Alle Sezioni Unite la questione relativa al difetto di firma digitale nel ricorso per cassazione telematico

20 Luglio 2023

Occorre trasmettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente la validità del ricorso per Cassazione nativo digitale notificato a mezzo PEC in caso di mancata sottoscrizione digitale.
Massima

Trattandosi di questione di massima di particolare importanza, vanno trasmessi gli atti al Primo Presidente, affinché valuti se investire le Sezioni Unite in ordine alla fondatezza dell'eccezione di nullità (rectius, di inesistenza) del ricorso in formato digitale, vale a dire redatto e interamente confezionato in ambiente informatico, notificato dall'Agenzia delle Entrate e mezzo PEC alla società controricorrente, tuttavia privo di firma da parte dell'avvocato dello Stato il cui nominativo è speso in calce al ricorso stesso, quale patrono erariale nella controversia in oggetto.

Il caso

La società contribuente nel formulare l'eccezione diretta a impedire l'esame del contenuto dell'impugnazione, della quale sosteneva l'esser preclusa alla Corte, faceva riferimento a un precedente (Cass. n. 3379/2019) riguardante il ricorso “cartaceo” o meglio analogico in forza del quale va l'assenza di sottoscrizione in parola impone di considerare “giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali” il ricorso che sia da tale vizio affetto.

Nel caso oggetto dell'ordinanza in nota, l'atto processuale è invece c.d. “nativo digitale”, ossia è stato redatto e interamente confezionato in ambiente informatico, generalmente formando da parte dell'autore prima un file word, poi convertito in pdf, e così è stato notificato via PEC dall'Agenzia alla società controricorrente.

Tra la sua creazione in pdf e l'invio via PEC da parte dell'avvocato dello Stato – il cui nominativo era peraltro chiaramente indicato - viene però omessa la sottoscrizione digitale del file che risulta quindi privo di firma da parte dell'avvocato dello Stato. Va chiarito che non si pone alcun problema in ordine alla identificazione del redattore e notificatore dell'atto, che non è oggetto di censura da parte di chi solleva l'eccezione in invalidità del ricorso; parimenti, l'Amministrazione finanziaria non contesta la mancata sottoscrizione limitandosi a insistere sulla sua regolare redazione e notificazione alla controparte, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

La questione

Alla luce della narrativa contenuta nel provvedimento in nota, il ricorso era stato rimesso alla Sezione tributaria dalla sezione sesta in quanto non era ravvisata l'evidenza decisoria circa l'eccezione di nullità (rectius: di inesistenza) del ricorso notificato dall'Agenzia delle Entrate, giacché privo di sottoscrizione digitale da parte dell'avvocato dello Stato titolare del fascicolo ancorché correttamente inviato via PEC dall'indirizzo istituzionale dell'avvocatura dello Stato alla società controricorrente.

Come è noto, la firma digitale si sostanzia nel formato del file (che se sottoscritto digitalmente assume il suffisso ”.p7m” in luogo di “.pdf”): soltanto il primo dei due formati è idoneo a garantire i requisiti dinanzi citati.

Si tratta di un "documento elettronico", che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, come si evince dall'art. 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005, così come modificato dall'art. 1, 1° comma, lett. d), d.lgs. n. 179/2016. Può ricordarsi, in argomento, come al pari di tutti gli altri documenti, il "documento informatico" consiste in un fatto giuridico che deduce una rappresentazione (in argomento si veda A. Merone, Il disconoscimento delle prove documentali, Torino, 2018, 51 ss.; G. Di Fazzio, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, Torino, 2018, 1 e seguenti); il tratto distintivo dello stesso risiede, pertanto, nella forma che assume tale rappresentazione e, per tal ragione, il "documento informatico" altro non è che qualsiasi fatto rappresentativo il quale si avvale della c.d. "forma informatica” (così l'art. 3, § 1, n. 35, reg. 23 luglio 2014, n. 2014/910, il quale dispone che per "documento informatico" si intende qualsiasi "contenuto conservato in forma elettronica").

