L'opposto può modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell'opponente?

Redazione scientifica
20 Luglio 2023

La sezione prima civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la remunerazione di prestazioni sanitarie, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di alcune questioni di massima di particolare importanza, ritenute sino ad ora non espressamente affrontate.

La fattispecie esaminata riguardava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la remunerazione di prestazioni sanitarie, nell'ambito del quale la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibili le domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento avanzate dall'opposta nella comparsa di costituzione in primo grado, in quanto non conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle opponenti, convenute in senso sostanziale.

Avverso la predetta sentenza l'opposta aveva proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili le domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e di indennizzo per ingiustificato arricchimento, senza considerare che la proposizione delle stesse, avvenuta con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, trovava giustificazione nelle difese svolte dalle opponenti, che avevano contestato l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale.

I giudici della prima sezione richiamano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – fatto proprio anche dalla sentenza impugnata – secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. Il predetto indirizzo, costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto recente, ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione, a seguito di una nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 12310/2015), con cui è stata riconosciuta la possibilità di modificare, nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., la domanda originariamente proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. in quella di accertamento dell'avvenuta produzione dell'effetto traslativo, affermandosi che la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 cit. può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi). Tale principio è stato ritenuto infine applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in riferimento al quale si è affermato che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 9633/2022).

La dissonanza di tale principio da quello costantemente ribadito nelle precedenti decisioni e l'insussistenza di analoghe pronunce in materia di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, poste anche in relazione con l'importanza della questione, avente uno spiccato rilievo nomofilattico, in quanto suscettibile di riproporsi in un numero di casi tutt'altro che circoscritto, giustificano, secondo i giudici della prima sezione, la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, delle seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.