Decreto lavoro convertito in legge: le novità introdotte, in particolare su contratti a termine, di espansione, somministrazione e misure di inclusione sociale

La Redazione
04 Luglio 2023

Si illustrano le novità introdotte in sede di conversione in legge (l. n. 85/2023) del Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023), con peculiare attenzione agli interventi in materia di contratto a termine, contratto di espansione, di proroga dello smart working e riguardanti il nuovo assegno di inclusione.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023).

Numerose le modifiche apportate in sede di conversione rispetto al testo dell'originario decreto.

Tra i principali interventi, per i contratti a termine, estesa la modifica della disciplina dell'applicazione delle causali anche ai rinnovi, e non solo alle proroghe, sempre nel limite massimo di durata di 12 mesi, confermando le esclusioni di alcuni settori dall'ambito di applicazione delle stesse. Novità per il limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, non includendo nel computo del limite i lavoratori con contratto di apprendistato.

Per il contratto di espansione, incrementato il limite degli oneri finanziari pubblici; riconosciuti incentivi per i datori di lavoro privati per assunzioni dei giovani al di sotto dei 30 anni. Introdotte proroghe di alcune norme transitorie in materia di smart working per i lavoratori fragili, e un aumento della dotazione del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro; per le misure di sostegno economico, previsto l'inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell'assegno di inclusione di chi è in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l'obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell'assegno di inclusione; detassazione per lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

Contratti a termine

Il decreto lavoro (art. 24, d.l. n. 48/2023), è intervenuto sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato modificando la disciplina dell'applicazione delle causali individuate all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che possono essere indicate nei contratti di una durata superiore a dodici mesi, e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

In sede di conversione (comma 1, lett. b-bis), viene esclusa anche per i rinnovi — in termini identici a quanto già previsto per le proroghe — l'esigenza delle causali (nonché la correlata prescrizione dell'indicazione delle stesse causali nell'atto scritto di rinnovo o proroga), qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi (comma 1-bis e 1-ter, novellando l'art. 21, d.lgs. n. 81/2015); a tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (5 maggio 2023).

Confermate le esclusioni di alcuni settori dall'ambito di applicazione delle causali (pubbliche amministrazioni e altri ambiti specifici).

Si riportano, di seguito, ai fini di confronto, i testi degli artt. 19 e 21, d.lgs. n. 81/2015 vigenti fino al 4 maggio 2023 e il nuovo testo con le novelle apportate dal Decreto lavoro pre e post Legge di conversione.

Art. 19 d.lgs. n. 81/2015

fino al 4 maggio 2023

post Decreto lavoro

post Legge di conversione del Decreto lavoro

Apposizione del termine e durata massima

Apposizione del termine e durata massima

Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.

1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

1.1. [Abrogato]

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

1.2. [Abrogato]

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 21 d.lgs. n. 81/2015

fino al 4 maggio 2023

post Legge di conversione

Proroghe e rinnovi

Proroghe e rinnovi

01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 12.

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga3.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo [e dal secondo] periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 12.

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga3.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

Contratti di somministrazione

Novellando l'art. 31 del d.lgs. 81/2016 (art. 24, comma 1-quater,d.l. n. 48/2023), si modifica la disciplina, operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi, del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dal computo del limite:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato,

- i soggetti in mobilità, i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si riporta, di seguito, ai fini di confronto, il testo dell'art. 31, d.lgs. n. 81/2015 vigente fino alla data dell'entrata in vigore delle novelle di cui alla l. di conv. n. 85/2023 del d.l. n. 48/2023.

Art. 31 d.lgs. n. 81/2015

fino al 3 luglio 2023

post Legge di conversione

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025.

2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025.

2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Contratto di espansione

Incrementato (art. 25, comma 1-bis, d.l. 48/2023) nella misura di 20 milioni di euro e con esclusivo riferimento all'anno 2026, il limite degli oneri finanziari pubblici derivanti dai benefici dei contratti di espansione (elevando il limite relativo al 2026 da 48,4 milioni di euro a 68,4 milioni), provvedendo alla copertura finanziaria del suddetto incremento; disposta la riduzione, nell'identica misura di 20 milioni di euro per il 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni

In aggiunta agli interventi in tema di sicurezza del lavoro operati dal decreto lavoro con le novelle al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in fase di conversione si interviene assicurando maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole, modificando la disciplina sulla valutazione dei rischi strutturali degli edifici delle istituzioni scolastiche e sull'individuazione delle misure necessarie a prevenirli (art. 18, comma 3.3, d.lgs. n. 81/2008).

