Giudizio di appello, impugnazione incidentale tardiva ed interesse rilevante
20 Luglio 2023
La fattispecie esaminata riguardava un'azione di responsabilità promossa dal fallimento nei confronti di ex amministratori e sindaci della compagine fallita. Il Tribunale accoglieva la domanda, con conseguente condanna di P.P. C.A.C.M. e S.P., in solido fra loro, a pagare alla procedura attrice la somma di € 2.413.810,63.
Avverso questa statuizione proponeva appello principale P.P., a seguito del quale S.P., nel costituirsi in giudizio, presentava appello incidentale, domandando a sua volta, in riforma della sentenza del tribunale, il rigetto delle domande del fallimento. Nel giudizio così introdotto interveniva L., quale assuntore del concordato fallimentare.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti si costituiva inoltre in giudizio anche C.A.C.M., attraverso una comparsa “contenente di fatto” un'impugnazione incidentale. Inoltre, C.A.C.M., con autonomo atto di citazione notificato, impugnava la statuizione di primo grado sollecitando il rigetto delle pretese risarcitorie del fallimento.
La Corte d'appello, riunite le impugnazioni, riteneva non fondate le eccezioni di inammissibilità delle impugnazioni proposte da S.P. e C.A.C.M, reputando che l'appello da quest'ultimo introdotto con atto di citazione potesse valere quale impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 (rectius 343), comma 2, c.p.c.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso L., evidenziando che lo stesso aveva eccepito avanti alla Corte distrettuale che, stante il preventivo appello del P.P, C.A.C.M. doveva proporre il proprio gravame in via necessariamente incidentale, nelle modalità previste dall'art. 343, comma 1, c.p.c.
La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che l'impugnazione incidentale di S.P. avesse provocato l'insorgere in capo al C.A.C.M. di un nuovo e autonomo interesse a impugnare la sentenza nei confronti di L., ritenendo ammissibile l'impugnazione come incidentale tardiva.
In tal modo, tuttavia, la Corte aveva fatto erronea applicazione dell'art. 343, comma 2, c.p.c., perché traeva argomento da una pronuncia delle Sezioni Unite che era stata resa in applicazione di una disposizione diversa (l'art. 334 c.p.c.) e che individuava proprio nell'impugnazione principale la fonte dell'interesse a impugnare del coobbligato.
Peraltro, i principi applicati dalla decisione impugnata sono stati rivisti dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, che più di recente ha affermato che ove l'impugnazione incidentale abbia natura adesiva, è addirittura inapplicabile la disposizione di cui all'art. 334 c.p.c.
Il collegio ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, individuando alcune questioni di massima particolare importanza, ritenute oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali di rilievo nomofilattico.
Il primo problema sta nel fatto che il principio di diritto applicato dalla Corte di merito si basa sul richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24627/2007. Tuttavia, tale principio, non appare univoco, registrandosi più di un approdo interpretativo non in linea con esso (cfr. Cass., sez. un., n. 23903/2020).
Occorre, quindi, in primo luogo, chiarire: i) se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione sorge dall'impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.
Il secondo problema è dato dal rilievo che la Corte d'appello ha ritenuto che simili principi potessero essere applicati con riferimento non solo all'appello principale di un coobbligato, ma anche all'appello incidentale di un diverso coobbligato (e dunque al secondo comma dell'art. 343 c.p.c.), che avrebbe determinato l'insorgere in capo al terzo coobbligato di un nuovo e autonomo interesse a impugnare, in conseguenza della possibile ulteriore restrizione del novero degli obbligati solidali.
Occorre, quindi, in secondo luogo, chiarire: ii) se il principio fissato da Cass., sez. un., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione non principale, ma incidentale tardiva (introdotta, peraltro, con autonomo atto di citazione).
Viene in considerazione, infine, un ultimo problema. C.A.C.M. ha presentato due impugnazioni, l'una (con comparsa di risposta) reagendo all'impugnazione del P.P., l'altra (con atto di citazione) insorgendo, secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito, contro l'impugnazione incidentale del S.P. Ora, nella fattispecie in esame l'impugnazione proposta in risposta all'appello principale del P.P. (per quanto adesiva rispetto a questa, in base alla sintesi dei relativi contenuti che si legge in sentenza) è stata ritenuta inammissibile perché tardiva, attraverso una statuizione che non è stata impugnata.
Pare al collegio, allora, che si debba verificare: iii) se, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all'impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all'impugnazione incidentale di un differente coobbligato solidale.
In conclusione, i temi appena descritti rendono necessario il superamento della distonia tuttora persistente nella giurisprudenza di questa Corte e il chiarimento di alcuni aspetti ad essa correlati. |