Liquidazione controllata: effetti dell’esdebitazione sulla apprensione delle quote di reddito

La Redazione
07 Luglio 2023

La recente pronuncia del Tribunale di Biella rappresenta l'occasione per segnalare un ormai affermato orientamento dei giudici di merito in tema di rapporti tra la liquidazione del patrimonio mediante l'apprensione di quote di reddito e l'istituto della esdebitazione.

In un procedimento promosso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di un debitore, i Giudici piemontesi, ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura, evidenziano quanto segue.

In primo luogo, posto che il ricorrente è titolare di una retribuzione mensile di circa € 1900,00, al fine di calcolare il reddito disponibile ai sensi dell'art. 268 comma 4, lett. b), CCII è irrilevante (e dunque inopponibile alla procedura) la cessione del quinto della retribuzione mensile (si veda in tal senso, tra le pronunce più recenti, Trib. Verona, sez. II, 4 luglio 2023, rel. Lanni).

Una volta esclusa l'operatività della cessione del quinto, quantificata la quota di retribuzione mensile necessaria al mantenimento in € 1750, il Tribunale pone la seguente questione: una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, per quanto tempo occorre che questa avvenga?

Tale questione assume rilevanza in ragione della mancata riproduzione, nel CCII, di una disposizione corrispondente all'art. 14-undecies della l. n. 3/2012, secondo il quale i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa.

Argomenta il Tribunale: “Considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata, e che a tal riguardo la durata di una procedura liquidatoria è dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni (…) essa non può essere chiusa finché vi siano beni da liquidare”. Rientrando anche l'apprensione di quote di reddito del debitore nella nozione di “liquidazione dei beni”, si potrebbe dunque ritenere che finché tale apprensione rimane possibile, la procedura debba rimanere aperta.

Il CCII, ricorda il Tribunale,“ha introdotto agli artt. 281 e 282 la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, dichiarata d'ufficio, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura”.

Ora, mancando nel CCII la previsione di un provvedimento di chiusura della procedura in caso di esdebitazione, e data la più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale, è ben possibile che l'attività liquidatoria prosegua anche a fronte dell'avvenuta esdebitazione.

Tuttavia, alla luce della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 21),la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Di conseguenza, “una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento”.

Il Tribunale, pertanto, ritiene che “la procedura non potrà essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore” e che, tuttavia, “potendo il debitore ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, non sarà più possibile proseguire nelle attività di apprensione di quote di reddito del debitore una volta dichiarata l'esdebitazione, dovendosi perciò apprendere tali quote di reddito entro la dichiarazione di esdebitazione ex art. 282 CCII”.

La pronuncia ribadisce un ormai affermato orientamento dei giudici di merito. Si vedano le seguenti pronunce: Trib. Verona, sez. II, 20 settembre 2022, rel. Lanni; Trib. Bologna, sez. IV, 27 settembre 2022, rel. Rimondini; Trib. Pescara, 21 dicembre 2022, rel. Capezzera.



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