La novità della questione quale requisito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Francesco Agnino
06 Luglio 2023

La questione in esame è la seguente: in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., quando ricorre il requisito della novità?
Massima

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile la questione se l'art. 1 della l. n. 104/1991 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della Pubblica Amministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento, ai sensi degli artt. 25 c.p.c., 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, 1182, commi 3 e 4, e 1498 c.c., per difetto del requisito della novità, rivendendosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione numerosi precedenti in tema di competenza per territorio nelle controversie che vedono convenuta la P.A.

Il caso

Il Tribunale di Milano rinviava in via pregiudiziale alla Corte di Cassazione la questione se l'art. 1 della l. n. 104/1991 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della Pubblica Amministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento, ai sensi degli artt. 25 c.p.c., 6 r.d. n. 1611/1933, 1182, commi 3 e 4, e 1498 c.c.

Con decreto del 9 giugno 2023, n. 16435, la Prima Presidente ha dichiarato l'inammissibilità la questione de qua, per mancanza del requisito della novità della questione interpretativa posta dal Tribunale rimettente (potendosi rinvenire nella giurisprudenza della Corte di cassazione numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice a quo, in tema di competenza per territorio nelle controversie che vedono convenuta la P.A.), evidenziando, altresì, che l'interesse dell'ordinamento processuale alla rapida definizione delle questioni di competenza è perseguito mediante gli istituti del regolamento di competenza e del conflitto di competenza.

La questione

La questione in esame è la seguente: in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., quando ricorre il requisito della novità?

Le soluzioni giuridiche

L'attualità europea della giurisdizione consultiva è prepotentemente occupata dal ben noto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (art. 267 TFUE) sulla interpretazione o validità di disposizioni ed atti “comunitari”, a sua volta debitore di qualche ispirazione a sistemi nazionali e da ultimo imitato, con non poche significative varianti e pochissima fortuna, dal “rinvio consultivo” alla CEDU ex Protocollo n. 16.

Peraltro, la cd. giurisdizione consultiva – vale a dire la funzione ermeneutica svolta da altri rispetto al giudice che deve trarne le conseguenze applicative nel caso concreto – trova richiamo nell'ordinamento francese alla saisine pour avis à la Cour de cassation prevista dall'art. 441-1 del Code de l'organisation judiciaire francese (come modificato dalla Loi nn. 91-491 del 15.5.1991) e regolata dagli artt. 1031-1 ss. del Code de procédure civile.

Un rinvio pregiudiziale interpretativo è ora introdotto anche nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 363-bis c.p.c.

L'art. 363-bis c.p.c. stabilisce, allora, che il “giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto”, nel concorso di quattro condizioni: --a) la questione deve essere “necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”; --b) la stessa non deve essere “stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”; --c) deve presentare “gravi difficoltà interpretative”; --d) deve essere “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale deve perciò essere motivata, indicando anche le “diverse interpretazioni possibili”. Essa è trasmessa alla Corte di Cassazione e comunicata alle parti, e, dal giorno del suo deposito, il procedimento di merito resta sospeso, “salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale”.

L'incidente interpretativo nella versione italiana ha una caratteristica che manca nell'istituto d'Oltralpe prima richiamato e che può risultare decisiva per la buona riuscita dello strumento dal punto di vista deflattivo: la vincolatività del principio di diritto nel procedimento in cui l'incidente è stato sollevato.

I presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale operano, come è evidente, congiuntamente e non in via alternativa (il rinvio pregiudiziale è inammissibile se mancano una o più delle condizioni previste).

Nel nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione – che quella funzione nomofilattica – uniformatrice svolge invece normalmente per via “impugnatoria” – si prefigura una importante colorazione deflattiva.

Il giudice a quo è tendenzialmente libero di scegliere il momento opportuno per interpellare la Corte, dovendosi oltretutto ipotizzare che accanto a interrogativi riguardanti norme applicabili al merito della lite, altri possano esservi, forse meno frequenti, riguardanti questioni di rito o di disciplina della prova. Ma certamente il momento di regola più opportuno, sempre nella nuova struttura del giudizio di cognizione di primo grado, si collocherà subito dopo o contemporaneamente alla prima udienza, e con contraddittorio sulla rimessione svolto nelle memorie precedenti a seguito di provocazione del giudice contenuta nella pronuncia sulle “verifiche preliminari” di cui al nuovo art. 171-bis c.p.c., purché la questione di diritto affiori già con sicura rilevanza dagli atti introduttivi; ovvero, ed in caso contrario, dopo la chiusura della trattazione e dell'istruttoria ed in luogo della fissazione dei termini finali di cui ai novellati artt. 189 e 352 c.p.c.

