Inammissibile la rinuncia alla liquidazione controllata dopo la pubblicazione della sentenza

20 Luglio 2023

Il Tribunale campano nega l'ammissibilità di una istanza di rinuncia ad una procedura di liquidazione controllata avanzata dopo la pubblicazione della sentenza di apertura, attesa la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica del procedimento. 

Un debitore richiedeva al Tribunale di S.M. Capua Vetere di dichiarare apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del CCII, cosa che avveniva mediante sentenza poi pubblicata.

Solo dieci giorni dopo la suddetta pubblicazione, il debitore depositava una nuova istanza con la quale rappresentava di voler rinunciare alla domanda.

Il Tribunale, riscontrata l'assenza di una espressa previsione legislativa sul punto, concludeva per l'inammissibilità della rinuncia in quanto avvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza.

Tale conclusione veniva argomentata sulla base delle seguenti ragioni di diritto:

- “da un'interpretazione sistematica dell'art. 43 CCII - il quale appare applicabile anche alla liquidazione controllata per effetto del rinvio generale, contenuto nell'art. 270, alle disposizioni che regolano il procedimento unitario in quanto compatibili - si evince la possibilità per il ricorrente di rinunciare alla domanda solo nella fase antecedente alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata (o giudiziale), stante la sua collocazione nell'ambito delle disposizioni che regolano la fase del procedimento volto all'accertamento delle condizioni per l'apertura della procedura di liquidazione”;

- “l'art. 276 CCII, nel disciplinare la chiusura della procedura già aperta, rinvia espressamente all'articolo 233, in quanto compatibile, il quale a sua volta individua tassativamente le ipotesi di chiusura”;

Infine, il Tribunale richiamava anche un orientamento giurisprudenziale espresso sotto la vigenza della l. n. 3/2012, ritenuto applicabile al caso di specie in ragione della consecutio tra la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. l. n. 3/2012 e quella di liquidazione controllata disciplinata dal CCII. Secondo tale orientamento, al debitore non sarebbe consentito, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, di rinunciare liberamente alla domanda, attesa la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica del procedimento, l'assenza di una espressa previsione legislativa circa la possibilità di revocare detto decreto, l'apertura sino alla completa esecuzione del programma della fase esecutiva conseguente, ai sensi del quarto comma dell'art. 14-quinquies (Trib. Treviso, sez. II, 22 giugno 2017).

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