Amianto: materiali, pericolo, prassi corretta

Maurizio Tarantino
04 Luglio 2023

Una panoramica generale in ambito di materiali contenenti amianto, con focalizzazione in ambito civile residenziale. Dalla descrizione della corretta prassi da seguire in caso di possesso di materiali contenenti amianto alla valutazione del rischio, fino agli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento.
Premessa

*Scheda aggiornata da M. Tarantino

Nei condominii sono spesso presenti materiali contenenti amianto (m.c.a.), sotto diverse forme. L'amianto, fibra minerale dalle eccellenti proprietà fisiche di isolamento acustico e termico, è stato utilizzato nei decenni passati in svariate applicazioni, al fine di prevenire i danni dell'incendio. Gli stessi vigili del fuoco utilizzavano tute di amianto per proteggersi dal calore. In attività a maggior rischio in caso di incendio, ugualmente, era resa obbligatoria la protezione con materiali contenenti amianto.

Oggi è nota la cancerogenicità per il corpo umano di questo materiale.

L'amianto

L'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati e del gruppo dei fillosilicati.

Per diventare amianto, i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura.

Fibra di amianto

Secondo la normativa italiana, sono definiti amianti i minerali formati da singole fibre più lunghe di 5 µm e con rapporto lunghezza / larghezza di almeno 3:1.

In natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti paesi. Le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie.

L'amianto ed i materiali contenenti amianto sono classificabili in due categorie: a matrice friabile e a matrice compatta.

Il più comune negli edifici è il cemento - amianto, detto anche «eternit», realizzato in lastre ricurve, utili a costituire le coperture dei condomini, di annessi o tettoie. In base a quanto precedentemente detto, possiamo affermare che trattasi di materiale a matrice compatta. Il cemento - amianto è una miscela di cemento Portland (85-90%), acqua e fibre di amianto. Il contenuto di amianto rappresenta circa il 10-15% in peso. Il tipo di amianto contenuto è in genere il crisotilo.

La pericolosità del materiale oggetto di studio è data dalla friabilità dello stesso e dal suo stato di conservazione. Sono considerati friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. In seguito a questo evento, si possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna, soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali correnti d'aria, infiltrazioni di acqua e vibrazioni.

Copertura in lastre di amianto

L'esposizione a fibre di amianto può determinare l'insorgenza di malattie irreversibili soprattutto a carico dell'apparato respiratorio. Le fibre del minerale, inalate ed accumulate nei polmoni, sono in grado di provocarvi una serie di trasformazioni patologiche interessanti i polmoni stessi e le membrane pleuriche.

La principale legislazione vigente in materia

Negli anni ‘80, successivamente ad altri paesi della Comunità Europea, lo Stato italiano ha iniziato a legiferare in materia di abolizione dei materiali contenenti amianto, fino al 1992, anno in cui la l. n. 257/1992 aboliva definitivamente l'amianto.

Con il d.m. 6 settembre 1994 venivano regolamentate le procedure per le lavorazioni e gli operatori nel settore dei materiali contenenti amianto.

Di seguito un elenco di normativa rilevante:

  • ord. min. 26 giugno 1986: abolizione uso crocidolite dal mercato
  • circ. min. san. n. 42 del 1 luglio 1986: divieto di utilizzo delle tubazioni in c.a. per gli acquedotti
  • d.P.R. n. 143 del 20 giugno 1988: ribadisce il divieto di uso della crocidolite per acquedotti, vieta l'utilizzo di amianto nei giocattoli, materiali destinati ad essere applicati a spruzzo, prodotti finiti in forma di polvere, articoli per fumatori
  • d.lgs. n. 277 del 15 agosto 1991: protezione lavoratori da esposizione ad agenti chimici, tra cui l'amianto
  • l. n. 257 del 27 marzo 1992 (con modifiche della l. n. 128 del 24 aprile 1998, legge comunitaria 1995-1997, l. n. 426 del 9 dicembre 1998): cessazione estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione dell'amianto, prodotti di amianto, prodotti contenti amianto
  • d.P.R. 8 agosto 1994: atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
  • d.m. 6 settembre 1994: normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie
  • d.m. 14 maggio 1996: normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della l. 27 marzo 1992 n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
Malattie correlate

I primi studi epidemiologici che hanno dimostrato l'associazione tra tumore del polmone e amianto e tra esposizione ad amianto e mesotelioma della pleura risalgono rispettivamente al 1955 ed al 1960.

