Impugnativa della delibera di approvazione del bilancio e abuso della minoranza

Marta Bellini
04 Luglio 2023

Il Tribunale di Milano si pronuncia si vizi informativi che rilevano ai fini dell'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, con particolare riferimento alla (non) essenzialità del verbale di prima convocazione deserta.
Massima

È principio consolidato in giurisprudenza che la violazione dei canoni di cui all'art. 2423, comma 2 c.c. comporta l'illiceità della delibera assembleare di approvazione del bilancio per violazione di norme imperative in materia contabile. Nondimeno, la nullità della delibera può essere rilevata solo nella misura in cui: (i) la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo d'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio da invece contezza; oppure (ii) in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Con riferimento alla relazione sulla gestione disciplinata dall'art. 2428 c.c., documento che si caratterizza per una funzione di illustrazione ampiamente valutativa della situazione economico/gestionale della società non scevra da proiezioni previsionali, non è oggetto di delibera assembleare in quanto non propriamente parte del bilancio di esercizio, ed invece costituisce un “collegato” al bilancio per espressa scelta normativa. Ne discende che una mancanza che lo riguarda non può formalmente figurare come vizio determinante l'illiceità dell'oggetto di deliberazione assembleare del bilancio.

Il caso

Con atto di citazione del settembre 2019 la società Alfa s.r.l., socia di minoranza con una partecipazione pari al 10%, conveniva in giudizio la società Beta s.p.a. per l'impugnativa delle delibere assembleari assunte in data 6.5.2019 e 14.5.2019.

Assumeva che l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 fosse invalida in prima convocazione, così travolgendo altresì quella in seconda, per assenza, nel rispetto dell'art. 2371 c.c. del presidente del C.d.A. a verificarne la corretta costituzione. Evidenziava inoltre, come la nota integrativa allegata al progetto di bilancio fosse carente dei requisiti di veridicità e di chiarezza, per incomprensibilità dei dati riportati nelle tabelle allegate, per erroneità di parte degli stessi, per mancanza di logica ed illeggibilità.

L'assemblea ordinaria di Beta s.p.a. infatti, era stata fissata in prima convocazione in data 30.4.2019 ed in seconda convocazione in data 6.5.2019 per discutere e deliberare del bilancio al 31.12.2018, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale. In sede di prima convocazione presenziavano esclusivamente il sindaco effettivo ed il rappresentante di Alfa s.r.l. – socio di minoranza, i quali, constatata la mancanza degli amministratori e dell'altro socio, provvedevano a redigere e sottoscrivere il verbale di assemblea deserta.

In sede di seconda convocazione, che si svolgeva in modalità totalitaria, il socio di minoranza, ritenendosi non adeguatamente informato rispetto alla situazione societaria, al fine di poter manifestare il proprio voto, avanzava la richiesta di chiarimenti in ordine a diverse voci di bilancio, in parte afferenti alle lavorazioni di ristrutturazione dei pontili ed ai riaddebiti eseguiti per tali lavorazioni, ed in parte afferenti alle diverse operazioni di disinvestimento di titoli ed acquisto di polizze assicurative.

Si costituiva in giudizio Beta s.p.a. contestando quanto addotto dall'attrice non solo in quanto i dati richiesti erano in realtà già presenti all'interno del fascicolo di bilancio e quindi noti, ma contestando altresì come altre pretese informative afferissero ad elementi che gli amministratori non erano tenuti obbligatoriamente a condividere, trattandosi di scelte strategiche: le doglianze della minoranza dovevano quindi ritenersi di carattere pretestuoso.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

In merito alla validità dell'assemblea di I convocazione

Tra i rilievi di Alfa s.r.l. vi era la circostanza che fosse stata ritenuta valida l'assemblea di seconda convocazione ed il successivo rinvio, quando invece in sede di prima convocazione l'assemblea era andata deserta ed assente risultava il presidente.

La normativa sul punto non riferisce dell'obbligo di verbalizzazione della circostanza che la prima assemblea vada deserta, ma riferisce agli artt. 2368 e 2369 in merito ai quorum costitutivi ed all'obbligo di corretta verbalizzazione in caso di assemblea regolarmente costituita (ed in tal senso si rammenta la riforma del diritto societario abbia rivisto la disciplina semplificando i quorum a favore della funzionalità dell'assemblea medesima in sub 2468 cc, in Franzoni – Rolli (a cura di) Commentario al codice civile, 2018, Torino).

Di invalidità assembleare ci riferisce invece l'art. 2377 ed il 2379 c.c. individuando le diverse figure dell'annullabilità ove il verbale sia incompleto e della nullità qualora il verbale sia assente e non sia stato regolarmente, seppur tardivamente, predisposto.

Alla mancata precisa indicazione in merito all'assemblea deserta, soccorre l'apporto giurisprudenziale.

In tal senso la giurisprudenza degli ultimi vent'anni ha già avuto modo di stabilizzare che “la delibera assunta in seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione, non può essere considerata inesistente, in quanto possiede tutti gli elementi per essere riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari e per essere imputata alla società nel cui ambito viene assunta, e pone solo problemi di validità legati all'accertamento della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione” (Cass. 14 maggio 2008, n. 12008; Cass. 16 settembre 2019, n. 22987; Colombo, Deliberazione assembleare e diritto alla tempestiva e preventiva informazione del socio di s.r.l. sugli argomenti da trattare, in Le società, 2020, 6, 697; Busi, Assemblee e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, Padova, 2008, 721).

