Il cumulo di separazione e divorzio nei procedimenti su domanda congiunta: la parola alla Corte di Cassazione
03 Luglio 2023
Massima
Occorre disporre il rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363-bis c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto circa il possibile cumulo, in via consensuale, delle domande di separazione e di divorzio. Il caso
I coniugi Tizio e Caia proponevano ricorso congiunto al Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione alle condizioni indicate e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, l. n. 898/1970 alla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate. I coniugi comparivano ed il giudice relatore, sentiti gli stessi, evidenziava alle parti che si trattava di questione esclusivamente di diritto, non ancora risolta dalla Corte di Cassazione e necessaria ai fini della definizione del giudizio che presentava gravi difficoltà interpretative. All'esito della discussione invitava ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. le parti a prendere posizione sul punto. Le parti insistevano per l'ammissibilità del ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per l'emissione dell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. Il Tribunale disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto con sospensione del procedimento sino alla restituzione degli atti. La questione
La questione rimessa all'esame della S.C. afferisce alla possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta oltre che nei procedimenti contenziosi come espressamente previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. Le soluzioni giuridiche
Il legislatore non ha espressamente disciplinato la possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta. Buona parte delle prime pronunce giurisprudenziali di merito edite si sono espresse in favore della possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti congiunti (cfr. Trib. Milano 5 maggio 2023, n. 3542; Trib. Lamezia Terme 13 maggio 2023; Trib. Vercelli, 17 maggio 2023, n. 230; Trib. Salerno, 5 giugno 2023, n. 2469; per l'ammissibilità anche Trib. Genova, verbale riunione ex art. 47-quater ord. giud. del 8.3.2023; Trib. Vercelli, protocollo n. 73/23 del 15.3.2023). Si è osservato che la possibilità di regolare consensualmente gli effetti derivanti dalla separazione e dal divorzio è consentita dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (laddove la norma parla di «domanda congiunta» (al singolare) «relativa ai procedimenti» (al plurale) «di cui all'art. 473-bis.47»), sicché il cumulo consensuale renderebbe legittimo l'esercizio dell'autonomia privata anche in questo contesto fermo restando che l'efficacia di tali accordi è data dalla sentenza con la quale il tribunale omologa e «prende atto» degli accordi intervenuti tra le parti. I Tribunali favorevoli al cumulo hanno omologato le condizioni della separazione e, rilevato che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio - formulando le condizioni connesse a tale pronuncia - e che tale domanda non risulta procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898/1970 e successive modificazioni, hanno rimesso la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. n. 898/1970. Esiste, tuttavia, nella giurisprudenza di merito anche un orientamento che propende per l'inammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, evidenziando che la possibilità di cumulo delle domande è stata esplicitamente riservata dalla legge unicamente alle ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti, atteso che le due discipline di cui all'art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. sono state tenute distinte dal legislatore e che l'art. 473-bis.51 non contiene alcun richiamo al punto 49 (cfr. Trib. Ferrara, 31 maggio, n. 406, Trib. Firenze 16 maggio 2023, n. 1473; per la soluzione negativa v. anche comunicazione del Presidente del Tribunale di Bari del 6.4.2023, nonché comunicazione del Presidente del Tribunale di Padova del 7.4.2023). In particolare, si è rilevato che ammettere il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio nei procedimenti congiunti, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega, implicherebbe una deroga non consentita al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. L'orientamento consolidato della S.C. reputa, invero, che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI, 28 giugno 2022, n. 20745). L'adesione a tale orientamento determina la pronuncia della separazione alle condizioni richieste dalle parti e la contestuale dichiarazione di improponibilità della domanda di divorzio. Anche la dottrina si è divisa su due filoni interpretativi. Una prima impostazione ammette il cumulo delle domande di separazione e divorzio in procedimenti non contenziosi, facendo leva sul principio di economia processuale per la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi, pur nella diversità della domanda, con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. In particolare, è stato evidenziato che nel regime introdotto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. è sicuramente possibile che il ricorrente o il resistente proponga domanda di divorzio nel contesto del giudizio di separazione giudiziale e che in tale sede le parti trovino poi un accordo sulle condizioni di entrambi gli istituti: in questo caso il tribunale pronuncerà la sentenza di separazione su accordo tra le parti e rinvierà la causa dopo il termine necessario di sei mesi per il recepimento anche degli accordi delle parti sul divorzio, essendo la domanda di divorzio già pendente nel processo e non potendo quindi certamente la stessa essere stralciata soltanto sul presupposto che sia stato raggiunto un accordo di separazione. Alla luce di tale considerazione, negare la proposizione simultanea di ricorsi per separazione e divorzio in forma congiunta significherebbe dare vita a un'indebita disparità di trattamento del tutto incomprensibile sotto il profilo sistematico. Un altro orientamento, invece, esclude la possibilità del cumulo invocando rilievi di carattere sia letterale, sia sistematico, sia, ancora, sostanziale. L'istituto in parola è infatti ammesso dalla legge soltanto nel caso del procedimento contenzioso e la disciplina dei procedimenti su domanda congiunta è disciplinata dall'art. 473-bis.51 c.p.c. che non richiama l'art. 473-bis.49 c.p.c. Inoltre, sottolinea tale orientamento, la legge delega non fa alcun riferimento al cumulo nei procedimenti non contenziosi. In senso negativo si è, poi, sollevato il problema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi: indisponibilità che determinerebbe la nullità dei medesimi ai sensi dell'art. 160 c.c., soprattutto in quanto questi non sono ancora sorti. Osservazioni
Il Tribunale di Treviso, chiamato a decidere su una domanda congiunta di divorzio e separazione in sede consensuale, ha ritenuto configurabili i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 363-bis c.p.c., sottolineando che la questione sollevata è suscettibile di porsi in numerosi giudizi considerato che i numeri dei provvedimenti di divorzio e separazione consensuale nei Tribunali costituiscono annualmente un numero considerevole di provvedimenti giurisdizionali e le domande cumulate congiunte sono già state proposte in tutto il territorio dello Stato, con risposte allo stato eterogenee da parte della giurisprudenza di merito di primo grado. Com'è noto, il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione prevede la possibilità, per il giudice di merito, allorché debba decidere una questione di diritto su cui ha preventivamente provocato il contraddittorio delle parti, di sottoporre direttamente la questione alla S.C. perché risolva il quesito. Perché possa essere disposto il rinvio pregiudiziale, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) la questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non deve essere stata ancora risolta dalla S.C.; b) la questione deve presentare gravi difficoltà interpretative; c) la questione deve essere anche potenzialmente «seriale». Il primo presidente, entro 90 giorni, deve valutare la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, ove tale valutazione sia positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto; ove la valutazione sia invece negativa, pronuncia decreto di inammissibilità. La Corte, a seguito dell'assegnazione della questione, pronuncia in pubblica udienza con la requisitoria scritta del p.m. mentre le parti hanno la facoltà di depositare memorie scritte sintetiche secondo le regole ordinarie poste dall'art. 378 c.p.c. Nel caso di specie, con provvedimento del 14.6.2023, il primo presidente ha ritenuto ammissibile la questione proposta dal Tribunale di Treviso - rispondendo la stessa a tutti e tre i requisiti previsti dall'art. 363-bis c.p.c. - ed ha assegnato la questione alla prima sezione civile attesa la specificità della questione processuale prospettata e la sua esclusiva attinenza all'area del diritto di famiglia. Riferimenti
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