Le fibre di amianto possono venire a contatto con l'organismo umano attraverso due vie di accesso:

- la via respiratoria (la più importante);

- la via digestiva.

Fattori importanti per la respirabilità delle fibre sono le dimensioni delle particelle e la forma. È ormai opinione scientifica consolidata che le fibre aventi lunghezza maggiore di 5 μm (micron = milionesima parte di un metro), diametro inferiore a 3 μm e rapporto lunghezza / larghezza superiore a 3:1 devono considerarsi maggiormente attive e quindi manifestare effetti biologici negativi per la salute dell'uomo.

Allo stato attuale delle conoscenze è stato accertato il nesso di causa tra esposizione all'amianto, sotto forma di polveri e fibre aerodisperse e malattie dell'apparato respiratorio. Non è stata provata l'insorgenza di patologie a carico dell'apparato digerente.

Le malattie più importanti causate dall'amianto sono:

- fibrosi polmonare (asbestosi polmonare);

- tumori maligni del polmone (carcinoma polmonare);

- tumori maligni della pleura (mesotelioma pleurico).

Asbestosi - L'esposizione a concentrazioni elevate di fibre aerodisperse per lunghi periodi lavorativi, tipico di lavorazioni del passato, comportava l'insorgenza, entro alcuni anni, della malattia nota come asbestosi. Tale patologia presentava un decorso progressivo, conseguente all'accumulo di fibre nel polmone e conseguente processo infiammatorio cronico fortemente invalidante per l'insufficienza respiratoria che comportava. La malattia è praticamente scomparsa dalle popolazioni lavorative dei paesi industrializzati a seguito dei provvedimenti di contenimento della concentrazione di fibre respirabili al di sotto della soglia di 100 ff/litro.

Tumori - Gli effetti neoplastici dell'esposizione all'amianto sono stati accertati per il cancro polmonare, per il cancro della laringe e per il mesotelioma pleurico e, più in generale, per i mesoteliomi delle sierose. I citati tipi di tumore non sono sempre direttamente legati ad una dose di esposizione, insorgono perlopiù dopo 20-30 anni di latenza dall'inizio dell'esposizione stessa e sono favorite da altri fattori quali l'abitudine al fumo di tabacco.

I materiali contenenti amianto

L'amianto è stato ampiamente utilizzato in numerose applicazioni come rinforzo o come isolante termico, elettrico o acustico. È stato utilizzato nei prodotti di frizione, nelle guarnizioni, nei giunti e nelle colle. La sua resistenza chimica è stata utilizzata in numerosi processi, come il filtraggio o i processi elettrolitici. L'amianto è stato utilizzato negli edifici commerciali, industriali e privati.

Le quantità di fibre di amianto che un materiale è suscettibile di liberare saranno diverse a seconda che il materiale stesso sia intatto o danneggiato. Lo stato dei materiali contenenti amianto può evolvere in funzione del tempo, ad esempio a causa del danneggiamento, dell'usura o delle intemperie.

Vi sono differenze sostanziali tra i vari materiali in termini di friabilità e di facilità a liberare fibre.

La tabella che segue fornisce esempi di materiali contenenti amianto e della loro utilizzazione tipica.

Materiali contenenti amianto

Utilizzazione tipica

Esempi di luoghi in cui si trovano

Isolante stipato (può contenere il 100% di amianto)

Isolamento termico e acustico.

Isolamento di solai, passaggi per cavi.