Integrata la norma (art. 14, comma 1, lett. c, d.l. n. 48/2023) sull'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente, con modifiche riguardanti la cartella sanitaria e di rischio rilasciata al lavoratore al momento di risoluzione del precedente rapporto di lavoro (art. 25, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 81/2008).

Inserito (art. 14, comma 1, lett. h-bis, d.l. n. 48/2023) un ulteriore titolo di studio tra quelli che possono concorrere a soddisfarei requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili (art. 98, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2023).

Rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per l'anno 2023, con un incremento di 5 milioni di euro (art. 18-bis, d.l. n. 48/2023).

Proroghe in materia di lavoro agile

In sede di conversione, (artt. 28-bis e 42, comma 3-bis, d.l. n. 48/2023), sono state disposte proroghe di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile.

In particolare è prevista la proroga dello smart working dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022; prorogate dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 anche altre disposizioni transitorie relative ad alcune categorie di lavoratori, tra i quali, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (con alcune condizioni esplicite), con la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Inclusione sociale e lavorativa e misure di accompagnamento al lavoro

Per l'assegno di inclusione previsto dal 1° gennaio 2024, inserito dal decreto lavoro come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, in sede di conversione (art. 2, comma 1, d.l. n. 48/2023), vengono inclusi, tra coloro che possono beneficiare dell'assegno, anche nuclei familiari con componenti in condizione di svantaggio einseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Rimodulato anche il parametro della scala di equivalenza corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo: pari a 1 ed incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per le offerte di lavoro compatibili con l'assegno di inclusione, con le modifiche della legge di conversione, si prevede che in caso di nuclei familiari in cui siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede ladistanzadi 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, oltre alla condizione del limite degli 80 chilometri, è stata aggiunta la condizione che è obbligatorio accettare l'offerta di lavoro anche qualora il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Alle donne vittime di violenze, si consente di costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l'accesso all'assegno di inclusione.

Novità anche per i percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione (art. 6, comma 5-bis, d.l. n. 48/2023): può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario; attività da intendersi a titolo gratuito e non assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato.

Demandata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'approvazione delle linee guida per la costruzione di Reti di servizi connesse all'attuazione dell'assegno di inclusione.

Tra le misureper la formazione e il lavoro, rivista la norma (art. 12, commi 2, 7, d.l. n. 48/2023) che istituisce dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro, riconoscendo un'indennità mensile di 350 euro ai soggetti di età compresatra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, compreso il servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività, che versano in determinate condizioni economiche e che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno.

Detta indennità è corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i citati soggetti e comunqueper un periodo massimodi 12 mesi.

Incentivazione dell'occupazione giovanile

Tra le novità in materia di sostegno all'occupazione, (art. 27, d.l. n. 48/2023), si riconosce un incentivo ai datori di lavoro privatiper le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei 30 anni con determinati requisiti. L'incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Misure in materia pensionistica e per la riduzione della pressione fiscale

Introdotta (art. 23-bis, d.l. n. 48/2023) la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico - in seguito a norme speciali - dei debiti contributivi. Tale misura riguarda gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS relative ai lavoratori autonomi, compresi i soggetti iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS.

A favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, istituite misure volte a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale (art. 39-bis, d.l. n. 48/2023).

Per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, si prevede per i suddetti lavoratori con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, parial 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, che non concorre alla formazione del reddito

Novità anche in materia di limiti di orario di lavoro (art. 36-bis, d.l. n. 48/2023): viene stabilito che i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgano specifiche mansioni, siano riconosciuti come personale addetto ai trasporti di persone e di merci che svolge un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia, per i quali non si applica il limite dell'orario normale di lavoro settimanale.

Vedi anche le news: Decreto lavoro: in sintesi le novità operate in sede di conversione in legge; Rinnovo dei contratti a termine, somministrazione e trasparenza: la legge di conversione modifica ma non risolve tutte le questioni del Decreto lavoro

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