L'Osservatorio di Milano ha pubblicato le tabelle di “Capitalizzazione anticipata di una rendita”: finalmente oltre le tabelle del 1922

17 Luglio 2023

Lo scorso 26 maggio il Tribunale di Milano ha pubblicato le tabelle di “Capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023”, andando oltre le tabelle approvate nel 1922.
Le tabelle di capitalizzazione del 1922 e la loro inadeguatezza

Il 26 maggio 2023 il Tribunale di Milano ha pubblicato le tabelle di “Capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023”.

In molti si sono domandati come mai siano passati tanti anni per sostituire le ormai vetuste tabelle approvate nel 1922 (R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, Approvazione delle nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, G.U. 23 novembre 1922, n. 274).

La tradizione applicativa di tali tabelle risale all'epoca precedente al secondo conflitto mondiale) ed era stata autorevolmente confermata negli anni '50 (Guido GENTILE, Tabelle di capitalizzazione per la liquidazione del danno alla persona, Giuffrè, Milano, 1950).

Taluni hanno (poco fondatamente) accusato il legislatore di non aver fatto il suo dovere; altri hanno criticato l'inerzia della dottrina perché non sarebbe stata in grado di ipotizzare e costruire nuove tabelle.

Malgrado i ripetuti moniti della Corte di Cassazione che, fin dal 2004, ne aveva stigmatizzato il perdurante utilizzo, le centenarie tabelle del 1922 (unitamente a quelle c.d. del C.S.M. o "Trevi" del 1989, un po' più aggiornate, ma anch'esse vetuste e inadeguate), hanno continuato ad essere utilizzate dai giudici italiani fino ad oggi come unico strumento tecnico disponibile per un calcolo di equità ragionata che fosse alternativo all'inaffidabile equità pura.

Eppure, tali tabelle avevano mostrato da tempo la loro inadeguatezza (i valori statistici di mortalità risalivano addirittura al 1911, anno in cui il mitico Titanic era ancora in costruzione).

Come può spiegarsi? Le chiavi di lettura sono almeno tre (e non si escludono tra loro).

La prima è stata l'indubbia comodità del metodo di calcolo. Una tabellina semplice preconfezionata, con due sole colonne e dotata di un tranquillizzante supporto normativo, ha costituito una comoda soluzione per individuare un coefficiente moltiplicativo che rendeva agevole il calcolo, era facilmente replicabile e garantiva una certa uniformità nelle decisioni giudiziarie. Come accade con un paio di scarpe logore ma confortevoli, che dovremmo cambiare, ma alla cui familiare comodità non sappiamo rinunciare.

La seconda va ricollegata alla tradizionale ritrosia del mondo del diritto ad affrontare o rivedere problematiche che involgano formule matematiche; in mancanza di strumenti più aggiornati (le vecchie tabelle fornivano, comunque, un supporto apparentemente neutro per eseguire il calcolo) si è continuato ad adoperarle, pur con la consapevolezza che il criterio fosse inadeguato.

La terza, indotta dalle altre due, è consistita in una pigrizia concettuale nell'affrontare un problema che, considerato non strettamente giuridico, veniva ritenuto esterno al mondo del diritto. Una sorta di rassegnato fatalismo dovuto alla mancanza di una analisi dei termini del problema e delle sue possibili soluzioni.

Solo recentemente, di fronte alla raffica di annullamenti con rinvio della Suprema Corte, ci si è cominciati a porre, soprattutto nelle Corti di Appello di rinvio, il problema di individuare una linea di soluzione che potesse rispettare le indicazioni della Cassazione.

Va notato che le tabelle di capitalizzazione per lungo tempo, erano state utilizzate per calcolare la pressoché unica voce di danno da lesioni risarcibile (allora definito "patrimoniale"); ciò fino alla storica pronunzia della Corte Costituzionale del 1986 (Corte. Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053.) che aveva profondamente innovato il panorama giurisprudenziale individuando in termini sistematici la risarcibilità del "valore uomo" (definito "danno biologico"), indipendentemente dalla perdita di reddito ricavabile da attività lavorativa.

Negli anni successivi, consolidatasi la distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale le tabelle di capitalizzazione continuarono, comunque, ad essere utilizzate nel più limitato ambito della liquidazione del solo "danno patrimoniale" correlato della concreta perdita di redditi futuri. Proprio in questo settore (ritenuto "minore" rispetto alla innovativa scoperta concettuale del danno biologico) la vecchia rassicurante tabella del 1922 consentiva il calcolo della capitalizzazione dei redditi futuri persi.

