Sul compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa

La Redazione
11 Luglio 2023

La Corte, nel confermare la decisione resa dal giudice del merito, si pronuncia in tema di criteri e metodi per il calcolo del compenso spettante al Commissario Giudiziale in una procedura di concordato preventivo.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la soluzione adottata dal Tribunale di Crotone di liquidare il compenso del Commissario Giudiziale in base all'attivo inventariato, avendo, inoltre, applicato una riduzione del 50%, stante l'arresto della procedura nella fase iniziale.

Nel caso di specie, che ha ad oggetto una procedura di concordato preventivo, con cessione di alcuni beni, il Tribunale di Crotone, nell'operare la suddetta riduzione, ha fatto buon governo dell'art. 5 comma 5, d.m. n. 30/2012, secondo cui, "qualora il commissario o il liquidatore giudiziale cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato – sulla base dei parametri fissati nei primi tre commi – conformemente ai criteri previsti dall'art. 2, comma 1", norma che, a sua volta, impone di "provvedere alla determinazione del compenso tenuto conto dell'opera prestata".

Il giudice di primo grado ha quindi correttamente applicato il criterio di proporzionalità del compenso, "considerando la natura e la quantità dell'attività concretamente prestata dal Commissario Giudiziale nella procedura" del giudizio in oggetto.

Ne consegue che "ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5 commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato".

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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