Vessatoria la clausola che impone il foro del committente, se determina un aggravio all'avvocato
14 Luglio 2023
Un avvocato agiva dinanzi al Tribunale di Palermo con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere il pagamento del proprio compenso. La richiesta dell'avvocato si riferiva all'attività professionale svolta a favore della società convenuta in una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale siciliano.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in virtù di una delle clausole dell'Accordo Quadro concluso con la convenuta che indicava i fori di Napoli e Milano competenti per le controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione della convenzione, con esclusione espressa di tutti gli altri fori alternativi. Veniva al contempo escluso ogni dubbio sulla vessatorietà di tale clausola «non trattandosi di schema contrattuale stilato in funzione di una serie indefinita e indifferenziata di rapporti, quanto di convenzione destinata a regolare specifici e ben individuati rapporti d'opera con professionisti preventivamente selezionati».
L'avvocato proponeva dunque dinanzi alla Cassazione regolamento di competenza, opponendosi alla ricostruzione del tribunale secondo cui si era «nell'ambito delle comune ipotesi di contrattazione tra parti eguali rimesse alla disciplina generale del contratto».
La Corte ha accolto il ricorso ravvisando la sussistenza nella fattispecie «delle condizioni generali di contratto, con riguardo alle quali l'art. 1341, comma 2, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose». La Convenzione in esame non si atteggiava, infatti, come un mero accordo normativo, avente ad oggetto il contenuto di negozi giuridici eventuali e futuri che potessero sorgere fra i due contraenti, ma configurava una disciplina generale uniforme, predisposta dalla società convenuta, degli incarichi professionali da affidare agli avvocati, sicché la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, doveva essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Occorre inoltre ricordare che l'art. 13-bis, comma 3, l. n. 247/2012 «stabilisce che “[l]e convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria”, aggiungendo al comma 11 che “[p]er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”. In dottrina, si è affermato che un esempio di clausola vessatoria, agli effetti del comma 4 del medesimo art. 13-bis, può rivenirsi proprio nella convenzione che imponga come foro competente quello del committente, ove determini un significativo aggravio a carico dell'avvocato». |