisa però che, da un lato, il liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese non è legittimato alla richiesta di definizione agevolata, e che, dall'altro, «nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione, e non quelli sopravvenuti: la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (tra varie, Cass. civ, sez. I, 28 giugno 2017, n. 16180; Cass. civ., sez. VI, 7 agosto 2017, n. 19682; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2023, n. 5573, punto 3.5). La corte d'appello ha dunque acclarato, e l'accertamento non è stato contestato, che sussistevano tutti i presupposti per il fallimento, a fronte dei quali ha rimarcato che la società non aveva fornito alcuna indicazione circa le fonti di reperimento della liquidità necessaria a far fronte al pagamento occorrente per procedere alla rottamazione dei carichi».

In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui «in tema di procedimento prefallimentare, posto che l'ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/14 è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi, di modo che il tribunale legittimamente ne dichiara il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell'agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione».

Fonte: www.dirittoegiustizia.com

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