E’ perentorio il termine per la notifica dell’avviso al debitore ed al terzo pignorato

Redazione scientifica
04 Luglio 2023

Il comma 5 dell'art. 543 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile, impone al creditore di notificare, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. Quale natura ha tale termine?
Nel pignoramento presso terzi il nuovo art. 543 c.p.c. impone al creditore di notificare entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento al debitore ed al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura; entro la stessa udienza deve altresì essere depositata in atti la prova dell'avvenuta notifica. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determinano l'inefficacia del pignoramento. Il fatto che la sanzione per il mancato rispetto del suddetto precetto sia l'inefficacia del pignoramento fa ritenere che il termine sia perentorio e non sia possibile quindi chiedere ed ottenere dal giudice un rinvio per effettuare l'avviso o depositarlo nel fascicolo telematico.

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