L'informatizzazione del processo, anche in cassazione, reca ora con sé, quale inevitabile conseguenza, quella di trasfigurare i tratti ontologici degli atti processuali al punto che si parla di "la terza via tra oralità e scrittura” (Brunelli, Misure minime di sicurezza per gli atti processuali digitali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 517), nonché quella della individuazione della strada interpretativa da percorrere in un sistema in cui la "smaterializzazione" dell'atto processuale impatta necessariamente in un rito (quello tributario, per l'appunto, in questo caso nella sede di Legittimità) che è tipicamente documentale.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza esordisce sgombrando il campo da un primo possibile equivoco interpretativo, nel quale ritiene cada l'argomentazione della Procura generale facendo riferimento alla diversa fattispecie oggetto di nota pronuncia della Corte (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26102 e successive conformi) secondo la quale, in applicazione degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179/2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005).

Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia perfezionato con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68/2005.

Si tratta, nota l'estensore, di orientamento privo di pertinenza al caso in oggetto dal momento che in quel caso esisteva una firma analogica sull'originale del ricorso, la cui copia informatica (la scansione in forma di file pdf) era stata trasmessa in sede di procedimento di notifica via PEC al destinatario. In questo caso, invece, si tratta di ricorso “nativo digitale” e non di ricorso “nato” analogico e “trasformato” in vista della notifica via PEC, e per tale fine, in formato digitale per mezzo di scansione elettronica.

L'affermazione mi pare del tutto dirimente anche ai fini di ben chiarire come il problema che si pone non è quello relativo al procedimento notificatorio tour court, ma invece della esistenza o meno di un vizio del ricorso (l'ordinanza con prudente scelta lessicale scrive di “deficit strutturale dell'atto processuale”, dal momento che l'art. 365 c.p.c. stabilisce che “il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto in apposito albo …”, ribadendo la regola dettata dall'art. 125 c.p.c.

Il rimando all'inammissibilità esclude poi - a mio giudizio - che il vizio costituisca mera causa di nullità, che risulterebbe sanata dall'avvenuta costituzione della parte controricorrente a seguito del raggiungimento dello scopo.

E' sin troppo nota la giurisprudenza che qualifica come inesistente l'atto processuale, sia esso delle parti o del giudice, sprovvisto di sottoscrizione: ogni pronuncia sul punto ritiene infatti essenziale l'elemento della sottoscrizione per rilevare la paternità dell'atto quindi la sua appartenenza al soggetto che l'ha prodotto introducendolo nel processo.

L'ordinanza, con ampia completezza, rimanda sul punto a una serie di precedenti (Cass. n. 3379/2019, la quale fa esplicito riferimento alla categoria della inesistenza dell'atto, richiamando il principio generale circa la sorte della sentenza priva di sottoscrizione da parte del giudice, ex art. 161, comma 2, c.p.c., in quanto estensibile a tutti gli atti processuali per i quali sia richiesta la sottoscrizione), dando conto di come si tratti di “orientamento del tutto consolidato e costantemente affermato”.

Viene anche in rilievo l'art. 125 c.p.c. secondo il quale l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore; il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso” (così, si veda, in particolare, Cass. n. 1275/2011).

Per vero, sussistono anche – assai pochi - precedenti di segno contrario, altrettanto analiticamente ricordati nel provvedimento in nota, i quali hanno ritenuto non inesistente, bensì nullo, un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., privo di firma autografa del difensore dell'opponente, in quanto questi aveva comunque compiuto atti quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso e la partecipazione alle udienze davanti al giudice dell'esecuzione in presenza dell'opponente (Cass. n. 9490/2007).

La dottrina, sul punto, fa riferimento alla categoria surrichiamata, pur emergente a livello legislativo nell'art. 161 c.p.c. con riguardo alla sentenza priva di sottoscrizione del giudice, sottolineando come l'inesistenza ricorra quando vi sia un atto privo degli elementi essenziali, quindi insuscettibile di sanatoria poiché il vizio è tale da risultare insanabile e in modo assoluto.

A tale “nullità veramente insanabile” (Così Conso, Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1965, 110 ss., spec. 119) non si applica la regola della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame; in presenza di tale vizio il giudicato formale non è idoneo né a impedire l'accertamento di tale nullità fuori dal processo né a sanare tale vizio.

Si tratta di veri e propri casi limite; la sentenza pronunciata da chi non è giudice, ovvero la sentenza mancante di dispositivo, o è pronunciata contro chi, al tempo della notifica dell'atto introduttivo, era già defunto (e quindi pronunciata contro un soggetto inesistente: Cass., sez. II, 6 giugno 2013, n. 14360); o ancora la notifica fatta a soggetto o in luogo totalmente estraneo al destinatario (Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3909).

