Attribuzione di strumenti finanziari partecipativi nel concordato
14 Luglio 2023
L'oggettiva componente di rischio in ordine all'effettivo rimborso degli strumenti finanziari partecipativi esula dal giudizio sommario di fattibilità del piano di concordato liquidatorio attribuito al tribunale dall'art 47, comma 1, lett. a) CCII, il quale prevede una valutazione circa la sua “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”: ciò perché obiettivo del concordato proposto, non è l'effettivo rimborso degli Sfp ma solo l'attribuzione di questi ultimi a determinate classi di creditori, quali mezzi di pagamento diversi dal denaro, e che dunque, affinchè tali effettivamente siano, è sufficiente che non appaiano manifestamente privi, ab origine, dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva del valore per il quale vengono conferiti, e la cui consegna, di per sé, esegue il concordato. |