Sulla nomina “anticipata” del Commissario Giudiziale nel concordato pieno

La Redazione
13 Luglio 2023

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rivendica il potere facoltativo dell'organo giudiziario di nominare il Commissario Giudiziale, in caso di deposito di domanda di concordato “pieno”, già nella fase che va dall'accesso al procedimento unitario all'apertura della procedura concordataria.

Depositato da una società il ricorso per l'apertura della procedura di concordato c.d. “pieno” ex artt. 40 e 47 CCII, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto opportuno procedere alla nomina del Commissario Giudiziale anche prima dell'apertura della procedura concordataria.

In specie, i Giudici campani hanno così motivato:

“rilevato, infatti, che se nell'ipotesi di concordato cd. prenotativo, la cui disciplina è ora dettata dagli artt. 40 e 44 CCII, la nomina del Commissario Giudiziale è obbligatoria e risponde all'esigenza di verificare che la società non compia atti in frode ai creditori nel corso della preparazione della proposta e del piano e a vagliare la fattibilità del piano (in caso la società intenda accedere ad un concordato liquidatorio) ovvero la non manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento dei creditori (ove la società voglia accedere ad un concordato in continuità), nell'ipotesi in cui la società abbia depositato un concordato cd. pieno (e dunque già completo di proposta e piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII) il Tribunale è titolare di un potere facoltativo di nomina del Commissario Giudiziale nella fase che va dall'accesso al procedimento unitario all'apertura della procedura concordataria”.

A conferma di tale conclusione, il Tribunale richiama una serie di disposizioni del Codice della Crisi e, segnatamente:

  • art. 46 CCII che, nel disciplinare la domanda di autorizzazione a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione tra il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ed il decreto di apertura di cui all'art. 47 CCII, prevede l'acquisizione del parere del Commissario Giudiziale ove già nominato;
  • art. 47, comma 1, CCII, ove è disposto, proprio con riferimento alla fase di apertura, che il Tribunale, debba acquisire il parere del commissario giudiziale, se già nominato;
  • art. 55, comma 4, CCII, che richiede l'acquisizione del parere del commissario giudiziale con riferimento alla richiesta di proroga di misure protettive;
  • art. 95 CCII, dettato in materia di partecipazione a procedure di affidamenti di contratti pubblici per il periodo successivo al deposito della domanda di cui all'art. 40 CCII, che prevede, anche in tal caso, l'acquisizione del parere del commissario giudiziale, ove già nominato.



Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.