Il Fondo Centrale di Garanzia e l'efficacia delle procedure di ristrutturazione

10 Luglio 2023

L'autrice espone la disciplina regolatrice del Fondo Pubblico di Garanzia, affidato a Mediocredito Centrale s.p.a. quale istituto erogatore, con particolare riferimento, tra l'altro, agli accordi transattivi rivenienti dalle procedure previste dal CCII. Con riferimento a queste ultime, viene segnalata l'importanza attribuita dal Legislatore europeo alla durata non eccessiva delle relative tempistiche.
Il Fondo di Garanzia. Inquadramento generale

Il Fondo Pubblico di Garanzia è stato istituito dall'art. 2 comma 100, lett. (a) della l.n. 662/1996 con la finalità di “assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.

Sotto il profilo soggettivo, possono essere focalizzate tre categorie:

  • le piccole e medie imprese, quali soggetti beneficiari;
  • gli istituti di credito, quali soggetti garantiti;
  • Mediocredito Centrale s.p.a., quale istituto incaricato a gestire il Fondo per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sotto il profilo oggettivo, il Fondo può intervenire facilitando la concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito con:

  • una garanzia diretta concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria; si tratta della tipologia di gran lunga preponderante;
  • una controgaranzia, ovvero una garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore; la controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;
  • una riassicurazione, ovvero una garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

La materia trova una complessa regolamentazione in fonti sia primarie sia secondarie.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 della l. n. 266/1997, infatti, i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto ministeriale. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 248 del 31 maggio 1999 recante il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.

L'art. 13 comma 2 del predetto Regolamento dispone che il comitato al quale è affidata l'amministrazione del Fondo adotti le necessarie “disposizioni operative”.

Nel tempo si sono succedute svariate versioni di tali disposizioni operative.

Alla data del presente contributo, la più recente è quella adottata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 il cui ambito temporale di applicazione è fissato dalla Circolare di Mediocredito Centrale S.p.A. n. 8/2022.

Si noti che, per le sole garanzie concesse ai sensi dell'art. 56 del d.l. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) vale a dire quelle garanzie rilasciate nella misura del 33%, senza analisi del merito creditizio e attraverso un meccanismo semplificato, le disposizioni operative sono derogate e integrate da apposite “modalità operative” adottate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 luglio 2020.



La conferma della garanzia e l'evento di rischio

Le disposizioni operative disciplinano sia la fase di richiesta e concessione della garanzia, sia quella di escussione. Esse impongono, altresì, al soggetto garantito, degli obblighi informativi nella fase di vita dell'operazione finanziaria.

Sebbene tutte le attività descritte nelle disposizioni operative riguardino solo il rapporto tra i soggetti garantiti e Mediocredito Centrale S.p.A. – senza che il beneficiario finale si relazioni mai con quest'ultimo se non dopo l'escussione – è bene che anche le imprese destinatarie del finanziamento ne abbiano piena consapevolezza in quanto potrebbero incidere sulle relazioni di credito.

A riguardo, paiono particolarmente rilevanti gli obblighi di richiesta di conferma della garanzia e di segnalazione dell'evento di rischio, il cui adempimento è, per entrambi, previsto a pena di inefficacia della garanzia stessa.

I primi sorgono a fronte del verificarsi di uno degli eventi elencati nella Parte IV, Paragrafo E.2 delle disposizioni operative, ovvero:

a) acquisizione o variazione in aumento delle garanzie reali, bancarie e assicurative prestate dal soggetto beneficiario finale in favore dei soggetti finanziatori e/o dei soggetti garanti;

b) variazione in aumento dell'importo e/o della durata dell'operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore;

c) variazione in aumento della percentuale della garanzia prestata dal soggetto garante;

d) variazione della finalità dell'operazione finanziaria, qualora la stessa determini un maggior impegno per il Fondo in termini di importo garantito;

