Tribunale di Bologna: rinvio pregiudiziale interpretativo in materia di protezione internazionale
06 Luglio 2023
La vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna trae origine dall'istanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
La Commissione Territoriale aveva rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25/2008 in ragione del fatto che il ricorrente proveniva da Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del medesimo d.lgs. n. 25/2008.
Il ricorrente aveva eccepito al riguardo che ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 25/2008, il provvedimento impugnato in questi casi debba intendersi automaticamente sospeso, in quanto il provvedimento della Commissione non avrebbe seguito una corretta procedura accelerata.
La procedura di cui all'art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008 richiede infatti il corrispondente rispetto dalle tempistiche da parte della P.A. che, nel caso di specie, evidentemente non rispettava le forme della procedura che sceglieva di adottare solamente ex post.
Con nota difensiva, la Commissione territoriale rilevava sul punto che «appare del tutto infondata la tesi secondo cui, in assoluto, il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata determinerebbe l'automatica sospensione del provvedimento impugnato».
Il Tribunale di Bologna ha rilevato che dagli atti risultava che il richiedente asilo era entrato in Italia il 18 marzo 2021 ed aveva presentato la domanda in data 23 febbraio 2023, sia stato convocato per l'audizione avanti alla Commissione Territoriale il 31 marzo 2023, con emissione del provvedimento il 4 aprile 2023.
Risultava, dunque pacifico, il superamento dei termini previsti dall'art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008, che al suo comma secondo prevede che la Commissione territoriale provveda all'audizione entro «sette giorni» dalla ricezione della domanda e all'emanazione del provvedimento entro «i successivi due giorni».
Dagli atti emergeva inoltre un ulteriore profilo relativo alla regolarità della procedura accelerata, atteso che non emerge l'emissione e la tempestiva comunicazione al richiedente asilo del provvedimento della Presidente della Commissione territoriale assunto a norma dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 25/2008.
Le richiamate norme sono tuttavia oggetto di controversa interpretazione, non solo fra le parti del giudizio ma più in generale anche fra le diverse sezioni distrettuali specializzate, essendovi giudizi difformi in ordine al quesito se, in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, vi sia o meno deroga al principio (imposta dalla Direttiva europea, salvo casi tassativi) di sospensione automatica del provvedimento impugnato, anche quando la Commissione territoriale non abbia applicato una corretta procedura accelerata.
Secondo il Tribunale, ricorrono, nella specie, i presupposti, anche di opportunità, del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, che appare nella specie estremamente utile al fine di dare indicazioni alle Corti su una questione controversa e relativa ad un numero assai ampio di controversie. |