Mediazione: quali sono le principali novità in vigore dal 30 giugno 2023?

Redazione scientifica
30 Giugno 2023

Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale. Di seguito si riassumono le principali novità, con i relativi riferimenti normativi, che entreranno in vigore dal 30 giugno 2023.

L'istituto della mediazione civile nasce per alleggerire il carico giudiziale e si propone come alternativa o come condizione di procedibilità preliminare all'instaurarsi di liti di natura civilistica. Introdotto dal d.lgs. n. 28/2010, è stato recentemente modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e ss.mm., in attuazione della l. n. 206/2021.

L'intento della riforma Cartabia, con riferimento alla mediazione, è stato quello di realizzare: la semplificazione e lo snellimento dell'attività processuale che ispira l'intero processo di riforma in materia civile, la riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato. I principi e criteri contenuti nella legge delega incentivano il ricorso alla mediazione e agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR): implementando gli incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, estendendo a tali istituti l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche mediante modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

Ciò premesso, deve evidenziarsi come alcune novità introdotte si applicano già dal 1° marzo scorso ed, in particolare: le norme sulla mediazione in modalità telematica (art. 8-bis d.lgs. n. 28/2010); Dovere di riservatezza (art. 9 d.lgs. n. 28/2010); Conclusione del procedimento (art. 11 d.lgs. n. 28/2010); Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11-bis d.lgs. n. 28/2010); Efficacia esecutiva ed esecuzione (art. 12 d.lgs. n. 28/2010); Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010); Obblighi del mediatore (art. 14 d.lgs. n. 28/2010).

Altre novità, invece, si applicano ai procedimenti di mediazione avviati a decorrere dal 30 giugno 2023. Di seguito sono riassunte le principali.

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010). L'art. 5-bis prevede che «Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese».

Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio (art. 5-ter d.lgs. n. 28/2010). L'art. 5-ter dispone che «l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile».

Mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010). L'art. 5-quater stabilisce che «1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale».

Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione (art. 5-quinques d.lgs. n. 28/2010).

Il richiamato art. 5-quinques dispone che «1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione».

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies d.lgs. n. 28/2010).

L'art. 5-sexies stabilisce che: «1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1».

Durata del procedimento (art. 6 d.lgs. n. 28/2010).

Il tenore dell'art. 6 dispone che «1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. 3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1».

Effetti sulla ragionevole durata del processo (art. 7 d.lgs. n. 28/2010).

L'art. 7 dispone che «1. Il periodo di cui all' articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

Procedimento (art. 8 d.lgs. n. 28/2010).

Le principali novità introdotte nell'art. 8, decorrenti dal 30 giugno, riguardano: la fissazione di un termine per il primo incontro tra le parti (da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda); l'obbligo di comunicazione dell'istanza, di data e luogo del primo incontro e delle altre informazioni utili gravante sull'organismo di mediazione, ferma restando la facoltà della parte che ha presentato la domanda di informarne l'altra parte (comunicazione che tuttavia non fa venire meno l'obbligo per l'organismo di mediazione). Sono altresì indicati contenuti minimi della comunicazione (istanza di mediazione, designazione del mediatore, sede, data e orario dell'incontro, modalità di svolgimento della procedura), che possono essere integrati da ogni altra comunicazione ritenuta utile (comma 1); la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, pur essendo consentito, in caso di giustificati motivi, la delega di un rappresentante che abbia conoscenza dei fatti e che sia munito dei poteri necessari a comporre la controversia. In tal caso, come nel caso di partecipazione alla mediazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono necessariamente essere rappresentati da loro delegati, il mediatore deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale (comma 4); l'obbligo per le parti di essere assistiti da avvocati quando si tratta di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice (comma 5); la precisazione del ruolo del mediatore nel primo incontro, durante il quale lo stesso deve esporre la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e fare in modo che le parti raggiungano un accordo. La norma prescrive inoltre che sia sulle parti che sugli avvocati grava l'obbligo di collaborare lealmente ed in buona fede con il mediatore per il raggiungimento dell'accordo. Dell'incontro di mediatore deve redigere verbale che deve essere quindi sottoscritto dalle parti (comma 6).

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità (art. 15-bis d.lgs. n. 28/2010). Tale norma, in particolare, dispone che «1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. 2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.»

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato (Art. 15-octies d.lgs. n. 28/2010).

La norma stabilisce che «1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità».

Merita in conclusione di essere evidenziato che mancano ancora i decreti ministeriali attuativi. Permangono, pertanto, dubbi sulle modalità attraverso le quali saranno resi accessibili i nuovi crediti d'imposta e il patrocinio a spese dello Stato.

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