Osservazioni

La Corte, ciò posto, prende poi in esame due delle più note pronunce in materia di requisiti formali degli atti del processo redatti in forma digitale.

La prima (Cass. n. 14338/2017), ha previsto che l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82/2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.

Con detta decisione, questa Corte – nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte già appellante, che aveva a suo tempo notificato l'atto di gravame privo di sottoscrizione digitale – ha precisato in sede di motivazione che il requisito in parola attiene alla formazione dell'atto stesso, nonché alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura); pertanto, s'è ritenuto che, in quel caso, il ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, giacché l'inammissibilità dell'appello derivava già da siffatta carenza strutturale, esplicitamente considerata da questa Corte non suscettibile di sanatoria (tanto da aver contestualmente disposto la correzione ex art. 384, ult. comma, c.p.c.), essendo a tal punto irrilevanti le doglianze mosse col ricorso e fondate sulla pretesa regolarità e completezza della notifica effettuata via PEC, il che – nella prospettiva del ricorrente - avrebbe comunque consentito di superare ogni questione. Tali considerazioni risultano derivare dalla trasposizione in ambito digitale dei principi enunciati in tema di sottoscrizione dell'atto analogico.

La seconda, (Cass., Sez. Un., n. 22438/2018), ha invece affermato che “in tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo”.

A tal pronuncia potrebbe anche aggiungersi una ulteriore decisione (Cass., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17020) la quale che, dopo aver escluso la sussistenza di qualsiasi obbligo, per il difensore che proceda alla notificazione telematica di un atto processuale c.d. nativo informatico, di sottoscrivere digitalmente il documento che intende allegare al messaggio di PEC (e, dunque, respinta l'eccezione di nullità del ricorso per cassazione, originariamente formato su supporto digitale, notificato in via telematica e privo di sottoscrizione digitale, ritenendo all'uopo sufficiente la conversione dell'atto in formato ".pdf"), ha comunque aggiunto, in via di obiter dictum, che "una nullità processuale non potrebbe comunque essere comminata da una norma regolamentare o, ancora a maggiore ragione, da un provvedimento (le specifiche tecniche) del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la cui adozione, a sua volta, non è prevista da una legge, ma da un decreto ministeriale. Si tratta, infatti, di una fonte normativa di terzo livello sprovvista di copertura legislativa".

Sul punto risulta conforme, altro provvedimento (Cass., sez. III, 1° giugno 2018, n. 14042).

Tali affermazioni sarebbero confermate anche dal testo letterale dell'art. 19-bis delle specifiche tecniche (indicate dal Provvedimento 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del d.M. 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) secondo il quale “1.Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”; il successivo comma 3 precisa poi che “qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2”, con ciò ammettendo (con l'utilizzo del “qualora”, che contempla una eventualità che può verificarsi come non verificarsi) che il documento in oggetto possa anche non essere munito di firma.

In argomento, si è espressa la Corte di Legittimità sia pure in caso diverso (Cass., sez. VI, 23 marzo 2017, n. 7443) proprio con riguardo ad un ricorso notificato via PEC privo della sottoscrizione, ma nel quale – diversamente dalla fattispecie in esame – via era con «in calce» la procura alle liti autenticata dal difensore con propria sottoscrizione.

Tale indicazione regolamentare non risulta, peraltro, del tutto dirimente a fronte delle ulteriori notazioni dell'ordinanza in nota. Essa sottolinea come la giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra richiamata abbia evidenziato che “ove si accedesse all'interpretazione che ammette la notificazione di un ricorso in originale informatico privo di firma digitale verrebbe, addirittura, a mancare un originale sottoscritto, giacché a tanto non potrebbe sopperire l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso depositata in luogo dell'originale digitale; attestazione che postula, per l'appunto, che l'originale digitale sia stato, a sua volta, ritualmente sottoscritto”.