e) successione, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione finanziaria garantita (ma non la mera acquisizione di quote societarie del soggetto beneficiario finale da parte di un terzo);

f) cessione della titolarità del credito o della garanzia; nel caso di garanzia concessa su richiesta di un capofila di un pool di soggetti finanziatori ovvero di soggetti garanti, la richiesta di conferma deve essere inviata solo nel caso in cui la cessione della titolarità del credito o della garanzia sia relativa alla quota del capofila del pool;

g) emanazione di provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi che implichino una sospensione ope legis in relazione al rimborso dell'operazione finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sequestro preventivo/giudiziario/conservativo civile/probatorio).

La conferma da parte di Mediocredito Centrale S.p.A. avviene d'ufficio oppure a seguito di una apposita istruttoria che, talvolta, può richiedere anche tempi dilatati.

La segnalazione dell'evento di rischio, invece, diviene obbligatoria a fronte dell'inadempimento del beneficiario all'obbligo di pagamento. La disciplina è molto dettagliata e diversificata a seconda della tipologia dell'operazione finanziaria garantita.

Ai sensi della Parte IV, Paragrafo F delle disposizioni operative, costituisce “evento di rischio”:

a) nel caso di operazioni finanziarie con piano d'ammortamento, la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del termine per la comunicazione dell'evento di rischio, il beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;

b) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d'ammortamento, l'invio al soggetto beneficiario finale della revoca o della risoluzione dell'operazione prima della scadenza della stessa; oppure, a seconda dei casi, il mancato rientro, alla data di scadenza dell'operazione, dell'affidamento concesso, salvo che il beneficiario finale sia rientrato integralmente prima del termine per la comunicazione dell'evento di rischio;

c) nel caso di operazione di fideiussione, l'escussione della fideiussione stessa entro la relativa scadenza;

d) nel caso di operazioni di locazione finanziaria: i) il canone scaduto e non pagato, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del prima del termine per la comunicazione dell'evento di rischio, il beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente il canone scaduto; ii) il mancato riscatto e/o la mancata riconsegna del bene, da parte del beneficiario finale dopo il pagamento di tutti i canoni previsti, salvo che, prima del termine per la comunicazione dell'evento di rischio, il beneficiario finale abbia riscattato e/o riconsegnato il bene; iii) la denuncia di furto, di incendio o distruzione del bene acquisito; iv. la risoluzione contrattuale a seguito dell'avvenuta riconsegna volontaria del bene da parte del soggetto beneficiario, per dichiarata impossibilità di poter rispettare il piano di ammortamento, anche in assenza di canoni insoluti;

e) la proposta transattiva presentata dal soggetto beneficiario finale al finanziatore;

f) l'ammissione del beneficiario finale alle procedure concorsuali.

Per quanto attiene la proposta transattiva di cui al punto (e), non è chiaro se il soggetto finanziatore sia obbligato a comunicare l'evento di rischio a fronte di qualsiasi proposta transattiva sottopostagli o solo a fronte di proposte transattive ritenute accettabili. La disciplina degli accordi transattivi contenuta nella Parte VI delle disposizioni operative pare dare risposta positiva. Essa stabilisce che possono essere sottoposte a Mediocredito Centrale S.p.A. solo le proposte di accordo “valutate positivamente dai soggetti richiedenti e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, anche dai soggetti finanziatori” (Paragrafo C.1, punto (2), lett. (b)). Nondimeno, poiché i soggetti finanziatori sono tenuti ad assumere ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo a pena di inefficacia della garanzia (cfr. Parte VI, Paragrafo B.1, punto (9)) la mancata comunicazione dell'evento di rischio a fronte di una proposta transattiva non palesemente inaccettabile – così come la mancata sottoposizione della proposta stessa ai sensi della disciplina sugli accordi transattivi di cui si dirà in seguito – potrebbe portare alla dichiarazione di inefficacia della garanzia stessa.