La giurisprudenza, pertanto, isola la fattispecie delimitando la circostanza dell'omessa verbalizzazione della prima convocazione deserta, come fattispecie non necessariamente preliminare, dovendosi ritenere invece essenziale la sola corretta costituzione e verbalizzazione dell'assemblea di seconda convocazione.

Nella fattispecie che qui interessa inoltre, si rileva come il mancato raggiungimento del quorum costitutivo fosse non solo stato verbalizzato, ma altresì sottoscritto dal socio di minoranza oggi ricorrente e come tale presenza contrasti con la portata normativa dell'art. 2377 c.c. che limita ai dissenzienti ed agli assenti, oltre che ai contrari, il diritto di impugnativa, non potendosi ravvisare la nullità così come individuata dall'attrice per presenza di verbale (Trib. Napoli, 2 luglio 1996, Trib. Milano, 11 settembre 1989; Avi, Errori frequenti che invalidano il verbale d'assemblea; analisi e soluzioni, in Bilancio e reddito d'impresa, 2016, 15, 43).

In merito all'impugnazione delle delibere di bilancio in ragione dell'illiceità del loro oggetto.

L'art. 2425, comma 4 c.c. prevede che il bilancio possa ritenersi illecito e la delibera di approvazione nulla, ogniqualvolta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, violino il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole (Cass. 24 novembre 2000, n. 15189). Questo in quanto il bilancio ha la funzione di fornire un'informazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. In alternativa, la delibera può ritenersi invalida allorquando gli amministratori non provvedano al rispetto del corretto iter di approvazione di bilancio.

Nella fattispecie che qui interessa, il Tribunale considera priva di fondamento l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio in ragione dell'illiceità dell'oggetto. Ritiene infatti, che la violazione dei canoni previsti dall'art. 2423, comma 2 c.c. si configura quando la violazione determina effettivamente una differenza tra risultato effettivo di esercizio e dato di bilancio, oppure quando sia dal bilancio che dai relativi allegati non sia possibile reperire le informazioni che la normativa ritiene obbligatorie (Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Tribunale di Milano 25 febbraio 2013, n.2613; Tribunale di Milano 23 gennaio 214, n. 1062). L'unica eccezione all'esclusione dei documenti non afferenti al fascicolo di bilancio individuata dalla giurisprudenza, si avrebbe quando i vizi informativi rendono non chiaramente intellegibile o falsano il bilancio stesso. Ciò potrebbe avvenire in caso di informazioni finanziarie che devono essere contenute nella relazione sulla gestione al fine di correttamente comprendere altri dati: in tal senso allora poiché anche la relazione sulla gestione è sottoposta ai principi di verità e correttezza dell'art. 2423 c.c, l'eventuale violazione può concretizzare una fattispecie di impugnativa. Se le anomalie dei documenti correlati non sono afferenti ai dati di bilancio, si avrà annullabilità ex art. 2377 c.c., mentre se i vizi sono direttamente connessi ai dati di bilancio, si concretizza la fattispecie più grave della nullità (art. 2379 c.c.).

In merito alla corretta redazione del fascicolo del bilancio e dei documenti che lo correlano.

Il bilancio dev'essere redatto nel rispetto dei principi generali di trasparenza, verità e correttezza. E così parimenti anche i documenti correlati come la relazione sulla gestione, che pur non essendo parte integrante del bilancio, qualora redatta in assenza del rispetto dei principi di cui all'art. 2425 c.c. sviluppi un effetto decettivo tale da inficiare correttezza e trasparenza ai documenti del bilancio (si veda in tal senso il principio OIC 31). Nel rispetto di tali dettami devono trovare corretta allocazione i fatti successivi che evidenzino in positivo o in negativo gli elementi di competenza dell'esercizio chiuso (OIC 29 e OIC 31 n. 40) ed anche quei fattori rilevanti che benché conosciuti dopo, siano di competenza del medesimo esercizio e siano stati scoperti solo successivamente. Resta tuttavia inteso, che qualora i dati conosciuti alla chiusura dell'esercizio permettano di conoscere l'esito, ancorché non stabilizzato di un giudizio, alcuna comunicazione risulta essere stata omessa nella redazione della relazione sulla gestione (Butturini in “I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d'esercizio: una questione ancora aperta”, in Giur. Comm., 2016, 6, 884).

Osservazioni

La decisione riporta l'attenzione sul rispetto dei principi base che corredano od almeno dovrebbero corredare non solo il ruolo di socio, ma altresì quello degli amministratori. Se si richiede che l'organo amministrativo rediga il bilancio nel rispetto dei principi di verità e correttezza, parimenti ai soci dovrebbe essere inibito di invocare l'invalidità di un bilancio oltre i meandri indicati dalla norma e precisati dalla giurisprudenza. Le generiche affermazioni di incomprensione, non conformi ai contenuti effettivi del fascicolo di bilancio e dei documenti ad esso correlati, convergono nell'unica lettura di abuso del diritto della minoranza.

Conclusioni

Con la decisione in commento, il Tribunale di Milano rigettava integralmente le domande dell'attrice, ripercorrendo da una parte la già consolidata giurisprudenza che ritiene la mancanza del verbale di prima convocazione deserta non essenziale, ma soprattutto specificando come i vizi informativi che rilevano ai fini della corretta impugnativa di bilancio, sono da ritenersi afferenti a due categorie: i vizi sostanziali che non rendono intellegibile i dati, che concretizzano l'invalidità più lieve, oppure vizi che alterano informazioni al punto tale inficiare i principi di redazione della chiarezza, correttezza e veridicità al punto tale da comportarne la nullità. Ed è in tal senso che dev'essere data lettura dell'espressione assetti informativi adeguati di cui al principio generale di cui all'art. 2086 comma 2 c.c.

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