Il tempo e luogo di certificazione della procura devono coincidere con quelli della formazione dell’atto?

17 Luglio 2023

La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: il potere certificativo speciale attribuito al difensore consente di autenticare la sottoscrizione della procura speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell'atto?
Massima

Deve essere disposta, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, se il potere certificativo speciale attribuito dall'art. 83, comma 3, c.p.c. al difensore consenta di autenticare la sottoscrizione della procura speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell'atto al quale la procura accede.

Il caso

Un contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento che era accolto dal Tribunale con annullamento della cartella di pagamento.

L'agente della riscossione proponeva ricorso in Cassazione, lamentando vari vizi della sentenza impugnata.

Il Collegio, sul rilievo che la procura al difensore era stata rilasciata a Palermo il 28 luglio 2021, mentre il ricorso in Cassazione risultava redatto in Agrigento il 29 settembre 2021, ha rimesso al Primo Presidente la questione, in vista dell'eventuale assegnazione alle sezioni unite, della questione della eventuale invalidità della procura per il ricorso in Cassazione rilasciata in data anteriore ed in luogo diverso da quello indicato nell'atto.

La questione

La questione in esame è la seguente: il tempo e luogo di certificazione della procura da parte del difensore devono coincidere con quelli della formazione dell'atto?

Le soluzioni giuridiche

Dopo l'intervento nomofilattico sulla “collocazione topografica” della procura speciale (Cass., Sez. Un., n. 36057/2022), le Sezioni Unite sono nuovamente sollecitate ad intervenire su altri aspetti dell'art. 83 c.p.c. e, più in generale, sulle disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio.

Sulla questione oggetto della trasmissione ex art. 374, comma 2, c.p.c. si fronteggiano due contrapposti formanti giurisprudenziali.

Da lato la posizione compendiata nella massima in forza della quale la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale (Cass. n. 9271/2023; Cass. n. 11240/2022).

Altra posizione di legittimità opina nel senso che in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo (Cass. n. 36827/2022).

Osservazioni

Secondo il primo degli orientamenti prima richiamati, l'art. 83, comma 3, c.p.c., consente al procuratore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia però congiunto all'atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassativamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso).

Al difensore non è attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensì, ai sensi dell' art. 83 c.p.c., quello strettamente legato alla formazione dell'atto a cui si connette l'attività difensiva, sicché si impone in ogni caso una contestualità (nella fattispecie esclusa per tabulas) tra l'autenticazione della sottoscrizione della procura e l'atto a cui la stessa si riferisce.

Secondo l'altro formante, ove si riscontrino differenze tra i luoghi e le date riportati nel mandato e nel ricorso introduttivo ne consegue che la procura è stata autenticata dal difensore ben prima che sia predisposto l'atto e, dunque, quale documento a sé stante.

Sicché tale arresto dissente dalla posizione che attribuisce rilievo invalidante anche alla mera anteriorità della data di conferimento della procura rispetto a quella di redazione del ricorso unitamente a quello della diversità dei luoghi in cui l'una e l'altro vengono confezionati.

Si ritiene che la "contestualità", spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell'atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c.

Tale conclusione muove dalla premessa che - con riferimento al ricorso per cassazione - l'apposizione della procura a margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da esso scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post.

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