Acquisto coattivo e inesistenza del titolo esecutivo
19 Luglio 2023
La questione pone non pochi problemi; infatti vi sono da contemperare due diversi interessi, entrambi meritevoli di tutela: da una parte quello del soggetto che si trova ad acquistare il bene in sede esecutiva e, dall'altra, del soggetto esecutato in base ad un titolo poi rivelatosi invalido.
Di tale aspetto si occupa l'art. 2929 del c.c. che è norma di natura processuale e sostanziale assieme pur se inserita nel codice civile; essa così recita: “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
L'interpretazione di questa norma non è, però, pacifica.
Infatti, una parte della giurisprudenza ritiene che la norma vada intesa in senso restrittivo, limitandone, così, la portata alla sola ipotesi di vizi formali dai quali siano affetti uno o più singoli atti esecutivi antecedenti l'acquisto o l'assegnazione del bene pignorato.
In questo senso si esprime Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531: “L'art. 2929 c.c. tutela senza riserve l'acquirente tutte le volte che le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione. Per le fasi precedenti, la regula iuris de qua si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o alla assegnazione (si riferisca, cioè alla ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o alla assegnazione, debbano essere dichiarati nulli); ma non trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi propri tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione di talché l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all'an della procedura e non al quomodo” (allo stesso modo la giurisprudenza più risalente: Cass. civ., 14 luglio 1967, n. 1768; Cass. civ., 11 novembre 2004, n. 21439).
Altra parte della giurisprudenza, pur ritenendo che l'art. 2929 c.c. si riferirebbe all'ipotesi di vizi formali degli atti esecutivi precedenti l'aggiudicazione o l'assegnazione del bene pignorato, ritiene che ciò non impedisca di mantenere la salvezza dei diritti dell'aggiudicatario o del terzo assegnatario di buona fede anche in caso di vizi afferenti al titolo esecutivo stesso.
Il motivo risiederebbe in un generale principio di tutela dell'affidamento incolpevole di chi acquista e nel garantire una certa sicurezza dei trasferimenti in sede esecutiva.
A sostegno di questa posizione si è fatto ricorso anche al disposto dell'art. 187-bis, disp. att. c.p.c., secondo il quale i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o dopo l'assegnazione si verifichi l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 28 novembre 2012, n. 21110, la quale si è pronunciata sulla questione relativa alle conseguenze derivanti addirittura dall'inesistenza del titolo esecutivo, accertata all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Il principio di diritto che né è scaturito è del seguente tenore: “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo“.
Questo, allo stato, sembra essere l'orientamento maggioritario e più autorevole della giurisprudenza. |