La notificazione dell'atto di citazione
05 Luglio 2023
Premessa
Il d.lgs. n. 149/2022, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 206/2021, ha varato la “razionalizzazione”, alla luce della garanzia del contraddittorio. Tra le principali novità introdotte dalla riforma c.d. Cartabia assume particolare rilievo la modifica della fase introduttiva e di trattazione del procedimento di primo grado. In particolare, nell'intento di consentire l'approdo della causa alla prima udienza di trattazione con l'eliminazione di eventuali vizi processuali, il legislatore, mediante l'introduzione del nuovo art. 171-bis c.p.c., ha anticipato rispetto alla predetta udienza il controllo del giudice sulla regolare instaurazione del contraddittorio e sulle questioni rilevabili d'ufficio. Inoltre, per assicurare la completata definizione del thema decidendum e del thema probandum prima della medesima udienza ex art. 183 c.p.c., le preclusioni assertive e probatorie sono state collocate in un momento anteriore alla celebrazione della stessa, attraverso una nuova dislocazione temporale degli atti già previsti dal previgente art. 183, comma 6, c.p.c., ora disciplinati dal nuovo art. 171-ter c.p.c. Tali modifiche sono volte a consentire al giudice di disporre all'udienza ex art. 183 c.p.c. di tutti gli elementi necessari per valutare la direzione da imprimere al processo. Le nuove norme processuali sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicano a tutti i giudizi instaurati dopo tale data (art. 35 d.lgs. n. 149/2022). In merito all'introduzione del giudizio ordinario di cognizione, è importante osservare che il legislatore è rimasto fedele al sistema c.d. “a citazione”. In particolare, la citazione è l'atto con cui l'attore propone la domanda chiedendo la tutela di un proprio diritto nei confronti del convenuto (editio actionis) e ponendo quest'ultimo in condizione di esercitare la propria difesa in causa, invitandolo a comparire all'udienza fissata dallo stesso attore (vocatio in ius). Tale atto ha il duplice scopo di realizzare il contraddittorio con il convenuto e di individuare la situazione sostanziale di cui l'istante chiede tutela. Inoltre, esso può svolgere una funzione molto importante sotto il diverso profilo della preparazione dell'udienza. Com'è noto, l'art. 163 c.p.c. regola i requisiti di forma e di contenuto dell'atto di citazione, i quali sono stati arricchiti dalla riforma c.d. Cartabia. In primo luogo, attraverso l'inserimento nell'art. 163, comma 3, c.p.c. del nuovo numero 3-bis, è previsto che l'atto di citazione deve contenere «l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento». Poi, in base alla nuova formulazione del comma 3, n. 4, l'attore è tenuto ad esporre i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda «in modo chiaro e specifico». Infine, attraverso la modifica ed integrazione del comma 3, n. 7, c.p.c., al tradizionale avvertimento che la mancata costituzione entro il nuovo termine di costituzione del convenuto (70 giorni prima dell'udienza) produce le decadenze indicate dagli artt. 167 (domande riconvenzionali, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, chiamata in causa di terzi) e 38 c.p.c. (eccezione di incompetenza) sono state aggiunte due ulteriori informazioni: «che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali» e «che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». L'atto di citazione, redatto in conformità alle nuove formalità ora sintetizzate, deve essere notificato nel rispetto del termine libero di comparizione del convenuto (art. 163-bis c.p.c.). Il legislatore, al fine di consentire lo svolgimento della trattazione scritta prima dell'udienza di comparizione e di assicurare congrui termini per l'elaborazione delle memorie integrative previste dal nuovo art. 171-ter c.p.c., ha esteso tale termine da novanta a centoventi giorni, con contestuale eliminazione della previgente possibilità per l'attore di chiedere l'abbreviazione del termine di comparizione per le cause richiedenti pronta spedizione, in quanto non più compatibile con la nuova scansione delle fasi di introduzione e di trattazione della causa. Quindi, nell'attuale sistema processuale, il termine di comparizione del convenuto è di 120 giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia, 150 giorni se si trova all'estero. E', tuttavia, ancora