Mediazione e riconvenzione: sollevata questione pregiudiziale

Roberto Masoni
10 Luglio 2023

La questione, di cui la Suprema Corte viene investita con rinvio pregiudiziale, concerne l'obbligatorietà della mediazione anche per la domanda riconvenzionale, oltre che per quella principale.
Massima

Va disposto rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della questione relativa all'eventuale sussistenza di obbligo di mediazione a fronte di proposizione di domanda riconvenzionale.

Il caso

Nell'ambito di una controversia locativa il ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'intervenuta risoluzione della locazione per avveramento della condizione risolutiva prevista nel contratto medesimo, con ordine di rilascio e fissazione di termine minimo per l'esecuzione. A sua volta, il resistente ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, in via riconvenzionale, per la condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale.

In sede di udienza di discussione il giudice capitolino, verificato che il ricorrente aveva esperito l'obbligatoria mediazione posta a suo carico (trattandosi di materia locatizia), ex officio ha sollevato la questione afferente la necessità dell'introduzione della procedura compositiva anche in riferimento alla riconvenzionale proposta dal resistente.

Trattandosi di questione pregiudiziale per la prosecuzione del giudizio, nonché questione controversa e che presenta gravi difficoltà interpretative, ancora non risolta dalla nomofilachia e che si può riproporre per un numero indefinito di controversie, il giudicante ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema ex art. 363-bis c.p.c. (come introdotto dal d.lgs. n. 149/22).

La questione

Il giudice di merito solleva il dubbio seguente: se la procedura compositiva di mediazione debba investire non solo la domanda principale, ma anche quella riconvenzionale.

Le soluzioni giuridiche

Molteplici e diversificate sono le posizioni che sul punto sono state espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In primis, si è sostenuto che la mediazione andrebbe esperita anche sulla riconvenzionale (come pure nuovamente sulla domanda principale) con onere di instaurazione, a pena di improcedibilità dell'intero giudizio, a carico del ricorrente.

Secondo altri l'onere di mediazione riguarderebbe la sola riconvenzionale, con conseguente declaratoria di improcedibilità di questa sola domanda, in caso di suo mancato esperimento.

Ulteriore parte della giurisprudenza opina sufficiente la mediazione già esperita sulla domanda principale, non ritenendo necessario esperirla pure sulla riconvenzionale.

Infine, secondo diversa tesi dottrinaria, definita “mediana”, la mediazione sulla riconvenzionale non dovrebbe essere introdotta quando “la domanda riconvenzionale lasci invariati gli elementi soggettivi del processo”, mentre sarebbe necessaria quando la domanda successiva “incida sulla struttura soggettiva determinando un aumento delle parti del processo”.

Osservazioni

I. La questione interpretativa rimessa in via pregiudiziale alla S.C. ha ad oggetto il quesito se la mediazione costituisca condizione di procedibilità anche con riferimento all'eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto; ovvero, in termini più generali, con riguardo alle ulteriori domande avanzate in corso di causa da parte di terzi chiamati o da parte di terzi interventori, ovvero, da parte dell'attore il quale, a sua volta, avanzi, reconventio reconventionis, ossia, “domanda che sia conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.

Il tema costituisce un “classico” della materia della mediazione in rapporto al processo. Suscitato dalla formulazione, assai generica ed ambigua, della proposizione di esordio dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28/10 (immutata in seguito alla riforma del 2022): “chi intende esercitare in giudizio un'azione [...] è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione [...]”.

La previsione normativa è astrattamente idonea a ricomprendere ogni tipologia di “azione”, anche quando sia esercitata dal convenuto in riconvenzione, ovvero, dal terzo chiamato o dall'attore in riconvenzione verso una delle parti del giudizio.

A fronte di sì ampia dizione lessicale è stato osservato che la previsione potrebbe ricomprendere pure la posizione del convenuto il quale avanzi domanda riconvenzionale. Evidenziando, in modo particolare, che l'esclusione di quest'ultima domanda dal fascio applicativo dell'art. 5 provocherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto al quale, ultimo, verrebbe attribuita una situazione di privilegio illegittima, in quanto contrastante col principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3.

Tuttavia, in senso contrario ad una lettera “panmediativa” militano argomenti interpretativi in passato evidenziati dalla dottrina laboristica con riguardo all'elaborazione formatasi sul tentativo (all'epoca obbligatorio) di conciliazione ex art. 412-bis c.p.c.

Ebbene, al riguardo parte autorevole degli studiosi negava l'obbligatorietà del previo esperimento dell'incombente in presenza di riconvenzionale (TARZIA, 46; SANDULLI, SOCCI, 539).

Si era sottolineato che sarebbe stato privo di senso logico imporre il tentativo di conciliazione in presenza di domande accessorie rispetto alla principale, dato che la funzione dell'istituto della mediazione, volto ad impedire l'insorgenza della lite, risultava frustrata non potendo sortire alcun risultato utile, dato che il processo era ormai irrimediabilmente sorto. In tal caso, imporre il tentativo sarebbe risultato una secca ed ingiustificata diseconomia dato che non sarebbe in grado di evitare lo svolgimento di un processo ormai pendente, di cui dilata inutilmente i tempi.