L'inadeguatezza della tabella del 1922 era stata, comunque, segnalata dalla dottrina negli anni '80 (TOSCANO A., Attualità, o meno, delle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 in Dir. e pratica assic., 1981, 474; NISINI G., La capitalizzazione vitalizia del reddito perduto basata sulle tariffe indicate dal r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 è errata e perciò è ingiusta, in Arch. circolaz., 1986, 677); la critica fu ripresa nel 1989 in un seminario di studio del C.S.M. della formazione dei magistrati nel quale furono presentate delle nuove tabelle di capitalizzazione che, pur con una struttura simile a quelle del 1922 (Quaderni Cons. Sup. Magistratura, 1990, fasc. 41, 7, Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione; (incontri di studio e documentazione per i magistrati, Trevi 30 giugno-1 luglio 1989), utilizzavano dati più aggiornati sulla durata della vita media della popolazione italiana (le tabelle erano costruite su dati ISTAT del 1981) e distinguevano tra maschi e femmine.

Tali tabelle per molti anni hanno avuto poca fortuna e i giudici italiani hanno continuato ad utilizzare tralaticiamente soprattutto quelle del 1922. Pochi sono stati gli ulteriori i contributi della dottrina sul tema (GIANNINI G., L'aumento del saggio degli interessi legali e le tabelle di capitalizzazione, in Resp. civ., 1992, 687 ; CHINDEMI D., Danno patrimoniale: criteri applicativi delle tabelle del 1922 (r.d. n. 1403/1922). La Corte di Cassazione si pose il problema nel 2004 quando, finalmente, con una innovativa indicazione (sentenza n. 4186 del 2 marzo 2004, Pres. Fiduccia, est. Segreto) fu espresso, in maniera compiuta ed efficace, il giudizio della totale inadeguatezza delle tabelle del 1922.

Le argomentazioni di quella decisione furono poi riprese, negli ultimi 20 anni, da numerose altre pronunzie della Suprema Corte.

Questo è un prospetto riassuntivo delle principali decisioni (massimate) rese sul punto dalla Suprema Corte:

sezione

provvedimento

data

numero

sintesi della decisione

Sez. 3

Ordinanza

2 maggio 2022

13727

le tabelle 1922 sono OBSOLETE

Sez. 6

Ordinanza

6 luglio 2020

13881

Sez. 6

Ordinanza

31 agosto 2020

18093

Sez. 3

Sentenza

25 giugno 2019

16913

Sez. 3

Sentenza

28 aprile 2017

10499

Sez. 3

Sentenza

14 ottobre 2015

20615

Sez. 3

Sentenza

2 novembre 2011

22709

Sez. 3

Sentenza

2 luglio 2010

15738

Sez. 3

Sentenza

2 marzo 2004

4186

sentenza capostipite = le tabelle del 1922 sono obsolete

Sez. 3

Sentenza

25 maggio 2000

6873

indica come corretto l'uso delle tabelle del 1922

Sez. 3

Sentenza

23 giugno 1993

6941

vi è facoltà e non obbligo di applicare tabelle del 1922

La Corte di Cassazione, in sintesi, ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di utilizzare la tabella del 1922 violasse il criterio della ragionevolezza in quanto:

1) i dati della mortalità (su cui era fondata l'aspettativa di vita dei danneggiati) erano vetusti e divenuti erronei per dell'aumento della vita media (dato notorio):

2) il tasso di rendimento (su cui si basava la formula interna alla tabella) era del 4,5% (quello legale del 1922) ed era divenuto inadeguato alla luce dell'andamento di tassi più recenti.

La Corte di Cassazione ha, quindi proceduto ad una serie di annullamenti, imponendo ai giudici di rinvio il seguente principio di diritto: "Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, i quali a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e non sono perciò consentiti dalla regola di integrale risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c.." (tra tutte va citata, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20615).

In alcune più recenti decisioni le prescrizioni ed i suggerimenti ai giudici di rinvio sono stati più pregnanti e dettagliati (vedi infra).

Il tema: liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica

Le tabelle di capitalizzazione vengono utilizzate, come strumento di equità ragionata, per la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla perdita di capacità lavorativa specifica per lesioni alla persona (lucro cessante).

