Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto
07 Luglio 2023
La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se il potere certificativo speciale attribuito dall'art. 83, comma 3, c.p.c. al difensore consenta di autenticare la sottoscrizione della procura speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell'atto al quale la procura accede.
La questione, secondo la sezione rimettente, si presenta di massima di particolare importanza (in quanto attinente all'interpretazione degli artt. 83 e 365 c.p.c. e 2703 c.c., in relazione alla disciplina del giudizio di cassazione, anche alla stregua dell'evoluzione della normativa specifica e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la cui esatta portata va attentamente definita) ed è già stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici (da un lato, Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2023, n. 9271; e Cass. civ., sez. III, ord., 6 aprile 2022, n. 11240; dall'altro, Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827).
Il riscontrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni di Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2022, n. 36057, richiamata nelle successive pronunce (ancorché di segno opposto), perché prescinde dall'oggetto di quelle e cioè dalla mera “collocazione topografica” della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell'art. 83 c.p.c. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio. |