Isolamento termico e rivestimenti (da 1% a 100% di amianto)

Isolamento termico di tubazioni, caldaie, recipienti a pressione, sezioni prefabbricate di tubazioni, lastre, nastri, cavi, carta e cartoni ondulati, rivestimenti di tubature, filtri e copertura.

Negli edifici pubblici, nelle scuole, nelle fabbriche e negli ospedali, su tubature e caldaie. Coperture isolanti in amianto sulle caldaie a vapore industriali, sui cavi o le corde arrotolati intorno a tubature spesso ricoperti con un rivestimento tipo cemento.

Cordaggi, fili (possono essere 100% in amianto)

Isolamento termico, giunture e rivestimenti, rivestimenti e giunture resistenti al calore e all'incendio, calfataggio nelle opere in mattoni, isolamento di caldaie e camini, e guaine intrecciate per cavi elettrici.

Caldaie per riscaldamento centrale, fornaci, inceneritori e altri impianti ad alta temperatura.

Cemento amianto (può contenere dal 10 al 15% di amianto)

Lamiere profilate per tetti, rivestimenti di pareti e protezione contro le intemperie.

Pannelli negli edifici agricoli e nelle case, casseforme negli edifici industriali, pannelli decorativi, pannelli per vasca da bagno, intradossi, rivestimenti di muri e di soffitti, costruzioni trasportabili, letti di moltiplicazione nell'orticultura, confinamento antincendio e pannelli compositi per la protezione antincendio.

Cemento amianto (può contenere dal 10 al 15% di amianto)

Piastrelle e lastre.

Rivestimenti, impalcati, piastrelle per passeggiate e rivestimenti di tetti.

Gli Stati membri hanno utilizzato in modo molto variabile i vari tipi di materiali contenenti amianto. In alcuni Stati, l'amianto è stato utilizzato principalmente per il cemento. In altri Stati membri (ad esempio nel Regno Unito), l'utilizzazione di rivestimenti testurizzati (un rivestimento avente alcuni millimetri di spessore e contenente circa il 5% di amianto) per decorare i soffitti o i muri è stata molto frequente in un determinato periodo.

Le fibre di vetro, la lana di roccia o di scoria hanno preso il posto dell'amianto negli isolamenti termoacustici nell'edilizia, nella costruzione di treni, navi, pannelli antifuoco, pannelli isolanti, filtri per aria e per liquidi, fibre ottiche, plastiche rinforzate, pavimenti vinilici, fibrocemento, tessuti, ecc..

Le fibre ceramiche vengono ormai adottate per isolamenti termici ad alta temperatura, guarnizioni, componenti elettronici, tessuti antifiamma ecc..

Rivestimento contenente amianto Tubazione in amianto

Isolamenti termici Particolare di copertura in amianto

La valutazione del rischio

In attuazione del d.m. 6 settembre 1994, qualora risultino presenti materiali contenenti amianto, anche a seguito di analisi del materiale sospetto, è necessario procedere alla valutazione del rischio, redatta da un tecnico competente o da un'impresa abilitata.

Il rischio derivante dai materiali contenenti amianto è determinato dal potenziale di rilascio di fibre che aumenta in maniera inversamente proporzionale alla coesione interna della matrice in cui è inserito. Mentre i materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente, i materiali compatti possono rilasciare fibre se perdono la coesione originaria a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali. Il fenomeno di rilascio può assumere dimensioni notevoli se si aggiungono altri fattori di deterioramento e/o danneggiamento.

È per questo che il rischio deve essere sempre riferito a due aspetti:

  • rischio per l'ambiente interno
  • rischio per l'ambiente esterno

Per la valutazione del rischio amianto si utilizzano diversi metodi, come ad esempio le linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del rischio (Ass. Sanità EMR, Azz. UUSSLL BO Nord, MO, FE, RE, RN, ARPA EMR), Enel Index modificato, I.V., metodo comparativo.