La Corte di Cassazione da tempo distingue tra il danno "già verificato", dall'evento lesivo fino alla sua liquidazione e il danno "futuro" per il quale occorre fare una valutazione prognostica del reddito che verrà perso. Solo per i danni futuri occorre procedere a trasformare una successione di importi monetari futuri e incerti (il reddito perso dal soggetto) in un capitale monetario corrente (risarcimento).

Le modalità della liquidazione per il danno patrimoniale

La prassi dei giudici italiani non ha quasi mai utilizzato la liquidazione con costituzione di una rendita periodica in futuro (prevista dall'art. 2057 c.c.), preferendo la soluzione di "capitalizzare" il reddito futuro perso.

La terminologia ("capitalizzare") non è ritenuta corretta dagli esperti di matematica finanziaria che preferiscono quella di "attualizzazione di rendite future". Tuttavia, in questo lavoro, per coerenza terminologica nei confronti dei giuristi, continueremo ad utilizzare il tradizionale termine di "capitalizzazione".

La capitalizzazione ha l'espressa finalità di attribuire anticipatamente e in unica soluzione l'equivalente degli importi che il danneggiato avrebbe ricevuto negli anni futuri;

Per tale operazione la matematica finanziaria ha creato da tempo apposite formule che, tenendo conto di vari fattori, permettono di calcolare numericamente la somma equivalente. Le formule sono, poi, trasfuse in tabelle.

Le operazioni di calcolo, praticamente, vengono svolte attraverso le tabelle di capitalizzazione che, nel loro sviluppo, contengono già "internamente" le formule aritmetico-matematiche.

Le regole giuridiche e le tabelle di capitalizzazione

La capitalizzazione di una rendita futura non è disciplinata normativamente e rappresenta una applicazione puramente giurisprudenziale.

Nella determinazione del risarcimento del danno da perdita di capacità di reddito, viene applicato il criterio equitativo previsto dagli articoli 2056 e 1226 del codice civile.

Considerando che, di norma, non è possibile determinare i danni con assoluta precisione, il giudice di merito è tenuto a valutare il quantum debeatur mediante calcoli di probabilità relativi all'ammontare del lucro cessante. In tale valutazione discrezionale il giudice può optare per l'applicazione del "criterio equitativo puro" oppure del criterio delle "equità ragionata" basata sui parametri tecnici costituiti dalle "tabelle di capitalizzazione".

La base logica del calcolo è la determinazione della somma dei redditi da attività lavorativa che saranno persi in futuro tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il danneggiato avrebbe comunque cessato il lavoro; a tale sommatoria viene applicato un saggio di sconto, per tenere conto del fatto che la vittima percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe incassato solo tra x anni (si compensa, così, il vantaggio di ricevere l'intera somma anticipatamente).

L'utilizzo del metodo della capitalizzazione rappresenta una manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice che, anziché motivare il processo logico che ha portato alla determinazione della somma liquidata, fa riferimento alla logica interna della tabella di capitalizzazione stessa.

Le formule di capitalizzazione

I giuristi, notoriamente, hanno scarsa propensione per le formule matematiche e in questo paragrafo ci si limita ad illustrare sommariamente la sola struttura logica di base con le quale sono costruite le formule, da cui vengono ricavati i coefficienti.

Vanno distinte metodologicamente le formule rispetto alle tabelle che ne costituiscono applicazione.

La formula di base viene definita del Valore Attuale (VA) e lavora su due elementi: la durata e il tasso di interesse. Attraverso questi due elementi la formula ricava la capitalizzazione monetaria anticipata una rendita (in genere rapportata ad un anno).

Le tabelle di capitalizzazione

Come detto, la capitalizzazione di una rendita futura è stata per moltissimi anni calcolata con le tabelle del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403; solo in epoca relativamente recente (in seguito alle ripetute indicazioni della Corte di Cassazione) i Tribunali italiani hanno cominciato ad usare anche altre tabelle, elaborate nel settore delle assicurazioni sociali e, comunque, basate sulle tavole di mortalità ISTAT (“attesa di vita” media) della popolazione italiana.