Quanto sin qui detto vale anche per le fattispecie regolate dalle modalità operative, che, sul tema, non prevedono una disciplina ad hoc.



L'escussione della garanzia

La Parte VI delle disposizioni operative contiene la procedura per l'escussione della garanzia a fronte del verificarsi di un inadempimento del soggetto garantito.

La procedura prevede adempimenti comuni a tutte garanzie (garanzia diretta, controgaranzia e riassicurazione) e altri dedicati solo ad alcune tipologie.

La disciplina comune impone al soggetto garantito che intenda escutere la garanzia e abbia debitamente comunicato l'evento di rischio di avviare preventivamente le cd. “procedure di recupero” nei confronti del soggetto beneficiario finale.

Ai sensi del Paragrafo B.1, punto (2), l'avvio delle procedure di recupero consiste:

a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d'ammortamento, nell'invio al beneficiario finale, da parte del finanziatore, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell'affidamento alla data di scadenza dell'operazione stessa;

b) nel caso di operazioni con un piano d'ammortamento, nell'invio al beneficiario finale, da parte del finanziatore, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria;

c) nel caso di operazioni di fideiussione, nell'invio al beneficiario finale, da parte del finanziatore, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte dell'escussione della fideiussione stessa;

d) nel caso di operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria, nella "levata di protesto" redatta dall'ufficiale giudiziario (o notaio, segretario comunale, ecc.) avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria;

e) nel caso di operazioni di locazione finanziaria: i. nell'invio al soggetto beneficiario finale, da parte del finanziatore, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione; ii. qualora il soggetto beneficiario finale non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, nell'invio al beneficiario finale, da parte del finanziatore, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto l'importo corrispondente al valore del riscatto; iii. qualora il bene sia oggetto di furto, nell'invio alla Compagnia Assicurativa, da parte del soggetto finanziatore, della richiesta di rimborso del danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti;

f) nei casi di cui alle precedenti lettere, anche: i. nel deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo; ii. nell'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo.

A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione deve essere inviata entro diciotto o nove mesi dall'evento di rischio a seconda che si tratti, rispettivamente, di operazioni con o senza piano d'ammortamento oppure, nel caso in cui il beneficiario finale sia soggetto a procedura concorsuale, dalla data di apertura del concorso.

I Paragrafi B2, B3 e B4 contengono la disciplina specifica, rispettivamente, per la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia. Di questa, ciò che maggiormente rileva è l'obbligo, per il soggetto garantito, di precisare negli atti delle azioni di recupero (ricorso per decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo o atti equivalenti) che l'operazione finanziaria sottostante è assistita dalla garanzia del Fondo e che, a seguito dell'escussione, il Fondo acquisisce automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente facendo valere il privilegio generale di cui si tratterà nel capitolo seguente.

Le modalità operative contengono una disciplina ad hoc per l'escussione che è, tuttavia, molto simile a quella sin qui descritta.



La surroga e il privilegio

Una volta ricevuta la richiesta di escussione, Mediocredito Centrale S.p.A. esegue le verifiche del caso e, se queste hanno esito positivo, eroga gli importi dovuti all'istituto di credito garantito.

A seguito del pagamento, in base al combinato disposto dell'art. 2 comma 4, della l. n. 662/1996; dell'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005; dell'art. 1203 c.c.; dell'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/1998; e dell'art. 8-bis del d.l. 3/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2015, il Fondo acquista il diritto di rivalersi sul debitore e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il credito del Fondo diventa privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751bis c.c..

La questione, per lungo tempo dibattuta nella giurisprudenza di merito e nella prassi concorsuale, è pressoché ormai pacifica grazie ai numerosi interventi della Corte di Cassazione che, anche assai di recente, ha ribadito la speciale natura privilegiata del credito generato dalla surrogazione, nonostante il credito sia originariamente chirografo e muti natura solo in seguito alla surroga (da ultimo cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n. 1005; cfr. anche Cass.9 marzo 2020, n. 6508).



