Dal Mimit indicazioni sull’organo di controllo nelle s.r.l. cooperative
13 Luglio 2023
Sindaco o revisore: il Mimit (Ministero delle imprese e del Made in Italy) fa chiarezza sul sistema dei controlli nelle cooperative s.r.l.: in una nota del 5 luglio scorso, infatti, il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, anche alla luce di precedenti osservazioni da parte delle Associazioni di categoria, muta un suo precedente indirizzo e afferma che “diversa è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) e quelli affidati al revisore”. La normativa. Il documento richiama, in primo luogo, i riferimenti normativi: per le società cooperative la nomina dell'organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli artt. 2519, 2543 e 2477 c.c. Se la cooperativa adotta le norme sulle s.r.l., circostanza che si verifica, ai sensi dell'art. 2519 c.c., solo se vi è esplicita previsione nell'atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall'art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore – con la precisazione che la nomina del collegio sindacale, in alternativa all'organo monocratico, sarà possibile solo se disposta nell'atto costitutivo o nello statuto. Sindaco o revisore. Si tratta di attività professionali, prosegue la nota del Ministero, che hanno ad oggetto aspetti diversi; al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all'organo sindacale. Soddisfazione dei Commercialisti. Il Cndcec esprime soddisfazione per il “revirement” del Ministero, dopo aver criticato il precedente orientamento, in base al quale tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, sia i primi sia il secondo sarebbero abilitati ad esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile. |