La tabella allegata al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni era stata calcolata basandosi sulle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana degli anni 1911. La tabella tiene, difatti, conto dell'età della persona che riceve la rendita. Secondo i dati disponibili (L'aspettativa di vita in Italia – 1872/2020, statisticsanddata.org), l'aspettativa di vita degli italiani nell'anno 1911 era di circa 49 anni. Rispetto a quei dati, la vita media degli italiani si è allungata di circa 30 anni. Inoltre, la tabella dei coefficienti era stata realizzata considerando un tasso di interesse del 4,5%.

Fin quando i tassi di rendimento effettivi, in seguito alla inflazione galoppante degli anni 80 e 90 erano più alti del tasso legale del 5% l'allungamento della durata media della vita veniva facilmente compensato dal maggiore rendimento effettivo del denaro rispetto a quello considerato per calcolare la tabella dei coefficienti di capitalizzazione del 1922.

Dal 1999 il tasso legale (quale parametro di riferimento) è divenuto variabile con valori negli anni significativamente sempre più bassi e con la conseguenza che entrambi i fattori utilizzati per calcolare le tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata media della vita e tasso di interesse) creavano gravi distorsioni rispetto a una corretta e realistica capitalizzazione della rendita.

La tabella c.d. "Trevi" o del C.S.M. presentata nell'incontro di studi organizzato dalla formazione del C.S.M. distingueva l'attualizzazione in maniera differenziata tra maschi e femmine e era basata su un tasso di rendimento del 5% annuo (il tasso legale dell'epoca).

Un'altra tabella alternativa è stata quella dell'INAIL per gli infortuni sul lavoro (D.M. 22/11/2016) usata per la liquidazione delle “rendite assegnate ad infortunati con esito di inabilità permanente (Supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19-12-2016); si tratta di una tabella di complessa utilizzazione che ha avuto però solo sporadiche applicazioni giudiziarie.

Le critiche della Corte di Cassazione all'utilizzo delle tabelle di capitalizzazione del 1922

L'operazione di capitalizzazione di rendite periodiche future, utilizzando le vecchie tabelle realizzate nel settore della previdenza assicurativa, è abbastanza semplice per il giurista: a fianco di ciascuna età (del danneggiato) vi è un numero (il coefficiente) che va moltiplicato per il reddito annuale e fornisce il valore monetario della capitalizzazione.

L'apparente semplicità nasconde seri inconvenienti logici correlati a due presunzioni, che sono preimpostate nelle formule di sviluppo delle tabelle, che, ormai, appaiono giuridicamente inadeguate: la durata della vita della popolazione italiana ed il tasso di interesse utilizzato.

1. La vita media della popolazione -Tutte le vecchie tabelle sono state costruite per finalità previdenziali (e non per la liquidazione dei danni) e le loro formule interne tengono conto dell'età di decorrenza (il dies a quo, che viene individuato con l'età del danneggiato) e come data finale l'età di presumibile sopravvivenza sulla base della vita fisica media della popolazione italiana.

La vita media della popolazione italiana si è notevolmente accresciuta tra la data di riferimento delle tabelle (l'anno 1911 per le tabelle del 1922 e il 1981 per le tabelle del C.S.M.); l'utilizzazione di tabelle non aggiornate comporta che i valori di capitalizzazione risultino inadeguati (significativamente inferiori).

2. Il tasso di interesse interno – tutte le formule di capitalizzazione devono utilizzare un saggio di interesse per valutare il beneficio di chi riceve un pagamento anticipato; il calcolo viene parametrato alla remunerazione del denaro ottenuto anticipatamente impiegato con le forme più comuni di investimento e senza rischio di capitale. Tale saggio di interesse, per semplicità di calcolo, viene incorporato all'interno della tabella; consegue che il mancato aggiornamento delle tabelle alle dinamiche dei mutevoli tassi comporta gravi inadeguatezze dei relativi calcoli.

Va fatta una notazione pratica: più il tasso interno utilizzato nella tabella è elevato, più i valori di capitalizzazione sono bassi e viceversa.

Il tasso annuo delle tabelle del 1922 era del 4,5%; il tasso delle tabelle del C.S.M. era del 5%. Tali tassi fissi storici, in una dinamica di tassi correnti particolarmente bassi (tra il 2014 e il 2021 i tassi legali sono stati costantemente inferiori all'1% e nel 2020 è sceso addirittura allo 0,03%); il tasso nominale interno (molto più alto dei tassi reali) deprimeva in maniera drastica i valori di capitalizzazione del danno patrimoniale futuro. Il nuovo improvviso rialzo dei tassi nell'anno 2022 ha reso evidente la necessità di una revisione metodologica delle tabelle in un'ottica di flessibilità che tenesse conto delle relative fluttuazioni, anche future.