In ogni caso, i principali rilievi e le valutazioni più rilevanti, che approfondiremo in seguito, sono le seguenti:

  • compattezza del materiale,
  • affioramento di fibre,
  • presenza di sfaldamenti, crepe, rotture,
  • presenza di materiale friabile o polverulento in grondaia,
  • presenza di stalattiti,
  • aerodispersione,
  • stato di conservazione,
  • friabilità,
  • ventilazione,
  • tipo di amianto,
  • stato di conservazione,
  • accessibilità dei luoghi,
  • struttura di sostegno,
  • distanza da finestre,
  • frequenza di accesso,
  • vetustà.

Il programma di controllo

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

  1. mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto,
  2. prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre,
  3. intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio,
  4. verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possano interessare i materiali di amianto (R.R.A.);
  • tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Il programma di manutenzione comprende specifiche pratiche lavorative mirate al mantenimento dei materiali contenenti amianto in buone condizioni, alla pulizia delle fibre di amianto rilasciate, ed alla prevenzione di ulteriore rilascio mediante la minimizzazione ed il controllo del disturbo o del danneggiamento del materiale.

Gli interventi di bonifica

La sola presenza nelle strutture edilizie di manufatti in amianto, sia esso in matrice friabile che in matrice compatta, non costituisce di per sé un pericolo per gli abitanti dell'edificio o una fonte di inquinamento ambientale. È necessario che tale materiale, a causa di degrado e/o danneggiamento, rilasci fibre di amianto che vengono poi inalate con le conseguenze già citate.

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile conglobato in una matrice cementizia che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto («eternit»), quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto e conseguentemente l'aumento di rischio di rilascio di fibre, sono:

  • la friabilità del materiale;
  • lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;
  • la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
  • la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;
  • la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

Le tipologie di intervento (rimozione, incapsulamento, confinamento) più adeguate alla bonifica andranno quindi modulate sulla base dello stato di conservazione dei manufatti stessi tenendo conto che la legge impone la rimozione dei materiali amiantati unicamente nel caso si debba procedere alla successiva demolizione o ristrutturazione delle strutture che li contengono.

La bonifica può anche essere imposta, per mezzo di ordinanza del Sindaco o del Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere della competente azienda per i servizi sanitari, nel caso in cui la permanenza in sito dei materiali amiantati possa provocare evidenti rischi per la salute e l'ambiente.

La scelta dell'intervento di bonifica è effettuata a valle della valutazione del rischio.

Nel caso di rimozione o di trattamento di manufatti in m.c.a. vi è l'obbligo normativo (art. 34 del d.lgs 277/1991), a carico della ditta che eseguirà i lavori, di presentare, preventivamente per iscritto all'ente preposto alla vigilanza, un piano di lavoro con la descrizione dei lavori da eseguire. L'ente preposto entro 30 giorni darà il parere vincolante sulle procedure proposte.

Tipologie di bonifica: rimozione, confinamento, incapsulamento

Rimozione

È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

La procedura prevede che l'intervento sia effettuato da parte di una ditta specializzata che deve ottemperare agli obblighi del d.lgs.n. 277/1991 e al rispetto delle procedure indicate dal d.m. 6 settembre 1994.

Confinamento

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

Barriera a tenuta

Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

Prodotto penetrante/ricoprente

Fase del trattamento

Le imprese ed i tecnici abilitati

Secondo il d.P.R. 8 agosto 1994 ogni attività di bonifica da amianto deve essere realizzata da ditte i cui operatori siano stati addestrati in specifici e ben articolati momenti formativi a cura della Regione, secondo i programmi di cui all'art. 10 della stessa legge.

Per la valutazione del rischio e l'effettuazione del programma di controllo dei materiali contenenti amianto (punto 4 dell'allegato al d.m. 6 settembre 1994) deve essere nominato un tecnico competente specificamente formato.

Prassi operativa

Qualora si abbia il sospetto di essere in possesso di materiale contenente amianto, è necessario accertarne l'effettiva presenza, prelevando un campione (evitando di rompere il materiale e custodendone un campione in doppia busta di plastica) e facendolo analizzare da un laboratorio di prova. Questa operazione, che può essere rischiosa per personale non competente in materia, può essere demandata ad un tecnico competente o ad un'impresa abilitata.