possibile per il convenuto chiedere al Presidente del tribunale l'anticipazione della data della prima udienza, ove il termine di comparizione sia superiore a 120 giorni. In caso di accoglimento di tale istanza, i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorreranno dalla nuova udienza. Tanto chiarito, è importante osservare che il d.lgs. n. 149/2022 ha apportato rilevanti modifiche al sistema delle notificazioni in materia civile. Per quel che rileva in questa sede, occorre evidenziare che dal combinato disposto degli artt. 137 e 149-bis c.p.c. nonché 3-bis e 3-ter l. n. 53/1994 si deduce la volontà del legislatore di rendere obbligatoria la notificazione telematica degli atti del processo civile da parte sia dell'avvocato che dell'ufficiale giudiziario. Deve, poi, notarsi che il comma 2 dell'art. 137 c.p.c. ha inserito il difensore nel novero dei soggetti cui spetta l'esecuzione della notificazione degli atti del processo. Da ciò consegue che, nel nuovo sistema processuale, il difensore ha l'obbligo, e non più la facoltà come in passato, di eseguire la notificazione dell'atto di citazione. Al riguardo, va precisato che il legislatore non si è limitato ad affiancare il difensore, quale agente notificante, all'ufficiale giudiziario, poiché, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 137 c.p.c., la notificazione dell'atto è eseguita dall'ufficiale giudiziario solo qualora non vi sia l'obbligo per l'avvocato di provvedere alla notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato (allo stato non attiva) o “con altra modalità stabilita dalla legge”, oppure ove questi dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Le ipotesi in cui l'avvocato deve procedere alla notificazione telematica sono descritte dal nuovo art. 3-ter l. n. 53/1994. In particolare, è necessario che il destinatario: a) sia un soggetto tenuto a munirsi di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi; b) abbia volontariamente eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice amministrazione digitale), iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese di cui all'art. 6-quater c.a.d. In questi casi, laddove la notificazione direttamente da parte dell' avvocato non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per “causa non imputabile al destinatario”, il comma 3 dello stesso art. 3-ter prevede che essa «si esegue con le modalità ordinarie», ossia chiedendo che venga effettuata dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell' art. 137, comma 7,c.p.c.. Nella diversa ipotesi in cui la notificazione sia impossibile o non abbia avuto esito positivo per “causa imputabile al destinatario”, in forza dell'art. 3-ter, comma 2, l. n. 53/1994, essa deve essere eseguita mediante inserimento dell'atto nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allorquando il destinatario della notificazione sia un'impresa o un professionista tenuto ad iscriversi nel registro INI-PEC; mentre, ove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale, l'avvocato può effettuare la notificazione con le modalità ordinarie, ossia chiedendo che la notificazione venga effettuata dall'ufficiale giudiziario. Dalla lettura combinata delle norme citate, si è desunto che la notificazione dell'atto può avvenire per il tramite dell'ufficiale giudiziario quando: - si tratti di atti soggetti alla notificazione propria dell'ufficiale giudiziario (v. art. 543 c.p.c.); - la notificazione è chiesta dalla parte che sta in giudizio personalmente; - il destinatario non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registi e non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005; - il destinatario ha un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altre modalità previste dalla legge, ovvero la notifica con le predette modalità abbia avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario; - il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'art. 6-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, ma non è stato possibile eseguire la notifica mediante inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in quanto non ancora attiva; - il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005, ma la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo, anche indipendentemente dalla non imputabilità della causa al destinatario. Al