La dichiarazione di insolvenza e la liquidazione coatta amministrativa
04 Luglio 2023
È possibile che una società assicurativa venga messa in liquidazione coatta amministrativa senza una preventiva dichiarazione dello stato di insolvenza?
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale applicabile, nei casi previsti dalla legge, a determinate categorie di imprese. L'art. 293 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza la definisce, appunto, come il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge. È pertanto la legge a determinare le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali essa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Il successivo art. 294 CCII prevede che la procedura è regolata dal Titolo VII del CCII, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. Le disposizioni di tale titolo non si applicano agli enti pubblici. Orbene, tra le cause per le quali la procedura in oggetto viene disposta vi è certamente lo stato di insolvenza, cioè l'incapacità dell'impresa di adempiere alle proprie obbligazioni nei termini o con regolarità. Esistono però anche altre cause, diverse da questa ed a prescindere dalla sua sussistenza, che possono spingere l'autorità amministrativa ad aprire la procedura di liquidazione coatta amministrativa, e ciò per l'importanza degli interessi (anche pubblicistici) che quel tipo di impresa coinvolge. La liquidazione coatta amministrativa può essere pertanto disposta anche senza che vi sia uno stato di insolvenza (con la sola eccezione delle imprese costituite in forma di società cooperativa): essa può semplicemente essere disposta perché, per esempio, l'impresa ha violato norme di legge o specifici provvedimenti amministrativi, così come nel caso in cui sussistano interessi pubblici la cui tutela comporta la cessazione dell'attività di una specifica impresa. La sussistenza dello stato di insolvenza non è dunque un elemento essenziale per l'apertura della procedura di cui trattasi, ed il suo accertamento può avvenire sia prima che dopo l'apertura della stessa. Per completezza è bene evidenziare che, in caso di sussistenza dello stato di insolvenza, con espresso riferimento alle società assicurative la suprema Corte ha puntualizzato che, in tema di liquidazione coatta amministrativa, costituiscono indici sintomatici dello stato di insolvenza sia il marcato sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale, in assenza di circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole in un contesto di persistente fiducia della quale goda l'impresa sul mercato; sia l'inadeguatezza del rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, tale che l'impresa sia costretta ad utilizzare la liquidità rinveniente dai premi raccolti - da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati - per il pagamento degli indennizzi, perché entrambi rivelatori dell'impotenza della società debitrice a soddisfare regolarmente, o con mezzi normali, le proprie obbligazioni (Cass. Civ., Sez. I, Sent., 27 gennaio 2014 n. 1645). Inoltre, sempre ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza di una impresa assicurativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è irrilevante il rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, con la conseguenza che il pagamento degli indennizzi effettuato utilizzando la liquidità dei premi raccolti, da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati, costituisce un chiaro indice di incapacità di adempiere regolarmente, o con mezzi normali, alle proprie obbligazioni (Cass. Civ., Sez. I, Sent., 4 luglio 2013 n. 16746). In conclusione, la liquidazione coatta amministrativa, con la sola eccezione delle imprese costituite in forma di società cooperativa, può essere disposta anche senza che vi sia uno stato di insolvenza dell'impresa e per cause diverse da tale stato. L'accertamento dello stato di insolvenza, quando sussiste, può inoltre avvenire sia prima che dopo l'apertura della procedura. Poiché, quindi, la LCA può essere disposta anche per cause diverse dall'insolvenza dell'impresa, la risposta al quesito è senz'altro positiva: è ben possibile che una società assicurativa venga messa in liquidazione coatta amministrativa senza una preventiva dichiarazione del suo stato di insolvenza.
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