Se risulta presente amianto in sito, sarà necessario seguire la seguente prassi:

  • Identificazione e codifica
  • Verifica dello stato di conservazione
  • Valutazione del rischio amianto
  • Nomina del Responsabile Rischio Amianto
  • Predisposizione del programma di controllo
  • Controllo delle attività di manutenzione
  • Eventuale scelta del metodo di bonifica
Normativa regionale: linee guida per la valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto

Il tema “amianto” interessa sia la tutela della salute sia la tutela dell'ambiente e, pertanto, coinvolge le competenze di diversi Enti e strutture pubbliche le cui attività devono essere coordinate al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente.

Premesso ciò, la Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione del 1° giugno 2023, n. 868 (B.U.R. Friuli Venezia Giulia Ord. 14 giugno 2023, n. 24) ha approvato le linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto".

Le presenti Linee guida:

- si applicano ai casi in cui venga segnalata o rilevata a seguito di ispezione o di attività di mappatura la presenza accertata o presunta di materiali contenenti amianto in opera;

- non trovano applicazione in caso di manufatti contenenti amianto abbandonati al suolo, la cui disciplina è rinvenibile nella Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la cui segnalazione occorre fare riferimento a quanto previsto dal Comune competente per territorio e alle Linee guida per la gestione dei rifiuti abbandonati di ARPA.

Il documento in esame promuove l'adozione di procedure standardizzate per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, favorendo un più efficace coordinamento delle attività poste in essere dai diversi Enti competenti in materia e, altresì, una più efficace ed efficiente risposta ai cittadini. Il documento individua, altresì, le metodiche per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto contenente amianto sulla cui base adottare i provvedimenti di intervento più idonei per il contenimento o l'eliminazione del rischio di rilascio di fibre in amianto, quali: la rimozione immediata, la messa in sicurezza o il controllo periodico del manufatto. La presenza di un manufatto in amianto in opera (es. copertura in cemento amianto) in un edificio, infatti, non costituisce di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, né deve essere obbligatoriamente rimosso. Il rischio di rilascio di fibre di amianto dipende dal tipo di amianto (compatto o friabile), dal suo confinamento o meno, dal suo stato e, in particolare, dall'integrità o dal grado di danneggiamento del manufatto, nonché da condizioni particolari che potrebbero facilitare la dispersione delle fibre (ad esempio: correnti d'aria, vibrazioni).

Premesso ciò, il presente provvedimento delinea le procedure idonee in caso di presenza di amianto.

a) Tracciabilità dei manufatti

La tracciabilità dei manufatti contenenti amianto è realizzata attraverso l'utilizzo dell'applicativo A.R.Am.(Archivio regionale amianto) le cui modalità di implementazione e aggiornamento sono disciplinate dalle presenti Linee guida, nonché dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) della legge regionale 34/2017. Il tracciamento avviene a seguito di mappatura regionale oppure a seguito delle procedure di segnalazione/comunicazione sopra descritte. L'Archivio regionale prende in considerazione sia gli edifici sia i manufatti contenenti amianto presenti negli edifici medesimi. Pertanto, ad ogni edificio che presenta un manufatto contenete amianto è assegnato nell'A.R.Am. un codice numerico (ID_UNITA') che lo identifica univocamente e ad ogni manufatto contenente amianto (ad esempio pavimentazione, tubazione o tetto) presente nell'edificio è assegnato un ulteriore codice numerico (ID_PUNTO) la cui prima parte coincide con l'ID_UNITA' dell'edificio. Nel caso in cui in un edificio siano presenti più punti contenenti amianto il sistema associa altrettanti codici (ID_PUNTO) per ogni singolo elemento censito. Nel caso in cui in un edificio è presente un solo manufatto, ID_UNITA' coincide con ID_PUNTO. Nell'A.R.Am. ciascun manufatto è visualizzato con un colore diverso in funzione dello “stato di smaltimento”:

- rosso associato ad uno stato di bonifica “Non Smaltito”;

- verde associato ad uno stato di bonifica “Smaltito Completamente”;

- giallo associato ad uno stato di bonifica “Smaltito Parzialmente”;

- viola associato ad uno stato di bonifica “Non Smaltito ma Messo in Sicurezza”;

- azzurro se lo stato è “Non Dichiarato.