riguardo, si è evidenziato che il legislatore non ha disciplinato le conseguenze derivanti dall'impossibilità o dal mancato esito positivo della notificazione telematica quando il destinatario sia una pubblica amministrazione. Nel tentativo di superare tale vuoto normativo, si è affermato che, stante l'impossibilità di applicare la disciplina speciale prevista dall'art. 3-ter, comma 2, lett. a), l. n. 53/1994, in caso di mancato perfezionamento della notificazione nei confronti della p.a., anche per causa imputabile, l'avvocato può procedere alla notificazione con le modalità ordinarie. Quindi, secondo tale ricostruzione, ove il destinatario della notificazione sia una pubblica amministrazione, si applica la stessa disciplina (più garantista) prevista per i destinatari non tenuti a munirsi di un domicilio digitale (persone fisiche ed enti di diritto privato). Tanto precisato, è utile interrogarsi sul rapporto esistente tra la notificazione di cui può essere onerato l'ufficiale giudiziario in presenza dei presupposti previsti dall'art. 137, comma 7, c.p.c. e quella che l'avvocato può eseguire “in proprio” secondo gli artt. 2 ss. della legge n. 53/1994. Secondo un primo indirizzo, in caso di impossibilità della notificazione telematica, l'avvocato non ha l'obbligo di eseguire la notificazione “in proprio”, la quale continua ad essere “alternativa” a quella di cui può essere onerato l'ufficiale giudiziario. Tale conclusione si basa sul rilievo che nell'espressione “con altra modalità prevista dalla legge”, inserita nell'art. 137, comma 7, c.p.c. al fine di individuare le ipotesi in cui l'avvocato non può eseguire la notificazione per il tramite dell'ufficiale giudiziario, rientra la nuova forma di notificazione prevista dall'art. 3-ter l. n. 53/1994, consistente nell'inserimento dell'atto nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In tal senso sembra deporre l'art. 1, comma 20, lett. c, della legge delega n. 206/2021. Al contrario, secondo altri, l'espressione “con altra modalità prevista dalla legge” contenuta nell'art. 137 c.p.c. va interpretata nel senso che in tale ulteriore forma di notificazione rientra anche la notificazione del difensore “in proprio” a mezzo del servizio postale o a mano. Ciò precisato, torna utile sottolineare che, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario venga investito della notificazione, l'avvocato deve dichiarare le cause di impossibilità di esecuzione della notificazione telematica. Di tale dichiarazione l'ufficiale giudiziario dà atto nella relata di notificazione. In caso di dichiarazione non veritiera, si è osservato che la legge non ha previsto alcuna nullità. Quindi, sul presupposto che la notificazione dell'ufficiale giudiziario è senza dubbio idonea a raggiungere lo scopo, si è giunti alla conclusione che, nell'ipotesi di dichiarazione non veritiera, la condotta del professionista potrebbe avere rilievo unicamente sotto il profilo deontologico. In senso analogo, si è osservato che, nel caso di notifica dell'ufficiale giudiziario non preceduta dal tentativo di notifica telematica dell'avvocato o priva della dichiarazione ex art. 37, comma 7, c.p.c., si configura una mera irregolarità. Tale conclusione si basa sul rilievo che le anomalie descritte, oltre a non essere riconducibili alle cause di nullità previste dall'art. 160 c.p.c., non sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo della notificazione. Di diverso avviso è quella parte della dottrina che ha messo in rilievo che le previsioni contenute negli artt. 137 c.p.c. e 3-ter l. n. 53/1994 devono essere osservate a pena di nullità della notificazione in forza della espressa comminatoria stabilita dall'art. 11, l. n. 53/1994. Si è tuttavia precisato che, in omaggio al principio del raggiungimento dello scopo, la nullità deve ritenersi irrilevante nel caso di costituzione del convenuto, di rinnovazione ad opera della parte o di notificazione atta a garantire la conoscenza effettiva dell'atto (es. notifica a mani proprie ex art. 138 c.p.c.). Infine, quanto alla disciplina transitoria, si è rilevata in dottrina l'opportunità di estendere l'applicazione delle nuove norme agli atti posti in essere dall'1 marzo 2023 in poi, nonostante la diversa regola sancita dall'art 35 d.lgs. n. 149/2022. Riferimenti
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