Sulla scorta di questo tranciante argomento ermeneutico ben si comprende la ragione per la quale parte della giurisprudenza di merito ha motivatamente escluso la doverosa esperibilità della procedura di componimento in riferimento alla riconvenzionale

Alla negativa conclusione si è pervenuti valorizzando ulteriori argomenti esegetici.

Anzitutto, l'esperimento della mediazione sulla domanda riconvenzionale non determinerebbe ex se la chiusura del giudizio in corso; si allungherebbero notevolmente i tempi di definizione del processo in contrasto col disposto di cui all'art 111 Cost.; il tentativo non potrebbe comunque essere esperito in via preventiva (a tenore dell'art. 5, comma 1: “preliminarmente”), ma solo a procedimento pendente.

Ancora, è stato evidenziato che il disposto normativo limita l'eccezione di improcedibilità in capo al solo “convenuto”, così notando che l'improcedibilità si riferisce testualmente alla domanda dell'attore.

Ulteriormente si sottolinea che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo, dato che limitano l'esercizio del diritto di difesa in giudizio (Trib. Palermo 11 luglio 2011, in GM, 2021, 336 con nota PETTA; Trib. Reggio Calabria 22 aprile 2014; Trib. Roma 18 gennaio 2017; Trib. Taranto 2 maggio 2019; Trib. Prato 31 dicembre 2021, in dejure).

La tesi panmediativa è stata, viceversa, espressa da diverso formante interpretativo, pure richiamato dalla pronunzia in epigrafe (Trib. Como 2 febbraio 2012, in GM, 2012, 5, 1077 con nota di MASONI: Trib. Roma 15 marzo 2012, in ivi, 2012, 6, 1317; Trib. Verona 12 maggio 2016, in Il Proc. Civ., con nota di IANNI; Trib. Viterbo 7 novembre 2018, in dejure).

II. Agli argomenti “classici” testè riferiti, emersi sulla falsariga dell'interpretazione maturata sul decreto mediazione del 2010, possono esserne aggiunti di ulteriori, quale portato della riforma processuale civile del 2022 che, a sua volta, si inserisce sistematicamente, influenzandola, sulla lettura dell'istituto della mediazione.

Ebbene, a questo riguardo rilevano i criteri di legge delega che dettano gli obiettivi della velocizzazione, semplificazione e speditezza del processo civile (art. 1, comma 1, delega).

Sono questi criteri direttivi generali utilizzabili in funzione di interpretazione del nuovo rito civile vigente dal 28 febbraio scorso.

E' trasparente che la procedura di mediazione esperibile a processo pendente si inserisce nel suo iter, quale parentesi, momento di stasi, ovvero pausa che esso subisce nel suo iter di sviluppo concatenato di atti, per la durata di almeno un trimestre (prorogabile di ulteriori tre mesi: art. 6 d.lgs. n. 28).

Ebbene, un'interpretazione che imponesse una stasi processuale per l'esperimento della mediazione in presenza di riconvenzionale rischierebbe di porsi in controtendenza rispetto ai criteri direttivi fissati dalla delega, principi che il delegante ha posto in funzione di semplificazione, velocizzazione e speditezza del suo iter.

Laddove la tesi panmediativa fosse accolta, essa rischierebbe di rendere il processo un percorso ad ostacoli (in danno dell'attore) ritardandone la conclusione; e così piegando la mediazione (con una sorta di eterogenesi dei fini) a grimaldello (offerto a parti smaliziate) in grado di ritardare lo sviluppo e la definizione del processo, più che in funzione di deflazione del contenzioso e per abbreviarne la durata.

Con ciò parrebbe preferibile privilegiare un criterio di semplificazione delle forme e degli atti del processo (conformemente alla norma di esordio della delega del 2021), rispetto all'impostazione che potrebbe alimentare e favorire inutili complicazioni, in contrasto con gli obiettivi fissati dal legislatore delegante.

Da ultimo, merita segnalare che, con decreto 5.7.2023, la Prima Presidente della Corte Suprema ha ritenuto ammissibile la questione proposta dal Tribunale di Roma - rispondendo la stessa a tutti e tre i requisiti previsti dall'art. 363-bis c.p.c. - ed assegnandola alle Sezioni Unite civili; trattandosi di questione di natura processuale e suscettibile di porsi in tutte le materie elencate dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, le quali intercettano, trasversalmente, la competenza tabellare della Prima, della Seconda e della Terza Sezione civile.

Riferimenti bibliografici

TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, V ed., 2008, 46.

SANDULLI, SOCCI, Il processo del lavoro, Milano, 2010, II ed., 539.

CUOMO ULLOA, La mediazione nel processo civile riformato, Bollgna 2011, 122-123.

PETTA, La mediazione obbligatoria nel giudizio oggettivamente complesso, in GM, 2012, 336.

MASONI, in GIORDANO, VACCARI, MASONI, Arbitrato deflattivo, negoziazione assistita e mediazione, Milano, 2016, 316 e ss.

MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile, Torino, 2022, XXVIII, ed., III, 429, nota 16.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.