Va infatti ricordato che l'atto processuale nativo informatico, notificato alla controparte, è esso stesso l'originale, e non ne è una mera copia, dal momento che in ambiente informatico i termini “originale” e “copia” in sostanza sbiadiscono: le Sezioni Unite, infatti, tenendosi al di fuori di tale dibattito paiono ascrivere esplicitamente il difetto di sottoscrizione digitale dell'atto alla sua mera nullità affermando però che il vizio sia suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ove sia possibile attribuirne la paternità certa. L'ordinanza in nota, preso atto di tali orientamenti interpretativi, ritiene non potere meramente aderire al dictum massimamente nomofilattico, al quale dovrebbe uniformarsi – se ritenutolo del tutto convincente - in forza del disposto dell'art. 374, comma 3, c.p.c.

Sussistono infatti tre ordini di ragioni che rendono necessario, secondo l'articolata ordinanza qui annotata, un nuovo e specifico intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Il primo deriva dalla natura di incidentale della considerazione surriportata, che sia pure constando in una articolazione del sillogismo giurisdizionale, è risultato di una estrapolazione dal contesto; il secondo si fonda sulla ancora oscura relazione tra la categoria della nullità, alla quale le Sezioni Unite ascrivono il vizio in esame mentre l'art. 365 c.p.c. lo considera quale requisito di ammissibilità dell'atto; infine, proprio da detta qualificazione di nullità, la sentenza delle Sezioni Unite già citata rimanda al principio del raggiungimento dello scopo subordinato alla certa attribuzione della paternità certa dell'atto.

Ma non solo.

A fianco delle considerazioni sopra esposte va, a mio parere, presa in esame sia l'esistenza sia l'applicabilità alla fattispecie concreta del c.d. principio di non discriminazione del documento informatico, così come lo identifica il provvedimento in nota, rispetto a quello analogico o tradizionale, come enunciato con chiarezza dall'art. 23, comma 2, del C.A.D. quando prevede che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”, in parallelo con art. 20 dello stesso C.A.D., al comma 1-bis del quale si leggeche il documento informatico cui sia apposta una firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. per le scritture private.

Si tratta di previsioni derivate dall'art. 25, parr. 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.7.2014 (c.d. Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), secondo cui “1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate” e “2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa”.

Se ciò è vero, se ne dovrebbe desumere che il documento informatico così disciplinato, come suggerisce il Collegio remittente, non risulta idoneo, di per sé, a ovviare al deficit strutturale da cui esso sia eventualmente affetto rispetto ai requisiti di forma richiesti dalla norma, a meno che detti requisiti siano direttamente evincibili dal suo corredo informativo.

Sotto questo profilo, risulta in effetti illuminante il rimando alla pronuncia nomofilattica prima citata (ancora si tratta di Cass., Sez. Un., n. 22438/2018) operato dall'ordinanza in nota, nella quale si legge che “l'originale del ricorso nativo digitale - in quanto atto processuale - è unico e per essere valido, alla luce di quanto dispone la legge processuale (che è fonte condizionante, anche in via interpretativa, la portata stessa della disciplina recata dalle disposizioni regolamentari e tecniche sul p.c.t.), deve essere sottoscritto con firma (ovviamente) digitale; l'atto così formato e sottoscritto è, quindi, l'atto che l'avvocato provvede a notificare, a mezzo p.e.c., all'indirizzo p.e.c., risultante da pubblici registri, della controparte”.

Al di là della rilevanza che potrebbe assumere la provenienza dall'indirizzo PEC (che non identifica certo in via del tutto sicura ed esclusiva quel determinato soggetto sottoscrivente, a maggior ragione ove, come nel caso della PEC dell'avvocatura erariale, detto indirizzo sia utilizzato da più avvocati per eseguire e ricevere notificazioni), è l'impiego nel corpo dell'atto, per il suo confezionamento finale, di un dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale a fondare con sicurezza la presunzione (relativa) di riconducibilità della stessa al suo titolare, ex art. 20, comma 1-ter, del C.A.D.

La finalità che essa sottoscrizione garantisce è proprio quella di collegare con certezza l'atto processuale all'avvocato dello Stato che lo manifesta come suo, rendendolo perfettamente identificabile, anche ove sia soggetto differente dal materiale estensore, come ben può accadere.

Le sezioni unite, quindi, sono ora chiamate a chiarire se quanto agli atti in formato digitale operi – e in che termini, quanto alla possibile sanatoria dell'atto – il principio di raggiungimento dello scopo con riguardo al ricorso che giunga a destinazione senza che ex acto, come nel presente caso, sia desumibile con certezza l'identificazione del firmatario, meramente indicato come sottoscrittore.

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