Gli accordi transattivi e il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

La Parte VI, Paragrafo C delle disposizioni operative contiene la disciplina degli accordi transattivi. L'attuale versione delle disposizioni operative ha chiarito espressamente che essa ricomprende gli accordi di ristrutturazione e quelli stipulati in sede di composizione negoziata ai sensi dell'art. 23 d. lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in sigla “CCII”) e, prima, dell'art. 11 d.l. n. 118/2021.

Al Paragrafo C.1, punto (1), si legge infatti che “Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai soggetti beneficiari finali, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria, ivi comprese le restrizioni ipotecarie su immobili di proprietà degli obbligati, senza liberazione degli stessi. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.).”.

Potrebbe sostenersi che anche il piano attestato ex art. 56 CCII (già art. 67 l. fall.) rientri nell'ambito di applicazione della disciplina in questione poiché è presente tra i documenti da trasmettere al Fondo per la delibera sulla proposta di accordo.

La novità consente alla società di coinvolgere il Fondo – seppure in via mediata, per il tramite dei soggetti garantiti – già durante le negoziazioni con i creditori e consente di raccogliere il suo assenso ai fini dell'accordo. Come meglio si vedrà in seguito, per esempio, la società potrebbe chiedere al Fondo di rinunciare alla surroga (e al conseguente privilegio) a fronte di una escussione solo parziale della garanzia da parte del soggetto finanziatore garantito.

Si è già detto in precedenza come, sebbene non vi sia un obbligo degli istituti di credito di sottoporre al Fondo ogni proposta del debitore, il rifiuto ingiustificato potrebbe essere sanzionato dal Fondo con l'inefficacia della garanzia laddove risultasse contrario a diligenza e violativo del dovere di “assumere ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo” posto in capo ai soggetti garantiti dalle Disposizioni Operative.

Le proposte di accordo debbono prevedere una percentuale di pagamento almeno del 15% del debito complessivo (derivante da rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora) e devono essere presentate entro i termini previsti per l' escussione e, comunque, prima della data del perfezionamento dell'accordo, “intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto)”. Quest'ultima locuzione è da leggersi nel senso che l'accordo può essere sottoscritto anche prima della delibera positiva del Fondo, purché sia sospensivamente condizionato all'esito della delibera stessa..

Quanto alle modalità di calcolo della percentuale del 15%, pur nel silenzio delle Disposizioni Operative, è da ritenere che la stessa vada calcolata sulla porzione di credito destinata a non trovare soddisfazione nella manovra proposta dalla società debitrice, ovvero sulla perdita che il soggetto finanziatore subirebbe per effetto della manovra stessa. In tale porzione di credito possono essere compresi anche gli interessi, contrattuali e di mora, sebbene nei limiti coperti dalla garanzia, ovvero quelli calcolati all'undicesimo o al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio a seconda che si tratti di operazioni, rispettivamente, con o senza piano d'ammortamento, oppure, se del caso, alla data di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali (cfr. Parte II, Paragrafo D delle Disposizioni Operative).

Si noti che, a differenza delle disposizioni operative, le modalità operative richiedono che le proposte possano essere sottoposte solo a seguito dell'avvio delle azioni di recupero (ovvero, alternativamente, dell'invio della richiesta di pagamento delle somme dovute, del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, se del caso, dell'invio dell'insinuazione al passivo o equivalenti).

Per meglio illustrare la portata degli accordi transattivi, nella tabella sottostante si riporta un esempio pratico.

Si ipotizzi la situazione in cui un istituto di credito abbia, nei confronti di una società, un credito chirografario con garanzia del Fondo all'80% e un credito chirografario puro.

