Riforma Fiscale: la Camera approva Il Ddl delega

Stefano Risi
19 Luglio 2023

L'iter di conversione del Ddl delega fiscale prosegue, spedito, il suo cammino. Lo scorso 12 luglio la Camera dei Deputati ha approvato la bozza del testo normativo presentato in primavera, confermando e, in alcuni casi, integrando le principali disposizioni volte a ridurre la pressione fiscale su imprese e privati. L'obiettivo della riforma, come più volte ricordato dagli addetti ai lavori, è quello, da un lato, di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, dall'altro, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.

La disamina parlamentare ha riguardato, sostanzialmente, i primi 13 articoli del disegno di legge. La messa in moto della nuova leva fiscale parte dall'articolo 3 del testo, che conferma l'intenzione degli operatori di intervenire sul concetto di residenza fiscale*,per una maggiore coerenza rispetto alla prassi internazionale e alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

* In evidenza
Il ruolo di un tale istituto è fondamentale nella corretta determinazione della potestà impositiva. Delineato dall'articolo 2 del d.P.R. 917/1986, e ripreso successivamente dall'art. 73, è un concetto che può semplicisticamente essere definito come criterio di collegamento utilizzato ai fini della imposizione dell'obbligazione tributaria.

Pur mantenendo l'assetto previsto nella prima bozza (Ulteriori punti chiave sono l'adeguamento dell'ordinamento interno rispetto alle raccomandazioni emanate dall'OCSE [Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting)], la disposizione in esame è stata integrata con l'introduzione della c.d. Global minimum Tax, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione Europea. Tale emendamento si è reso necessario a seguito dell'impegno da parte dello Stato al recepimento della Direttiva (UE) n. 2022/2523.

Al fine di revisionare lo Statuto dei diritti del Contribuente, l'articolo 4 del Ddl delega affida al Governo il compito di intervenire nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in un'ottica di collaborazione, disponendo principi e i criteri specifici volti a rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi*, prevedere un'applicazione generalizzata del principio del contraddittorio, nonché a valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente. Si segnala, tra le novità del testo emendato, la soppressione del Garante del contribuente e la contestuale istituzione del Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico con durata quadriennale, rinnovabile una tantum.

* In evidenza
Attualmente disciplinato dall'art. 7, l'obbligo di motivazione è rivolto a tutti i provvedimenti amministrativi, che devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Il rafforzamento dell'obbligo di motivazione appare per certi versi pleonastico stante l'esistenza di suddetta norma, ma in realtà assurge ad ulteriore presidio di garanzia per il contribuente, permettendogli di conoscere con chiarezza quali potrebbero essere le prove a sostegno della pretesa erariale.

Sul fronte IRPEF, con l'articolo 5 del Ddl viene confermata l'intenzione degli operatori di disporre una graduale riduzione dell'imposta e il contestuale riordino della disciplina, per una graduale transizione verso l'aliquota impositiva unica. Novità anche in materia di flat tax incrementale. In sede referente si è provveduto ad una prima restrizione applicativa del regime in parola, a vantaggio delle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario, nonché ai redditi di lavoro dipendente (ex art. 49 d.P.R. 917/1986) relativi alla percezione della tredicesima mensilità.

Resta invariata l'intenzione di disporre il graduale superamento dell'imposta regionale sull'attività produttive (IRAP), già prevista dall'art. 8 del Ddl nella versione previgente alla disamina camerale.

Importanti novità riguardano, invece, le previsioni contenute nell'articolo 9 del Ddl (rubricato “Altre disposizioni”), recante una serie di principi e criteri direttivi volti alla generale razionalizzazione di diversi ambiti fiscali, tra cui, gli istituti disciplinati dal Codice della Crisi di impresa, la disciplina delle società operative e i criteri di determinazione del reddito d'impresa. In particolare, in sede referente sono stati introdotti tre ulteriori principi di delega, ovverosia:

  • la necessità di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, attraverso la semplificazione delle regole di redazione del bilancio;
  • l'obiettivo di una disciplina fiscale per la scissione societaria parziale – di cui all'articolo 2506 del codice civile;
  • la semplificazione e razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali.

Nell'ottica di incentivazione delle aggregazioni professionali, il testo approvato confermala detassazione delle operazioni di trasformazione da studio associato in STP e di costituzione di STP con apporto di crediti e beni da parte dei singoli professionisti.

Infine, degne di nota le modifiche apportate al testo dell'articolo 12 del Ddl (“Accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi”). Viene esteso l'impegno ad una rimodulazione delle aliquote alle accise sul teleriscaldamento, e non più solo sui prodotti energetici e sull'energia elettrica; incentivata anche la promozione alla ricerca di energie alternative, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia di esenzioni, con una previsione generalizzata che consenta l'inclusione di soluzioni ulteriori rispetto al gas metano. Nel corso dell'esame parlamentare si è provveduto, inoltre, a sottoscrivere l'impegno ad introdurre nuovi divieti a tutela dei consumatori, in particolare per le vendite a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero, di prodotti a base di nicotina.

Le modifiche apportate al disegno di legge sono state accolte con favore da diverse categorie di settore. L'iter di conversione prevede, ora, il passaggio del disegno di legge al Senato. Salvo intoppi, dunque, e dando seguito alle più rosee aspettative della scorsa primavera, il testo dovrebbe essere definitivamente approvato prima della pausa estiva.

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