L'introduzione del giudizio di appello tra vecchio e nuovo rito

05 Luglio 2023

Ove il giudizio di primo grado si sia svolto secondo le forme del rito di cognizione anteriore alla riforma Cartabia, l'eventuale appello seguirà il “vecchio” rito o dovrà introdursi con le forme del nuovo rito di cognizione?

La disciplina dell'appello in materia civile, come introdotta dalla recente riforma al codice di rito (c.d. riforma Cartabia) e come indicato nell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 che detta le norme transitorie, salve le eccezioni previste dalla stessa norma transitoria, doveva applicarsi ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, ma per i procedimenti pendenti a tale data si sarebbe dovuta applicare ancora la vecchia disciplina: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.” (art. 35, primo comma).

Inoltre, per quanto riguarda in modo specifico i giudizi di impugnazione, in generale, il comma 5 della stessa disposizione transitoria prevedeva che: “Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023”.

In tal modo un giudizio di appello avverso una sentenza in primo grado depositata entro la data del 30 giugno 2023 si sarebbe dovuto svolgere secondo la vecchia normativa.

Senonché è apparsa subito evidente che una tale dilatazione temporale avrebbe, di fatto, portato ad un differimento di anni per l'entrata in vigore della riforma.

Ragion per cui si è intervenuti modificando la disciplina transitoria mediante l'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022 che ha modificato sul punto l'art. 35 delle norme di attuazione del D.l.vo Cartabia prevedendo, ora, che l'entrata in vigore della riforma è stata arretrare al 28 febbraio 2023 (e non più al 30 giugno 2023). Ulteriore modifica è stata quella relativa alla disciplina riformata del giudizio di appello che ha acquistato efficacia, anch'essa, dal 28 febbraio 2023, stabilendo, altresì, che il nuovo rito in appello avrebbe trovato applicazione non più verso tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate dopo tale data, ma a tutte le impugnazioni proposte dopo la stessa data di entrata in vigore.

Infatti, ora, si legge, all'art. 35 norme di attuazione de. d.lgs. n. 149/2022:

- comma 1: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”

- comma 4: Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli artt. 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Pertanto, allo stato, sembra che il giudizio di appello, proposto dopo la data del 28 febbraio 2023 sia sottoposto al nuovo rito a prescindere dal deposito e/o pubblicazione del provvedimento impugnato.

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