Accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia
03 Luglio 2023
Nel quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate, l'istante ha rappresentato che in data 5 giugno 2017 aveva acquistato con il coniuge immobili siti in Italia. Successivamente, con sentenza emessa in Spagna è stato disposto lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio e con l'atto notarile, denominato «Convenzione matrimoniale ripartizione e aggiudicazione dei beni della comunione dei beni ed estinzione di Condominio», sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra le parti. Al riguardo, l'Istante fa presente che tale atto, con riferimento ai predetti beni immobili, non riporta le menzioni previste a pena di nullità dall'art. 40, n. 2, della l. n. 47/1985 e dell'art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 (cosiddette ''menzioni urbanistiche'') e dall'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52/1985 (''conformità catastale''). Pertanto, si rende necessario un atto di deposito presso un notaio italiano dell'atto redatto dal notaio spagnolo che contenga anche le dichiarazioni mancanti. L'Istante precisa che il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio». Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alla tassazione del summenzionato atto e, in particolare, chiede se alla fattispecie in esame si possa applicare l'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74/1987.
Nella risposta al quesito, l'Agenzia delle Entrate rileva preliminarmente che l'art. 19 della l. n. 74/1987 recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio») prevede che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». Detta disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni, in cui la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità in varie parti (si vedano Corte cost. n. 176/1992; Corte cost. n. 154/1999). Con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E è stato poi chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74/1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. Al riguardo anche la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, ha affermato che «l'esenzione (...) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (...). «L'elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione».
Con riferimento al deposito dell'atto stipulato presso un notaio spagnolo presso un notaio italiano, l'Agenzia delle Entrate fa presente che ai sensi dell'art. 106, n. 4, della l. n. 89/1913 sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, l'utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l'archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. Gli atti stipulati all'estero, pertanto, ai fini dell'utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l'archivio notarile distrettuale. L'obbligo di richiedere la registrazione dell'atto notarile di deposito dell'atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito, ai sensi dell'art. 10 lett. b) del d.P.R. n. 131/1986 (TUR). Come chiarito con la risoluzione 12 dicembre 1981, n. 250751, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell'atto formato all'estero e le copie conformi in lingua italiana di quest'ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l'imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell'interesse dei quali viene richiesta la registrazione (cfr. art. 57, comma 1 del TUR). La funzione del verbale di deposito, dunque, è quella di recepire l'atto formato all'estero al fine di consentirne l'uso nello Stato italiano (cfr. art. 106 della l. n. 89/1913).
In relazione alle dichiarazioni urbanistiche e catastali, l'art. 12, comma 6 della l. n. 246/2005 prevede che «per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli artt. 30 e 46 del testo unico di cui al d.P.R. n. 380/2001, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale». Pertanto, ai fini del trasferimento dei beni immobili siti in Italia dal coniuge all'Istante, l'atto di «Convenzione Matrimoniale, Ripartizione ed Aggiudicazione dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio», deve essere depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale. Tale atto costituisce, quindi, un adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale.
In conclusione, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che , come affermato dall'Istante il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi del citato art. 19 della l. n. 74/1987, ossia in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. |