Al termine dell'attività di bonifica la ditta inserisce le informazioni relative allo stato di smaltimento e in particolare la percentuale di smaltimento per ogni ID_PUNTO interessato. Per ogni ID_PUNTO sarà possibile associare i seguenti stati:

  • Smaltito Completamente: nel caso in cui viene effettuata una rimozione completa del manufatto;
  • Smaltito Parzialmente: nel caso in cui viene effettuata una rimozione parziale del manufatto;
  • Non Smaltito ma Messo in Sicurezza: nel caso in cui viene effettuato un incapsulamento.

Successivamente, la ditta procede alla generazione, mediante l'applicativo in esame, dell'attestato di convalida, utile ai fini della Relazione annuale di cui all'articolo 9 della legge 257/1992, attestante l'avvenuta bonifica secondo quanto previsto nella notifica o piano di lavoro. Solo a questo punto, automaticamente, verrà aggiornato lo stato del manufatto/edificio nell'A.R.Am. a cui verrà associato il colore corrispondente secondo quanto sopra evidenziato.

b) Valutazione dello stato di conservazione

Come indicato dalla presente linea guida, la presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un rischio per la salute degli occupanti e per la salute pubblica: i rischi dipendono infatti dalla probabilità che il materiale rilasci nell'aria fibre che possono essere respirate dagli individui. La valutazione dei rischi si deve quindi sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo o a seguito di eventi atmosferici, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni di conservazione. Questo fenomeno si verifica soprattutto per materiali altamente friabili in cui la forza di coesione tra le fibre è molto scarsa. Ai fini del rilascio di fibre la caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è quindi la sua friabilità. Nel caso di materiali compatti, quali i prodotti in amianto-cemento, il rilascio di fibre avviene se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati: nel caso di una copertura in buono stato di conservazione, infatti, il meccanismo fondamentale di rilascio e dispersione delle fibre è del tipo fall-out: si tratta di un fenomeno costante ma di entità relativamente scarsa, dovuto al deterioramento nel tempo del materiale.

c) Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto negli ambienti di lavoro da parte dei lavoratori

La presenza di manufatti in amianto in cattivo stato di conservazione negli edifici dove si svolge un'attività lavorativa può essere segnalata anche da parte del lavoratore o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'azienda (RLS) o di un territorio (RLST), con la seguente procedura:

  • compilazione del modulo di segnalazione presunta presenza di materiale contenente amianto in cattivo stato di conservazione;
  • invio del modulo alle Strutture Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie competenti nel territorio dove si trova il manufatto.

La SPSAL verifica le informazioni contenute nella segnalazione e successivamente procede all'inserimento del manufatto nell'A.R.Am. comunicando al proprietario dell'immobile l'avvenuto inserimento unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell'utilizzo del codice ID_UNITA' e ID_PUNTO assegnato in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

d) Procedura per la segnalazione di manufatti presumibilmente contenenti amianto di proprietà di soggetti terzi

I cittadini possono segnalare la presenza di manufatti presumibilmente contenenti amianto presso edifici di proprietà di terzi in cattivo stato di conservazione (ad esempio danneggiati da fenomeni atmosferici o in stato di abbandono) seguendo la seguente procedura:

- compilazione del modulo di cui all'Allegato 1 (Modulo di segnalazione presunta presenza di materiale contenente amianto in cattivo stato di conservazione);

- invio del modulo al Sindaco del Comune sul cui territorio si trova l'edificio, anche tramite il “Centro regionale unico amianto” - CRUA.

