Il limite dei tre mandati consecutivi è «jus receptum in tutte le corporazioni professionali»
07 Luglio 2023
L'amministratore di una società cooperativa a responsabilità limitata impugnava la delibera con cui veniva annullata la sua nomina per violazione del limite di tre mandati consecutivi, previsto dallo statuto. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. In particolare, veniva sottolineato che la disposizione statutaria, seppur introdotta dopo lo svolgimento dei primi due mandati dell'amministratore, non conteneva alcun elemento che potesse far ritenere esclusi dalla sua applicabilità i precedenti mandati. In altre parole, non era predicabile un'efficacia ultrattiva della norma statutaria precedente, in mancanza di un'espressa previsione nello statuto. Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito dello statuto, a seguito della modifica di cui all'art. 223-duodecies disp. att. c.c. Il ricorso non trova però accoglimento. Le motivazioni addotte dalla Corte d'appello risultano immuni da censure posto che «il limite di efficacia delle norme pregresse è irrilevante e non può avere efficacia ultrattiva, in quanto il paradigma applicabile è quello dello statuto nuovo che ha introdotto un limite fattuale che non può non essere valutato in relazione a tutta la durata della attività della Cooperativa. Pertanto, la censura del criterio ermeneutico applicato tende al riesame dei fatti, perché la Corte non ha violato le norme che disciplinano l'utilizzazione dei vari parametri ermeneutici, ma ha dato un'interpretazione nel merito diversa». Inoltre la pronuncia evidenzia che l'art. 223-duodecies disp. trans. c.c., nella parte in cui dispone che «sino alla data d'entrata in vigore delle modifiche dello statuto sociale conservano efficacia le previgenti regole statutarie», non può essere interpretato, come ritiene il ricorrente, nel senso che il limite del terzo mandato sarebbe operante solo per le nomine successive alla modifica statutaria in questione. Tale norma introduce infatti un criterio di diritto intertemporale che disciplina l'efficacia delle previgenti norme statutarie nel periodo anteriore alle modifiche, sancisce cioè l'irretroattività di quest'ultime. Il Collegio sottolinea infine che «giova rilevare che la regola dei tre mandati è jus receptum in tutte le corporazioni professionali. Invero, è stato affermato che in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017 (Cass. S.U. n. 32781/2018; cass. n. 11169/2022)».
(Fonte: DirittoeGiustizia.it)
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