Sulla nomina “anticipata” del Commissario Giudiziale nel concordato pieno
13 Luglio 2023
Depositato da una società il ricorso per l'apertura della procedura di concordato c.d. “pieno” ex artt. 40 e 47 CCII, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto opportuno procedere alla nomina del Commissario Giudiziale anche prima dell'apertura della procedura concordataria. In specie, i Giudici campani hanno così motivato: “rilevato, infatti, che se nell'ipotesi di concordato cd. prenotativo, la cui disciplina è ora dettata dagli artt. 40 e 44 CCII, la nomina del Commissario Giudiziale è obbligatoria e risponde all'esigenza di verificare che la società non compia atti in frode ai creditori nel corso della preparazione della proposta e del piano e a vagliare la fattibilità del piano (in caso la società intenda accedere ad un concordato liquidatorio) ovvero la non manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento dei creditori (ove la società voglia accedere ad un concordato in continuità), nell'ipotesi in cui la società abbia depositato un concordato cd. pieno (e dunque già completo di proposta e piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII) il Tribunale è titolare di un potere facoltativo di nomina del Commissario Giudiziale nella fase che va dall'accesso al procedimento unitario all'apertura della procedura concordataria”. A conferma di tale conclusione, il Tribunale richiama una serie di disposizioni del Codice della Crisi e, segnatamente:
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