Impugnazione per revocazione e riforma Cartabia

12 Luglio 2023

L'impugnazione per revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, ove si riferisca a provvedimenti emessi prima della entrata in vigore della riforma Cartabia, dovrà svolgersi con il nuovo rito o con il vecchio?

Gli artt. 395 e 396 c.p.c. regolamentano il giudizio di revocazione nel caso si tratti di sentenze ancora non passate in giudicato, il primo, e in caso di sentenza già passate in giudicato, il secondo.

Ai sensi del successivo art. 398 c.p.c., la domanda si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'art. 400 c.p.c., poi, stabilisce che davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate dalle norme in materia di giudizio di revocazione.

Di conseguenza, se la revocazione è proposta innanzi al tribunale o alla corte d'appello il giudizio si introdurrà con citazione, mente, se introdotta innanzi al giudice di pace, a seguito della riforma Cartabia, si dovrà proporre con ricorso (come riporta il novellato art. 319 c.p.c.).

La disciplina transitoria come regolamentata dall'art. 35 del d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia in materia processuale civile), fa decorrere l'entrata in vigore delle nuove norme dal 28 febbraio 2023, come chiaramente indicato al comma 1, non si rinvengono, nel corpo dell'articolo, norme che deroghino alla generale previsione della entrata in vigore della normativa relativa al giudizio per revocazione.

Di conseguenza si può ritenere che dopo il 28 febbraio 2023 i giudizi per revocazione introdotti con riferimento a provvedimenti passati in giudicato e non, debba osservare le nuove norme di rito in quanto non derogate da quelle del capo relativo al giudizio per revocazione.

All'uopo viene in considerazione il disposto dell'art. 399 c.p.c. che prevede particolari tempistiche per la costituzione delle parti nel giudizio di revocazione, il che produrrà non pochi problemi di coordinamento.

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