I suggerimenti della Cassazione sul tipo di strumenti da adoperare

La Corte di Cassazione nelle sue numerose decisioni di annullamento con rinvio, rendendosi ben conto delle difficoltà applicative addossate ai giudici del merito, ha svolto anche una funzione propulsiva offrendo suggerimenti concreti: "il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi…" (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20615).

L'inconveniente ulteriore (non segnalato dalla Corte di cassazione)

Il Gruppo di lavoro dell'Osservatorio di Milano ha evidenziato che entrambe le vecchie tabelle preconfezionate presentavano una anomalia strutturale e un conseguenziale inconveniente (mai rilevato in precedenza).

Le tabelle del 1922 (ma anche quelle del CSM del 1981) utilizzano, infatti, i coefficienti dell'età dell'infortunato proiettando, però, il calcolo della capitalizzazione per l'intero arco di vita fisica presunto (calcolato con i parametri di mortalità medi della popolazione) e non per l'arco della vita lavorativa.

Le vecchie tabelle erano state costruite in una prospettiva pensionistica, che nella sua durata corrisponda all'intera vita (media) dell'infortunato ("vita natural durante"), finalizzate alla capitalizzazione di una rendita futura nel campo delle assicurazioni, delle pensioni della previdenza sociale e della pianificazione finanziaria.

Nel calcolo del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica la durata, invece, deve includere solo l'arco temporale della vita lavorativa.

In pratica, questo significa che se una persona infortunata di 45 anni (maschio) ha un'aspettativa di vita media di 81 anni, ma si prevede che lavorerà solo fino a 67 anni, allora la rendita futura liquidabile, a fini del danno patrimoniale, dovrebbe essere calcolata in rapporto agli anni lavorativi residui (22 anni ulteriori) e non all'attesa di vita (81-45=36 anni).

Per rimediare a tale inadeguatezza la giurisprudenza per tantissimi anni ha dovuto apportare al calcolo una correzione di “riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa”, spesso valutata in maniera troppo approssimativa (D'AIETTI G., La nuova tabella milanese sulla capitalizzazione anticipata di una rendita supera il criterio dello "scarto tra vita fisica e vita lavorativa", RI.DA.RE., Focus, 05 giugno 2023). Tale correzione consisteva nel detrarre una percentuale ragguagliata alla proporzione tra l'intero arco di vita residua (fisica) e la vita lavorativa presunta. Un tale calcolo era alquanto laborioso in quanto occorreva risolvere una equazione di primo grado; non di rado veniva fatto "a occhio".

Va aggiunto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2004 n. 4186, fino alle più recenti Cass. 21 marzo 2022 n. 9002; Cass. 12 ottobre 2018 n. 25370; Cass, 15 dicembre 2019 n. 29728; Cass. 09 maggio 2017, n. 11209), nel valutare negativamente il perdurante utilizzo delle obsolete tabelle del 1922, in taluni casi aveva finanche tollerato il loro uso purché venisse escluso lo «scarto» tra vita lavorativa e vita fisica così realizzando, surrettiziamente, un aumento della cifra di capitalizzazione.

Le nuove tabelle del tribunale di Milano del 2023 eliminano di fatto l'inconveniente dello "scarto" in quanto non sono più basate su un arco di vita fisica stimata, permettendo invece di scegliere e calcolare con esattezza la durata su cui calcolare la capitalizzazione.

È proprio questo il valore aggiunto delle nuove tabelle milanesi che consentono ai giuristi di scegliere liberamente il periodo di capitalizzazione.

Le nuove tabelle di capitalizzazione del Tribunale di Milano

Nel dicembre 2019, l'Osservatorio di Milano ha costituito il “Gruppo 11”, presieduto da Damiano Spera e coordinato dall'autore della presente nota e dall'avv. Marco Rodolfi. I lavori si sono protratti per circa tre anni e che hanno coinvolto numerosi avvocati, professori esperti di matematica finanziaria, consulenti finanziari e un esperto in tecnica attuariale.

L'elemento che contraddistingue nettamente la tabella realizzata dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (SPERA D., “Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”: i nuovi criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, in RI.DA.RE, News del 26 maggio 2023) rispetto a tutte quelle precedenti consiste nella possibilità per l'utilizzatore di scegliere consapevolmente (con un'operazione che è giuridicamente "interpretativa") l'arco temporale nel quale proiettare la capitalizzazione.

