Determinazione delle spese dell'atto di precetto e momento rilevante ai fini dell'individuazione delle tariffe applicabili
11 Luglio 2023
Massima
“Nel determinare le spese dell'atto di precetto il creditore deve fare riferimento alle tariffe forensi vigenti al momento di formazione e notifica dell'atto, non assumendo rilievo la data di pubblicazione del titolo esecutivo”. Il caso
Nel mese di agosto 2013 Tizio intimava precetto alla Società X, in virtù di sentenza del Giudice di Pace pubblicata nell'anno 2006 individuando - ai fini dell'autoliquidazione delle spese - quali tariffe forense applicabili quelle previste dal D.M. n. 127/2004 vigente alla data di emanazione del titolo esecutivo anziché quelle di cui al D.M. n. 140/2012, vigenti alla data di redazione e notifica dell'atto di precetto. A seguito di opposizione promossa dalla società debitrice, il Tribunale accoglieva le censure mosse dall'opponente affermando che la tariffa applicabile per la liquidazione delle spese di precetto doveva essere individuata non in base alla data di pubblicazione della sentenza azionata come titolo esecutivo, ma con riguardo alla disciplina vigente al momento della notificazione dell'intimazione ad adempiere. Avverso detta sentenza il creditore proponeva ricorso in Cassazione. La questione
Nella decisione in commento viene affrontata la questione della determinazione delle tariffe forensi applicabili alla c.d. autoliquidazione delle spese in seno all'atto di precetto, con particolare riferimento al momento rilevante ai fini della corretta individuazione del D.M. applicabile. Le soluzioni giuridiche
L'ordinanza in commento affronta il tema delle spese, autoliquidate dal difensore ed inserite in seno all'atto di precetto, ed in particolare la questione della individuazione della tariffa forense applicabile. Le due soluzioni possibili, l'una prospettata dal creditore, l'altra dall'opponente (poi vittorioso), riguardano il momento rilevante ai fini della determinazione del D.M. applicabile ovvero se debba farsi riferimento a quello vigente all'epoca della pubblicazione del titolo esecutivo o a quello vigente al momento della formazione e notificazione dell'atto di precetto. La Suprema Corte, nel confermare l'iter logico argomentativo già seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata, afferma che l'esecuzione forzata costituisce un autonomo processo rispetto a quello di cognizione ed il precetto è atto prodromico all'esecuzione. Ne consegue che a nulla rileva che il titolo esecutivo sia stato formato nella vigenza delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004, assumendo piuttosto rilievo, al fine della determinazione delle spese, ivi comprese quelle liquidate nell'atto di precetto, il momento in cui l'atto di intimazione è stato formato e notificato. Lo stesso principio risulta essere affermato dai giudici di legittimità nella decisione n. 16235 del 19 maggio 2022, nella quale era già stato osservato che l'esecuzione forzata costituisce un autonomo processo rispetto a quello di cognizione e che il precetto non è una “appendice” di quest'ultimo, bensì un atto, stragiudiziale, prodromico all'esecuzione. Il principio espresso nella decisione in commento è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17405 del 2012, secondo cui “in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D. M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata”. Osservazioni
La decisione in commento ha affrontato la questione dell'individuazione delle tariffe applicabili ed in particolare sull'applicabilità del D.M. n. 140/2012 (ormai di limitato impatto pratico) sebbene dalle stesse disposizioni contenuto nel decreto potesse agevolmente ricavarsi la disciplina applicabile. Il D.M. in questione, in seno alle disposizioni transitorie e finali, prevede infatti testualmente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. Ora se è vero che, nel caso del precetto, non si tratta di una liquidazione giudiziale ma di una autoliquidazione compiuta da parte dello stesso creditore, è anche vero che il momento in cui detta liquidazione viene effettuata coincide con la redazione dell'atto di precetto e con la sua notificazione, per cui l'applicazione della tariffa vigente al momento della pubblicazione del titolo esecutivo, sostenuta nella specie dal creditore, appare non supportata né a livello logico né normativo. A ciò si aggiunga che la natura di atto stragiudiziale del precetto, come prodromico all'esecuzione, è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. |