Ricevuta la segnalazione gli Uffici comunali competenti:

  • effettuano un'istruttoria preliminare nel corso della quale si provvede, in via esemplificativa a:

- esaminare eventuale documentazione di archivio;

- realizzare un sopralluogo per l'ispezione visiva del materiale segnalato;

- individuare il proprietario;

- chiedere al proprietario eventuali informazioni sulla presenza dell'amianto e sul suo stato di conservazione, mediante la compilazione del modello di dichiarazione resa a seguito di segnalazione o di mappatura regionale);

  • in caso di verifica positiva della segnalazione, inseriscono il manufatto nell'A.R.Am., alla luce delle informazioni acquisite e osservando le modalità di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) della legge regionale 34/2017, dandone comunicazione al proprietario unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID_UNITA' e ID_PUNTO in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento). In via cautelativa, in caso di mancato riscontro alle richieste di informazioni da parte del proprietario, si procede comunque all'inserimento del manufatto segnalato nell'A.R.Am;
  • successivamente a tale inserimento, in caso di sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, è avviato il procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente di da parte del Sindaco. A tal fine il Comune procede ad indagine analitica del manufatto e successivamente richiede all'Azienda sanitaria competente per territorio un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto;
  • i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie competenti per territorio, al fine di procedere alla valutazione dello stato di conservazione del manufatto, procedono al sopralluogo con l'assistenza del personale tecnico comunale e/o della Polizia Municipale.

Terminata la valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità, il personale dei Dipartimenti di Prevenzione comunica gli esiti agli uffici comunali. Aggiornate le informazioni nell'A.R.Am. da parte degli Uffici comunali, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza e li notifica ai soggetti interessati indicando modalità e tempi delle misure da adottare.

e) Procedura per la comunicazione dei manufatti contenenti amianto da parte degli amministratori di condominio e dei proprietari di edifici

I proprietari di edifici (ad uso residenziale, commerciale o produttivo) che intendono comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto nel proprio edificio possono (anche tramite un delegato o amministratore di condominio) segnalare la presenza di manufatti contenenti amianto compilando il “Modulo di comunicazione accertata presenza di materiale contenente amianto” 2 e inviandolo, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto1, ad ARPA. Successivamente, ARPA provvede all'inserimento dei dati nell'Archivio regionale amianto A.R.Am. e a darne comunicazione al proprietario/amministratore di condominio unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID_UNITA' e ID_PUNTO in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

Tale procedura va seguita anche per le segnalazioni di amianto compatto da parte degli amministratori di condominio per i blocchi di appartamenti relativamente alle parti condominiali.

f) Procedura per la comunicazione di materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile

I proprietari di edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile compilano il modulo di comunicazione e lo inviano alle Aziende del Servizio Sanitario regionale competenti per territorio, che provvedono all'inserimento dei dati nell'A.R.Am., fornendo comunicazione al proprietario dell'inserimento stesso, unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID_UNITA' e ID_PUNTO in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

Tale procedura va seguita anche per le segnalazioni da parte degli amministratori di condominio per i blocchi di appartamenti.

g) Procedura per la mappatura dei manufatti contenenti amianto da parte di enti pubblici

Nel caso in cui ARPA o le Aziende Sanitarie riscontrino manufatti contenenti amianto degradati, durante i sopralluoghi legati alle loro attività istituzionali, procedono all'inserimento nell'Archivio regionale amianto A.R.Am. e a darne comunicazione al proprietario, unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID_UNITA' e ID_PUNTO in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

h) Obblighi in capo ai proprietari degli immobili di utilizzazione

Per le strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto, qualora la valutazione dello stato di degrado evidenzi una situazione per la quale non sia previsto un intervento di rimozione urgente, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, dovrà comunque porre in essere le azioni che di seguito si riportano:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto;
  • tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte dei manufatti con amianto;

  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nell'edificio.

Inoltre nel caso siano in opera materiali friabili il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge devono provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto (art. 12 comma 5 della Legge 27 marzo 1992, n. 257) dovrà essere trasmessa all'Azienda sanitaria competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

(Per tutte le ulteriori questioni tecniche si rinvia alla consultazione delle citate linee guida adottate dalla Regione).

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