Si tratta di una potenzialità decisamente innovativa in quanto svincola completamente dai limiti delle precedenti tabelle che avevano come riferimento obbligato la durata della vita media della popolazione italiana. Come si è detto, la possibilità di scegliere consapevolmente l'arco temporale rende il calcolo estremamente preciso ed elimina la laboriosa complessità dello scarto tra vita fisica e la vita lavorativa.

Nel corso dei lavori si è perseguito l'obbiettivo di fornire uno strumento scientificamente corretto, ma pratico e utilizzabile anche in sola modalità cartacea senza necessità dover adoperare un sistema informatico; le tabelle sono state sono sviluppate per 13 fogli per i maschi e altrettanti per le femmine.

La redazione grafica è stata oggetto di una particolare cura editoriale, con meticolosa applicazione dei principi di "legal design" (chiarezza, funzionalità e leggibilità).

La formula che è stata realizzata con l'ausilio fondamentale di due esperti di matematica finanziaria (prof. Riccardo Cesàri, membro del Consiglio dell'IVASS e professore ordinario di Metodi matematici per la Finanza e le Assicurazioni presso l'Università di Bologna e prof. Lorenzo Peccati, prof. emerito, già ordinario di matematica finanziaria all'Università Bocconi di Milano) ed è stata documentata nel quaderno IVASS (Cesari R., “Sul calcolo del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa: aspetti attuariali e applicativi”, Quaderno IVASS, n. 25, novembre 2022).

La formula utilizza una combinazione di elementi che rispettano i criteri di adeguatezza e scientificità indicati della Cassazione:

  1. la base della costruzione è costituita da una nota formula finanziaria chiamata "valore attuale" (VA):
  2. l'arco temporale (durata) può essere liberamente scelto dall'utilizzatore;
  3. la decorrenza della durata va identificata nell'età del danneggiato
  4. viene apportata una correzione attuariale denominata "valore attuale attuariale" (VAA), che tiene conto dell'aspettativa di vita del beneficiario, in relazione alla sua età e al suo sesso. Si noti bene, per evitare equivoci (alcune perplessità erano state espresse da ROSSETTI M., Capitalizzazione del danno patrimoniale permanente: luci ed ombre della nuova tabella milanese, in Quotidiano Giuridico, 23 giugno 2023), va evidenziato che l'aspettativa di vita calcolata è quella medio tempore per i singoli periodi (ricavata con una sofisticata funzione matematica) che non va assolutamente confusa con l'aspettativa di vita finale (l'intera durata della vita fisica) che era utilizzata dalla vecchie tabelle. Il coefficiente per la capitalizzazione di una rendita temporanea, dunque, prevede in sé una funzione attuariale che tiene conto dall'età della vittima e del sesso (sul punto: CESARI R., Sui fondamenti della “tabella milanese” di capitalizzazione anticipata di un danno patrimoniale futuro, in IUS – RI.DA.RE, Focus del 26 Giugno 2023).
  5. Inoltre, la formula include un tasso annuo di interesse, noto come "tasso di rendimento", che rappresenta il rendimento futuro di una somma di denaro. A differenza delle precedenti tabelle, che applicavano un tasso fisso (qualunque fosse l'arco temporale, breve o lungo), sono stati utilizzati dei tassi dinamici differenziati in relazione alla specifica periodo di capitalizzazione. I tassi sono rilevati da un Ente di certificazione della UE (EIOPA) sui mercati finanziari europei, sono documentati negli allegati tecnici alle tabelle e vengono aggiornati periodicamente.

L'utilizzo di tassi differenziati per adeguarli ai vari archi temporale comporta una maggiore complessità nella impostazione della formula matematica; i calcoli sono, comunque, effettuati attraverso un algoritmo tradizionale trasparente e realizzato dagli esperti matematici e dai coordinatori del gruppo di lavoro. I dati e la formula sono pubblici e documentati.

La spiegazione dettagliata della struttura della formula e delle tabelle è fornita negli allegati tecnici consultabili online sul sito dell'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano (http://www.milanosservatorio.it/criteri-e-tabelle-per-la-capitalizzazione-anticipata-di-una-rendita-milano-2023/).

