L'immobile assegnato al genitore affidatario è esente da IMU a prescindere dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale
18 Luglio 2023
Il caso Una contribuente impugnava un avviso di accertamento ai fini IMU/TASI, anno d'imposta 2017, emesso dal Comune in seguito al disconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale. I giudici di primo grado convalidavano l'operato dell'Ente ritenendo che non potessero essere applicate alla ricorrente le agevolazioni IMU/Tasi per l'abitazione principale e sue pertinenze, in forza del diritto di abitazione assegnato a seguito di separazione legale dal coniuge, stante l'assenza dei requisiti di residenza e dimora abituale, avendo la contribuente fissato la residenza in comune diverso da quello ove era ubicato l'immobile. La contribuente proponeva, quindi, appello ribadendo che la norma agevolativa (art. 1, comma 707, lettera c), legge n. 147-2013), di natura speciale e derogatoria della disciplina generale, rendeva ininfluente l'aver fissato o meno la residenza nell'immobile.
L'assimilazione della casa familiare all'abitazione principale I giudici “del riesame” propendono per l'accoglimento del ricorso originario ripercorrendo in sintesi l'evoluzione normativa e la prassi ministeriale (circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020). La Corte, ha osservato come l'art. 13, comma 10, ultimo periodo, d.l. 201/2011, nella sua originaria formulazione, attribuiva la soggettività passiva dell'imposta al coniuge proprietario dell'immobile, ma stabiliva che esso, qualora non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, poteva considerare detta unità immobiliare come abitazione principale e, dunque, usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze a condizione che non fosse titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove era ubicata la casa coniugale. Successivamente, l'art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012, regolava diversamente la soggettività passiva dell'imposta, stabilendo che: «Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale (…) l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione». Per effetto di tale norma, l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede giudiziale è stata assimilata, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, all'attribuzione di un diritto reale di abitazione, con la conseguenza che il coniuge proprietario non assegnatario non rientra più tra i soggetti passivi, mentre il coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'immobile, è riconosciuto quale soggetto passivo esclusivo dell'imposta. Ne consegue che solo all'ex coniuge assegnatario, in quanto soggetto passivo, spettino le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze.
La soggettività passiva I giudici hanno osservano come l'assetto normativo delineatosi con i suddetti interventi normativi debba essere coordinato con l'art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, il quale ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2014, l'esenzione ex lege dell'abitazione principale, nonché l'inapplicabilità dell'IMU sulla casa coniugale assegnata al coniuge. Pertanto qualora l'immobile, oggetto di assegnazione in sede di separazione, scioglimento del matrimonio o annullamento, sia di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario, costui non è considerato soggetto passivo, mentre il coniuge assegnatario (che è soggetto passivo in quanto titolare di un diritto di abitazione sull'immobile assegnato) è esentato dall'imposta (ex art. 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011) proprio in quanto assegnatario.
La prassi ministeriale La Circolare MEF n. 1/DF del 2020 ha chiarito che la norma modificativa dell'IMU introdotta dall'art. 1) comma 741, lett. c), n. 4 della legge 160/2019, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Il documento di prassi conclude esplicitando come si debba prescindere “dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.”
Conclusioni La Corte, pertanto, conclude che la casa familiare è esente da IMU, se rientrante nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all'aliquota ridotta di cui al comma 748 art. 1 della Legge 160/2019 in caso contrario, e ciò «a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, disponendo la norma l'assimilazione della casa familiare all'abitazione principale». |