La società propone un accordo di ristrutturazione in cui prevede di soddisfare i creditori garantiti dal Fondo al 17% e i creditori chirografari puri al 12%, il tutto a condizione che il Fondo paghi quanto dovuto in forza della garanzia (80% sul debito residuo dopo il soddisfo al 17%) e rinunci alla surroga nei confronti della società. Laddove tale surroga venisse esercitata, infatti, la natura privilegiata del credito del Fondo costringerebbe la società ad annullare le percentuali di soddisfo di creditori diversi dal Fondo e, di fatto, ad intraprendere la strada della liquidazione giudiziale che, come detto, deteriorerebbe i valori dell'attivo e annullerebbe anche per il Fondo ogni possibilità di recupero.

Per contro, l'accordo di ristrutturazione consentirebbe:

  • come detto, il maggior realizzo dei valori dell'attivo;
  • un maggior recupero per il soggetto garantito (€ 225.000 vs € 160.000), peraltro nei tempi più celeri dell'accordo di ristrutturazione rispetto a quelli dei pagamenti da parte del Fondo;
  • un minore esborso per il Fondo (€ 132.800 vs € 160.000).

ACCORDO TRANSATTIVO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
TIPOLOGIA CREDITO CREDITO % PROPOSTA DALLA MANOVRA INCASSO DAL DEBITORE INCASSO DAL FONDO % PROPOSTA DALLA MANOVRA INCASSO DAL DEBITORE INCASSO DAL FONDO
Mutuo chirografario con garanzia del fondo € 200.000,00 17,00% € 34.000,00 € 132.800,00 - € - € 160.000,00
Apertura di credito chirografaria € 485.000,00 12,00% € 58.200,00 € - . € - € -
Recupero totale del soggetto garantito € 225.000,00 € 160.000,00
Esborso totale del fondo € 132.800,00 € 160.000,00

È quindi auspicabile, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti (il Fondo, il soggetto beneficiario e gli istituti di credito) che la disciplina degli accordi transattivi venga quanto più possibile sfruttata.

Per completezza si segnala che nessun accenno alle altre procedure introdotte dal CCII viene fatto dalle attuali disposizioni operative che, per contro, a più riprese ancora usano la nomenclatura della Legge Fallimentare ormai abrogata.

Così, a esempio, nulla viene previsto in relazione al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25 sexies CCII). In assenza di precedenti giurisprudenziali, pare potersi affermare che l'omologazione renda obbligatorio il concordato anche per il Fondo (che peraltro, ancora prima dell'escussione della garanzia, sarebbe legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 25 sexies CCII quantomeno quale soggetto “interessato”). Sarà ovviamente onere dell'imprenditore redigere la proposta di concordato nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e in maniera tale da non pregiudicare i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e, comunque, assicurando una utilità a ciascun creditore.



Il progetto "GLAM"

Complice la normativa emergenziale, il ricorso alle garanzie del Fondo è aumentato raggiungendo valori di assoluto rilievo nell'economia nazionale.

Nel solo periodo dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2022, le garanzie concesse a valere sulle misure emergenziali introdotte con i decreti legge cd. “Cura Italia” e “Liquidità” sono state 2.742.227 per un importo finanziato pari a € 252,9 miliardi e un importo garantito di € 200,2 miliardi.

Nel triennio 2020-2022 il totale dell'importo finanziato è arrivato a € 271,9 miliardi con un totale garantito di Euro 215,6 miliardi.

L'entità di questi numeri – che rappresentano, nella sostanza, un debito pubblico latente – ha fatto sì che il legislatore intervenisse dapprima ‘sollecitando' il ricorso agli accordi transattivi secondo quanto appena detto e, poi, elaborando il cd. progetto GLAM.

L'art. 42-quater, d.l. n. 115/2022, come modificato dalla legge di conversionen. 142/2022, ha infatti istituzionalizzato un progetto denominato “Progetto Guaranties Loans Active Management – GLAM” con l'espresso fine di “favorire il recupero” dei crediti assistiti da garanzia del Fondo.

A tale scopo la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. è stata espressamente autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità”) nonché da altri finanziamenti erogati ai medesimi imprenditori o a soggetti a questi connessi.

