Responsabilità medica: incompletezza della cartella clinica e nesso eziologico

03 Luglio 2023

Con la sentenza n. 914 del 25 maggio 2023, il Tribunale di Cosenza ha ribadito che l'incompletezza della cartella clinica è un elemento utile ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e il pregiudizio lamentato dal paziente, a condizione che (i) sia proprio il carattere lacunoso della documentazione medica a rendere impossibile l'accertamento di tale nesso e che (ii) il comportamento del sanitario sia astrattamente dotato di idoneità dannosa.

Il caso. Nell'ottobre 2013, Tizio, affetto da lombosciatalgia, era stato sottoposto a un intervento di bagno anestetico e, a distanza di pochi giorni, aveva contratto un'infezione (i.e. la spondiloscite) che provoca la rigidità del tratto lombare, con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non. Ritenendo l'infezione derivante dall'erronea esecuzione dell'intervento, nel 2016, Tizio ha convenuto in giudizio la struttura ospedaliera per farne accertare la responsabilità ex art. 1228 c.c. e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti.

Nell'ambito della causa, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio da cui è emerso che:

  • la prestazione sanitaria praticata non implicava problemi tecnici di particolare gravità per professionisti specialisti nel settore di competenza;
  • poteva ravvisarsi un nesso eziologico tra l'intervento eseguito e l'infezione contratta, perché (i) l'infezione era comparsa subito dopo l'intervento e nel sito dell'inoculazione e (ii) complice l'omessa adeguata compilazione della cartella clinica, non risultavano altre cause a cui l'infezione avrebbe potuto essere ricondotta.

Il Tribunale di Cosenza ha considerato condivisibili gli esiti dell'accertamento tecnico e dunque ha accolto la domanda dell'attore, condannando la struttura ospedaliera al ristoro dei pregiudizi lamentati, seppur in misura minore rispetto a quella richiesta.

Alcune considerazioni. La sentenza ha accertato il nesso eziologico tra l'intervento e l'infezione contratta da Tizio, sulla base dei seguenti presupposti: (i) la condotta tenuta dai sanitari era astrattamente idonea a cagionare l'infezione; (ii) le modalità con cui l'infezione si era manifestata facevano ragionevolmente concludere che questa fosse attribuibile alla negligenza dei sanitari, stanti il criterio del “più ragionevole che non” e la lacunosità della cartella clinica.

Così argomentando, la decisione si è conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'incompletezza della cartella clinica è una circostanza che il giudice di merito, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, può utilizzare ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un valido nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e il danno sofferto dal paziente, purché sussistano due condizioni:

(i) il fatto che il medico abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a cagionare il danno;

(ii) il fatto che sia proprio la lacunosità della cartella clinica a precludere l'accertamento del nesso eziologico tra condotta e danno.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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