Osservazioni

Il decreto presidenziale in commento offre l'opportunità di focalizzare l'attenzione sul requisito della novità, ritenuto nella fattispecie prospettata del tutto assente, stante una “sedimentazione giurisprudenziale sul tema della competenza per territorio nelle controversie che vedono convenuta la P.A.”, escludendo spazio per una “investitura della Corte di legittimità con il nuovo strumento di nomofilachia del rinvio pregiudiziale, essendosi di fronte ad una questione già risolta dalla Corte di cassazione”.

L'art. 363-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. prevede la condizione della “novità” della questione.

L'ordinanza potrà limitarsi semplicemente enunciare che la questione “non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione”; pretendere di più sarebbe pretendere dal giudice del merito una asseverazione negativa e spetta invece al Primo presidente (supportato dall'Ufficio del Massimario o dalla Procura Generale) constatare il contrario.

Al riguardo si osserva che il d.lgs. n. 149/2022 ha sostituito con “risolta” l'aggettivo “affrontata” contenuto nella legge di delega.

In dottrina si è evidenziato trattarsi di un chiarimento non da poco sul piano concreto: il giudice del merito potrà – e questa volta dovrà motivare con maggior precisione indicando i riferimenti alla pregressa giurisprudenza della Cassazione – ben rimettere questione nominalmente “affrontata” ma tutt'altro che “risolta” perché oggetto di perdurante contrasto all'interno della Suprema Corte; e se particolarmente consapevole, ed ancor qui adeguatamente motivando, potrà attraverso il rinvio riferito a fattispecie concreta segnalare i dubbi che tuttora permangano perfino dopo una pronuncia delle Sezioni Unite, a causa della oscurità intrinseca della medesima o della oggettiva questionabilità riguardo alla riconduzione della nuova fattispecie a quel principio di diritto.

L'ultima parola, prima che si avvii la funzione consultiva della Corte, spetterà del resto al Primo Presidente.

L'assenza di una precedente “risoluzione” della questione da parte della Corte di cassazione lascia pensare, approfittando dell'elaborazione acquisita con riguardo alla inammissibilità del ricorso per cassazione per regioni merito di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., che il legislatore del d.lgs. n. 149/2022 abbia immaginato che sia superfluo chiamare la Corte a riesaminare in via pregiudiziale una quaestio iuris che essa abbia già deciso con orientamento consolidato ed uniforme, non bastando, peraltro, al rimettente (a differenza che al ricorrente) offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa.

Come già riferito, il d.lgs. n. 149/2022 ha tradotto con “questione non ancora risolta” il criterio della legge di delega che, invece, prevedeva che la questione, oltre a rivelarsi “di particolare importanza”, non dovesse essere stata “ancora affrontata dalla Corte di cassazione”, da tale premessa si è osservato che il giudice di merito potrebbe, allora, rinviare alla Corte di cassazione una questione che questa abbia affrontato, senza tuttavia “risolverla”, o che semmai risulti “decisa in senso difforme dalle sezioni semplici”, così stimolandone la rimessione alla sezioni unite.

Non sembra, viceversa, data facoltà al giudice di merito di sperimentare il rinvio pregiudiziale se “ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite”, come consentito alle sezioni semplici dall'art. 374, comma 3, c.p.c.).

Come già per il parametro della conformità alla “giurisprudenza della Corte” di cui all'art. 360-bis, a proposito del riscontro della condizione della mancanza di preventiva “risoluzione” della questione occorrerà intendersi su quante pronunce servano per dire che essa sia data per “risolta dalla Corte di cassazione”.

Bisogna interrogarsi se basta un precedente di legittimità degli oltre quarantamila annui della nostra Suprema Corte per risolvere stabilmente una questione: rimane, quindi, di stretta attualità l'argomento del sofisma del sorite che si interrogava su quanti granelli fossero necessari per fare un mucchio di sabbia, ovvero, quale granello, singolarmente aggiunto, farebbe divenire mucchio ciò che prima tale non era).

A proposito dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la Cassazione ha affermato che integra l'orientamento della giurisprudenza Suprema Corte il precedente “quand'anche unico e perfino remoto, ma univoco e chiaro” (Cass. civ. 22 febbraio 2018, n. 4366), di modo che a maggior ragione a fronte della sedimentazione giurisprudenziale, deve escludersi lo spazio per una “investitura della Corte di legittimità con il nuovo strumento di nomofilachia del rinvio pregiudiziale, essendosi di fronte ad una questione già risolta dalla Corte di cassazione”.

Riferimenti
  • A. Briguglio, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, in www.judicium.it;
  • A. Briguglio, Pregiudiziale comunitaria e processo civile, Padova, 1996;
  • B. Nascimbene, La mancata ratifica del Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio pregiudiziale a confronto in www.giustiziainsieme.it
  • G. Raiti, La collaborazione giudiziaria nell'esperienza del rinvio pregiudiziale, Milano, 2003);
  • A. Scarpa, Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?, in www.giustiziainsieme.it.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.