Nel contesto, è previsto che, da un lato, AMCO possa erogare nuova finanza a condizioni di mercato e, dall'altro – col dichiarato fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti – che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possano concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. Nel caso in cui la concessione del finanziamento sia accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, lett.(o), CCII che attesti che il finanziamento appare idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

Nel quadro della norma, AMCO dovrà gestire e incassare per conto del Fondo i crediti derivanti dalla surrogazione nonché promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, anche “nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi” e, se del caso, individuando, nominando e coordinando soggetti terzi.

È facile intuire come si tratti di una norma destinata a modificare la disciplina della gestione di tutti i crediti bancari: il fatto che la stessa si applichi sia alle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Decreto Liquidità sia a quelle – di qualsiasi tipo – comunque in capo ai medesimi soggetti o ad altri a questi connessi verosimilmente concentrerà in capo ad AMCO la titolarità e la gestione di questi crediti.

Alla data del presente contributo, tuttavia, l'ambizioso progetto GLAM ancora non è decollato a ciò mancando i decreti ministeriali che determinino le modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.



Conclusioni

L'obiettivo comune verso cui muovono sia le disposizioni operative sia il progetto GLAM è quello di una gestione dei crediti assistiti da garanzia del Fondo improntata alla collaborazione e che prediliga strumenti di composizione transattiva. Come emerge oggi chiaramente dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, infatti, sono questi gli strumenti che il legislatore – nazionale ma, ancor prima, europeo –individua come prioritari per la salvaguardia dell'impresa.

Affinché questo obiettivo possa essere perseguito concretamente vi è, tuttavia, un fattore fondamentale: il tempo.

Il Considerando n. (6) della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 espressamente ricorda che “La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose”.

Il Considerando (16) precisa altresì che “la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione determinerebbe un aumento dei tassi di recupero per i creditori, in quanto generalmente il passare del tempo porta solo a un'ulteriore perdita di valore del debitore o dell'impresa del debitore”.

Sulla scorta di queste indicazioni, per esempio, l'art. 17 comma 7, CCII ha fissato in dodici mesi la durata massima della composizione negoziata. Durata che, se comparata con la media dei tavoli di ristrutturazione nel nostro Paese, appare quantomeno sfidante.

Lo sforzo verso una più celere (ed efficiente) gestione della crisi d'impresa e della ristrutturazione del debito è richiesto a tutti i soggetti coinvolti.

Al debitore, in primis, che – anche in applicazione della normativa sugli adeguati assetti organizzativi di cui all'art. 2086 c.c. e all'art. 3 CCII – è chiamato a una ordinata e aggiornata tenuta delle scritture contabili e a un monitoraggio costante dell'andamento dell'impresa. Il che, con ogni evidenzia, agevola (o dovrebbe agevolare) il compito dei professionisti (soprattutto l'advisor finanziario) che si trovino ad affiancare il debitore stesso nelle procedure di ristrutturazione e che rientrano, essi pure, nel novero dei soggetti tenuti a rispettare i principi di celerità ed efficienza.

Lo sforzo va però pensato anche per i creditori, soprattutto quelli istituzionali, i quali hanno spesso iter deliberativi che mal si conciliano con le tempistiche (ora) imposte dal legislatore per addivenire a una composizione.

E, infine, al Fondo di Garanzia che, per la prima volta, assume un ruolo determinante per il buon esito delle trattative e, se interpellato, dovrà pronunciarsi da subito sugli accordi transattivi sottoposti al suo vaglio, di fatto finendo spesso per assumere un ruolo determinante ai fini degli stessi.

Altrettanto importante sarà, poi, il coordinamento delle azioni assunte da tutti i soggetti di cui sopra, di modo che “l'efficacia delle procedure di ristrutturazione” a cui è intitolata la Direttiva Europea divenga concreta e non un esperimento di inutile salotteria finanziaria.



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