L’esperto-mediatore nella composizione negoziata

12 Luglio 2023

Ci si chiede se, nella composizione negoziata, durante le trattative, l'esperto che sia anche mediatore possa prevedere l'intervento di un Organismo di mediazione in modo da consentire l'applicazione, in sede di accordo, delle agevolazioni fiscali.

Nella composizione negoziata, durante le trattative, l'esperto che sia anche mediatore può prevedere l'intervento di un Organismo di mediazione in modo da consentire l'applicazione, in sede di accordo, delle agevolazioni fiscali?

L'art. 12 comma 2, del d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e sempre che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Svolge dunque la funzione facilitatrice diretta ad aiutare le parti a raggiungere quell' accordo che conclude positivamente il procedimento di composizione negoziata e che può essere espresso in diversi modi ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2, lett.b), CCII: quali un contratto con uno o più creditori in grado di assicurare la continuità aziendale per almeno due anni ovvero un accordo equipollente a quelli conclusi in esecuzione di un piano di risanamento anche se non attestato ovvero ancora come convenzione di moratoria o come accordo di ristrutturazione del debito.

In ogni caso, l'esperto, al pari di un mediatore, è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

L'art. 16 CCII aggiunge, inoltre, che all'esperto si applichino alcune regole tipiche del mediatore, tra le quali la previsione secondo cui non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, nonchè le disposizioni di cui all'art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dall'art. 103 c.p.p..

Il caso dell'esperto che sia anche mediatore è da ritenersi la situazione ottimale: si sommano in capo a quest'ultimo le conoscenze tecniche in materia di crisi e le competenze relazionali che, in tema di negoziazione (e la mediazione è una modalità di negoziazione), sono di fondamentale rilievo.

Va tenuto presente, peraltro, che le misure premiali previste dall'art. 25-bis CCII, pur riguardando la materia fiscale, sono ben diverse da quelle indicate in caso di mediazione dall'art. 17 , d.lgs. n. 28/2010, specie nella nuova versione adottata dopo la Riforma Cartabia sul processo civile. Queste ultime sono diventate molto consistenti ( si pensi, ad esempio, all'imposta di registro sugli accordi, esente fino a € 100.000 di valore) e particolarmente appetibili per chi è parte di un procedimento di mediazione.

Per poterne godere non basta però che l'esperto abbia la qualifica di mediatore; è necessario che l'imprenditore abbia attivato il procedimento di composizione negoziata con la richiesta di nomina dell'esperto e si sia qualificato con la presentazione della domanda di mediazione come parte davanti ad un Organismo di mediazione accreditato e competente.

Solo in questo caso – si ritiene - l'accordo che fosse raggiunto all'esito delle trattative con l'aiuto dell'esperto e del mediatore - che è soggetto formato alla negoziazione - potrebbe, ad avviso della scrivente, godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art.17 d.lgs. n. 28/2010.



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