La notifica dell’avviso al debitore ed al terzo pignorato deve essere perfezionata entro la data della citazione

14 Luglio 2023

Scopo della disposizione è rendere conoscibile al debitore e al terzo pignorato l'avvenuta iscrizione a ruolo entro la data della citazione, in modo tale da svincolare celermente eventuali somme trattenute dai terzi pignorati nel caso in cui il creditore non proceda a coltivare l'esecuzione.

Il comma 5 dell'art. 543 c.p.c. prevede che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve notificare al debitore ed al terzo un avviso con cui dà conto dell'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo. Lo stesso deve poi depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento. La finalità della disposizione è quella di rendere conoscibile l'iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo entro la data di citazione (che potrebbe coincidere anche con la prima udienza effettiva), per svincolare in tempi rapidi eventuali somme trattenute dai terzi pignorati qualora il creditore non intenda coltivare l'esecuzione.

Dunque, intanto l'onere in capo al creditore si considererà validamente assolto, in quanto il procedimento notificatorio si sia integralmente perfezionato sia per il debitore, che per il terzo alla data indicata quale udienza di comparizione, non essendo sufficiente che il creditore abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario prima dell'udienza di citazione, dovendosi invece tenere conto dei tempi di perfezionamento delle notifiche.

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