Ovviamente tutti i dati sono parametrati ed è previsto un aggiornamento della tabella a cura dell'Osservatorio di Milano, con cadenza annuale.

Il correttivo inflazionistico

Le nuove tabelle di Milano contengono un importante novità anche rispetto ad altre tabelle di capitalizzazione: includono svalutazione monetaria per la diminuzione del potere di acquisto del denaro in futuro.

Negli ultimi 5-6 anni, la spinta inflazionistica era stata in gran parte trascurabile, ma deve ora essere opportunamente considerata ed è stato incorporata nella formula (c.d. adeguamento inflazionistico").

Due possibili soluzioni erano state avanzate: 1) integrare l'effetto inflazionistico nella stima dei guadagni futuri; 2) impiegare tassi nominali corretti per un valore che tenga conto dell'inflazione attesa. La metodologia di stima dell'inflazione rappresenta un quesito complesso, che può essere adeguatamente affrontato solo attraverso il riferimento a fonti autorevoli e ufficiali. Le opzioni per la previsione inflazionistica rimangono sempre incerte, sia nel caso in cui si consideri una stima basata sui dati passati (ad esempio, la media dell'inflazione registrata degli ultimi 10 anni), sia nel caso in cui si guardi al futuro (ad esempio, le previsioni del Ministero dell'Economia per i prossimi 3 anni).

Il Gruppo di lavoro ha unanimemente ritenuto di adottare il correttivo inflazionistico nel seguente modo:

A) incorporare un indice rettificativo direttamente nella formula impiegata per il calcolo dei coefficienti tabellari (si evita agli operatori l'onere di reperire i relativi dati);

B) utilizzare come valore di previsione inflazionistica la media degli anni prospettici riportata nel documento programmatico del MEF per il 2023 (anni 2023, 2024, 2025). Il valore integrato nella formula è del 3.4%. Tale valore sarà soggetto, ovviamente, a variazione in base alla media prevista nel prossimo documento programmatico per il 2024.

Problemi giuridici collegati

Nel corso dei lavori del Gruppo 11 Danno Milano erano stato anche sollevati una serie di problemi giuridici correlati al calcolo concreto della capitalizzazione.

I problemi erano, all'epoca, stati stralciati in quanto l'obbiettivo del Gruppo era di realizzare una metodica matematico-finanziaria che permettesse di realizzare finalmente le nuove tabelle.

I problemi sollevati vanno risolti comunque, al di fuori del calcolo tecnico della capitalizzazione (di cui sono il presupposto).

Un primo problema è quello dell'esatta determinazione del reddito lavorativo da porre a base dell'operazione di capitalizzazione. Sinteticamente il problema va ricondotto alla disciplina dell'art. 137 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dei precedenti normativi (art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (successivamente abrogato per effetto del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) che avevano disciplinato la materia in maniera in parte diversa dall'attuale disciplina.

La normativa, con formulazione alquanto tortuosa, distingue i redditi da lavoro dipendente da quelli da lavoro autonomo e configura alcune presunzioni, con possibilità di fornire, comunque, la prova contraria.

Nella nozione di "reddito perso" (sia per i lavoratori dipendenti che per quello autonomi) dovrebbe essere ricompresa anche la voce dei "contributi previdenziali"; infatti tali contributi non sono altro che una forma di reddito differito e la relativa quota (persa in quanto correlata alla mancata retribuzione) dev'essere inglobata nella cifra base così da integrare il lucro cessante; va capitalizzato così anche quel valore che avrebbe assicurato, alla fine dell'attività lavorativa, la dotazione previdenziale per il futuro trattamento pensionistico. Ma l'approfondimento della questione va al di là del tema oggi affrontato e viene riservato ad un prossimo contributo.

Altro problema giuridico correlato con la capitalizzazione è quale debba essere considerato il reddito annuo da capitalizzare: non solo quello nominale risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi o comunque provato nell'attualità, ma piuttosto quello maggiore stimato inserendo, con una valutazione media e prognostica, i (probabili) incrementi di reddito che si sarebbero potuti sviluppare nella maturazione ed evoluzione della carriera lavorativa.

Va anche individuato un ulteriore problema. La esatta nozione di reddito perduto. La lesione fisica (che viene determinata percentualmente in base alle barème medico legali) non coincide con la incapacità lavorativa specifica che va valutata in base ad altri parametri senza potersi avvalere di automatismi di alcun genere. La diminuzione patrimoniale si risolve in una valutazione della prova circa la specifica diminuzione della concreta capacità di guadagno, ovviamente proiettata nel futuro e, inevitabilmente, prognostica.

