Lavoratore in libertà provvisoria soggetto a procedimento penale: il datore di lavoro ha l'obbligo di motivarne la sospensione?

Teresa Zappia
19 Luglio 2023

Il carattere facoltativo della sospensione non esclude l'indefettibilità della motivazione della scelta datoriale, operando i principi di buona fede e correttezza.

Nel caso in cui il CCNL applicato preveda la facoltà del datore di sospendere il lavoratore in caso di procedimento penale per reato non colposo qualora lo stesso sia in libertà provvisoria, è necessario indicare l'interesse datoriale alla sospensione o è sufficiente la sussistenza della fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva?

Nel caso in cui il CCNL contenga una previsione quale quella indicata nella domanda, la sospensione costituirebbe una facoltà attribuita al datore nelle condizioni previste, ma ciò non consentirebbe di escludere l'esigenza di precisare l'interesse giustificante l'effettivo esercizio di tale facoltà. Anche in tali condizioni, infatti, non potrebbe escludersi l'operatività dei generali doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., i quali sono posti a garanzia della ragionevolezza e non pretestuosità delle scelte assunte dalla parte datoriale.

Ne consegue che la motivazione del provvedimento di sospensione, realizzando la finalità di renderne note le ragioni, dovrà essere completa anche in parte qua, indicando i motivi che rendono necessaria decisione datoriale. In questo modo potrà ritenersi correttamente esercitata la facoltà riconosciuta al datore, in linea con il principio di buona fede che permea il rapporto di lavoro.

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