È legittimo dispensare dal servizio l'insegnante per incapacità didattica?

06 Luglio 2023

La Suprema Corte affronta il tema della legittimità o meno della dispensa dal servizio dell'insegnante che non adempia pienamente ai propri doveri, mostrandosi inetto nel proprio lavoro.

La dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297/1994 , non ha natura disciplinare, trattandosi di atto che, all'esito di un giudizio — che seppur valutativo è privo di natura discrezionale — si limita a constatare l'oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento, a nulla rilevando in sede di tale accertamento un eventuale giudizio di inidoneità fisica, posto che come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa questa dispensa non discende da comportamenti colpevoli dell'insegnante e non implica alcuna responsabilità, poiché non ha carattere sanzionatorio trattandosi di un atto che si limita a constatare l'oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante.

Da tanto ne consegue l'inapplicabilità delle norme specificamente dettate per i procedimenti disciplinari dal d.lgs. n. 165/2001, fatta salva l'esigenza che il procedimento adottato garantisca effettivamente il necessario contraddittorio. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto corretta la valutazione e la procedura seguita dall'amministrazione scolastica).

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