Le Sezioni Unite valuteranno il ricorso per cassazione nativo digitale con procura su supporto cartaceo

Redazione scientifica
17 Luglio 2023

La terza sezione della Corte ha trasmesso gli atti al Primo Presidente in relazione ad un ipotesi di ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale con la procura difensiva redatta su supporto cartaceo e sottoscritta in modalità analogica dalla parte.

La vicenda riguardava un ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale notificato a mezzo PEC e depositato in modalità telematica, ma con la procura al difensore redatta su foglio autonomo cartaceo con sottoscrizione autografa del ricorrente, autenticata nello stesso modo dal difensore, e con contenuto del tutto generico «delego l'avv. (omissis) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede con ogni facoltà di legge e di pratica…», che risultava mancante di data e luogo di emissione.

Di qui il problema di stabilire se nella situazione indicata possa ritenersi soddisfatto il requisito di specialità della procura difensiva richiesto dall'art. 83 c.p.c. e, specificamente per il ricorso per cassazione, dall'art. 365 c.p.c.

Si osserva, infatti, che in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale per collocazione “topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsiquanto meno integrato, in concreto, ex post, ovvero mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene invece nel caso di ricorso anch'esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell'unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di ricorsi per cassazione.

Ciò che i giudici intendono sottolineare è che la situazione che viene in esame merita particolare attenzione, non solo perché non è stata ancora presa in esame nei suoi esatti termini negli arresti nomofilattici delle Sezioni Unite, ma soprattutto perché si tratta di una questione non meramente formale, ma soprattutto sostanziale. Infatti, quando la procura difensiva non può dirsi “speciale” per contenuto e neanche per oggettiva collocazione “topografica” pur negli ampi termini nei quali l'art. 83 c.p.c. riconosce debba essere intesa tale ultima nozione, qualora si ammettesse che il requisito di specialità possa essere surrogato anche dal mero deposito nel fascicolo telematico, da parte del difensore, di una copia digitale del relativo documento, di contenuto del tutto generico od ambiguo o privo di univoci riferimenti al giudizio cui si riferisce, unitamente all'atto cui lo stesso dovrebbe accedere, si finirebbe nella sostanza per rendere quasi impossibile, in concreto, se non in improbabili “casi di scuola” persino difficili da immaginare, l'ipotesi di una procura difensiva non notarile che sia “generica”, cioè “non speciale”.

La terza sezione civile della Corte, in conclusione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione, attribuendo nella sostanza al difensore il potere (e la connessa responsabilità) di “attestare” la riferibilità di una qualsiasi procura difensiva, di per sé priva di qualunque carattere o connotato di specialità ad un determinato giudizio o provvedimento, mediante la mera allegazione al ricorso di essa, in copia di un originale sostanzialmente riproducibile in un numero indefinito ed illimitato di volte, anche in mancanza di precise circostanze oggettive di fatto che determinino la ragionevole presunzione che sia stata sottoscritta dalla parte, avendo preso visione del ricorso; oppure se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte.

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