Decreto lavoro: rappresentatività delle OO.SS. e causali previste nei contratti a termine

Teresa Zappia
19 Luglio 2023

Prevale l'interpretazione sistematica su quella testuale in relazione al nuovo art. 19 D.lgs. n. 81/2015, sicché non potrebbero acquisire rilevanza le causali indicate nei contratti collettivi aziendali “non rappresentativi”.

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto Lavoro, qualora i contratti sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative non prevedano le causali potenzialmente indicabili nei contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi, potrà farsi riferimento alle causali previste in contratti che non possiedono suddetta rappresentatività e che sono applicati in azienda?

Nella formulazione conseguente al Decreto Lavoro - recentemente confermata con la Legge di conversione n. 85/2023 – l'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 prevede che al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi (e non eccedente i 24), solo in presenza di almeno una delle condizioni indicate nell'articolo stesso, ossia:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 (del medesimo decreto legislativo);

b) in assenza delle previsioni di cui alla lett. a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

L'art. 51 precitato prevede che per “contratti collettivi” si intendono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Il solo dato testuale del nuovo art. 19 sembrerebbe condurre alla conclusione che, includendo la lett. a) anche i contratti collettivi aziendali stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, il successivo riferimento ai contratti aziendali nella lett. b). Tuttavia, debba intendersi come estensione del riferimento legislativo anche a contratti stipulati da parti sociali non dotate dalla medesima rappresentatività, sebbene per un tempo limitato. Seguendo questa tesi, una diversa conclusione sarebbe stata sostenibile qualora il legislatore avesse precisato il carattere “nazionale” dei contratti di cui alla lett. a), consentendo di estenderne la logica anche a quelli di cui alla lett. b). Questa precisazione testuale, però, non è presente un'interpretazione che si fermasse al solo dato letterale dell'art. 19 si porrebbe in contrasto con quanto indicato dal prefato art. 51, il quale dispone espressamente che «salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria».

La lett. b) del nuovo art. 19, pertanto, non potrebbe essere interpretata se non alla luce di quanto precisato, sicché anche i contratti aziendali applicati in azienda dovrebbero essere stipulati da OO.SS. dotate di rappresentatività.

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