Sono tutte problematiche giuridiche che vanno risolte nel contraddittorio del processo e che non attengono, però, alle nuove tabelle e alle modalità dei calcoli basate su procedimenti obbiettivi e formule finanziarie.

Le applicazioni ulteriori della tabella per altre applicazioni giuridiche

La tabella di capitalizzazione ha risolto il problema immediato relativo alla capitalizzazione del danno da perdita patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa.

La tabella, strutturata in maniera duttile, si presta anche per ulteriori utilizzi.

1. nel settore del c.d. danno permanente (con spese mediche periodiche e accudimenti futuri) consente, stimando le spese mediche medie annue, la capitalizzazione di una spesa periodica per tutta la vita del danneggiato e non solo quella lavorativa (c.d. "vita natural durante", vedi Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13881); basta, infatti, scegliere l'arco temporale della durata dell'intera vita presunta in modo da ricomprendere tutti gli anni che rimangono per raggiungere l'età della "fine vita" in base ai noti valori della sopravvivenza per maschi e femmine (media).

2. permette di capitalizzare una rendita persa per un ben delimitato arco di tempo (es. danno patrimoniale perso in conseguenza alla morte di un genitore per il figlio minore fino al raggiungimento della sua presumibile autonomia economica);

3. permette la capitalizzazione dell'assegno divorzile indicato in una somma "una tantum”. Tale ultima funzione appare ancor più utile essendo intervenuta una modifica normativa (riforma Cartabia) che ha ampliato l'ambito della negoziazione assistita prevedendo che per l'assegno divorzile corrisposto in un'unica soluzione la relativa valutazione di equità è rimessa agli avvocati. In precedenza, invece, questa valutazione poteva essere fatta solo dal giudice.

La costruzione della innovativa tabella milanese può essere utilizzata per calcolare affidabilmente la capitalizzazione anche in questi casi.

L'aggiornamento delle tabelle

La tabella verrà aggiornata a cura dell'Osservatorio con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico".

Gli aggiornamenti annuali riguarderanno; 1. i coefficienti di sopravvivenza (dati ISTAT); 2. i tassi pluriennali (EIOPA); 3. la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del MEF.

Tutte le fonti dei dati per effettuare tali aggiornamenti sono ufficiali e pubbliche.

Conclusioni

Le nuove tabelle sono espressione di una virtuosa sinergia tra giuristi e tecnici. La capacità dei giuristi di indirizzare la tecnica e di saper perseguire obbiettivi per utilizzazioni giuridiche è sinteticamente definibile "pensiero computazionale giuridico". Va perseguito con attenzione per continuare a svolgere efficacemente le professioni giuridiche, senza lasciarsi intimidire dalle chimere dell'intelligenza artificiale ed esserne inconsapevolmente travolti.

Riferimenti
  • GENTILE G., Tabelle di capitalizzazione per la liquidazione del danno alla persona, Giuffrè, Milano, 1950
  • TOSCANO A., Attualità, o meno, delle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 in Dir. e pratica assic., 1981, 474
  • NISINI G., La capitalizzazione vitalizia del reddito perduto basata sulle tariffe indicate dal r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 è errata e perciò è ingiusta, in Arch. circolaz., 1986, 677
  • Quaderni Cons. Sup. Magistratura, 1990, fasc. 41, 7, Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione (incontri di studio e documentazione per i magistrati, Trevi 30 giugno-1 luglio 1989
  • GIANNINI G., L'aumento del saggio degli interessi legali e le tabelle di capitalizzazione, in Resp. civ., 1992, 687
  • SPERA D., “Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”: i nuovi criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, News del 26 maggio 2023
  • D'AIETTI G., La nuova tabella milanese sulla capitalizzazione anticipata di una rendita supera il criterio dello "scarto tra vita fisica e vita lavorativa", Focus, 5 giugno 2023
  • ROSSETTI M., (Capitalizzazione del danno patrimoniale permanente: luci ed ombre della nuova tabella milanese, in Quotidiano Giuridico, 23 giugno 2023
  • CESARI R., “Sul calcolo del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa: aspetti attuariali e applicativi”, Quaderno IVASS, n. 25, novembre 2022

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