Rassegna delle ordinanze interlocutorie civili del mese di giugno 2023

Redazione scientifica
06 Luglio 2023

Torna il consueto appuntamento con la rassegna delle ordinanze interlocutorie civili della Corte di cassazione. Di seguito si segnalano le ordinanze di interesse per la materia processualcivilistica pubblicate nel mese di giugno 2023.

1) Cass. civ., sez. V, ordinanza interlocutoria n. 16454 del 9 giugno 2023, Presidente B. Virgilio, Relatore S. Saija.La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alle conseguenze della notificazione a mezzo p.e.c. di un ricorso per cassazione nativo digitale, cioè redatto e interamente confezionato in ambiente informatico, privo della firma dell'Avvocato dello Stato il cui nominativo risulti apposto in calce, quale patrono erariale.

2) Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15469 del 1° giugno 2023, Presidente M. Acierno, Relatore U.L.C.G. Scotti.In tema di denunzia dell'error in procedendo commesso dal giudice del merito in sede di appello avverso la sentenza di adottabilità di due minori, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della seguente questione, in tema di limiti e modalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e il contenuto degli atti telematici: se il giudice di legittimità – quale giudice del “fatto processuale telematico” – possa compiere la predetta verifica allo stesso modo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessario controllare l'apposizione di un timbro di cancelleria su di un atto asseritamente depositato (nella specie, il contenuto illeggibile o meno della busta telematica contenente il gravame avverso la decisione di primo grado).

3) Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria n. 16474 del 9 giugno 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino. In tema di querela di falso, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare complessità della questione relativa all'accertamento della falsità di un contratto d'importo estremamente rilevante, stipulato da un'impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardante, in particolare, l'ammissibilità del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento, nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile.

4) Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria n. 16651 del 12 giugno 2023, Presidente M. Marulli, Relatore M. Marulli. In tema di revocazione di ordinanza della S.C., la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione di ammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta e perfezionatosi con la consegna del plico al destinatario, senza che sia prodotta agli atti la cartolina dell'avviso di ricevimento o che i ricorrenti abbiano allegato circostanze di fatto impeditive della richiesta del duplicato.

5) Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria n. 15755 del 6 giugno 2023, Presidente M. Bertuzzi, Relatore C. Amato. In materia di equa riparazione, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se il giudice collegiale – ex art. 640, commi 1 e 2, c.p.c. (richiamato dall'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001) - possa rigettare un'opposizione a decreto monitorio senza previamente invitare la parte, concedendole un giusto termine, a provvedere all'integrazione della prova insufficiente con la produzione della documentazione non richiesta dal giudice del procedimento monitorio.

6) Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria n. 16165 dell'8 giugno 2023, Presidente M. Bertuzzi, Relatore C. Besso Marcheis.In tema di giudizio di legittimità, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, sia applicabile (o meno) la c.d. ultrattività del mandato alle ipotesi in cui la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. sia stata conferita prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, ma il giudizio di cassazione risulti essere stato instaurato dopo la cancellazione.

7) Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria n. 18285 del 27 giugno 2023, Presidente L.G. Lombardo, Relatore A. Carrato.In tema di servitù coattiva, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni riguardanti: a) l'ammissibilità, o meno, dalla chiamata a titolo di garanzia (con riferimento alla possibile operatività dell'art. 1485 c.c.) nei confronti del terzo venditore ad opera dell'acquirente convenuto, a fronte di una proposta azione – in epoca successiva alla vendita – introdotta, nei suoi riguardi, da altri soggetti di costituzione coattiva di servitù di passaggio sul bene oggetto di alienazione; b) l'ammissibilità, o meno, dell'azione di costituzione coattiva di servitù agricola da parte dei titolari degli asseriti fondi dominanti, benché questi ultimi ricadano in zona aventi destinazione urbanistica ed edificata (anche se solo in parte); c) sul piano processuale, la configurabilità o meno del vizio di ultrapetizione nel caso in cui il giudice, con l'emessa sentenza costitutiva di servitù di passaggio, abbia individuato il percorso discostandosi sia dalle indicazioni costituenti oggetto della domanda degli appellanti principali sia da quelle riconducibili all'oggetto delle domande avanzate dai proprietari dei fondi interclusi costituitisi nel giudizio di secondo grado, riferite ad un solo tracciato catastalmente identificato con assoluta precisione.

8) Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria n. 18271 del 27 giugno 2023, Presidente L. Rubino, Relatore S. Saija. La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica della questione (sulla quale non si registrano precedenti di legittimità) circa le conseguenze dell'omessa notifica al debitore del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., in particolare se essa integri un vizio di nullità dell'atto (sanato dall'avvenuta proposizione, da parte del debitore, di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione) ovvero ne determini la giuridica inesistenza.

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