Ferie, indennità sostitutiva e onere della prova: il termine di prescrizione decorre in costanza di rapporto?
12 Luglio 2023
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, considerata l'annualità del periodo di riposo in questione, può ritenersi estinto al momento della cessazione del rapporto?
Quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile sicché, al fine di evitare che il titolare di tale diritto non riesca in alcun modo a beneficiarne, neppure in forma pecuniaria, l'art. 7, § 2, della Direttiva 2003/88, ha riconosciuto al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti.
Tanto premesso, tenuto conto del dovere in capo ai giudici nazionali di interpretare il diritto interno conformemente a quello europeo, il datore è tenuto a provare di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate, di avere invitato il dipendente a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Qualora tali elementi fattuali non siano dimostrati, l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento (o di riporto autorizzato) e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute, realizzerebbe una violazione del prefato art. 7 e, quindi, comporterebbe un'interpretazione in contrasto con il diritto eurounitario. |