Accesso alla procedura di sovraindebitamento

21 Luglio 2023

L'autore chiarisce se, alla data attuale, per una procedura di sovraindebitamento, è ancora necessario richiedere l'autorizzazione del Presidente del Tribunale con istanza alla Volontaria Giurisdizione o se è possibile procedere direttamente con richiesta alla Direzione regionale delle Entrate.

Alla data attuale, per una procedura di sovraindebitamento, è ancora necessario richiedere l'autorizzazione del Presidente del Tribunale con istanza alla Volontaria Giurisdizione o è possibile procedere direttamente con richiesta alla direzione regionale delle entrate?

L'accesso alle procedure di sovraindebitamento avviene con istanza presentata al giudice tramite un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) costituito nel circondario del tribunale competente. L'istanza va presentata presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale competente senza che sia necessaria, seppure sia consigliabile, l'assistenza di un difensore. La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 67 del CCII per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti del consumatore e nell'art. 72 del CCII per quanto attiene il concordato minore.

Il Tribunale competente a norma dell'art. 27 del CCII è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Se è persona fisica non esercente attività di impresa il centro degli interessi principali si presume coincidere con la residenza anagrafica o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato costituito un OCC la nomina del professionista con funzioni di OCC viene fatta dal presidente del tribunale competente cui il debitore può ricorrere tramite la volontaria giurisdizione.

Il debitore che intende accedere ad una procedura dovrà rivolgersi quindi all'OCC o a uno degli OCC costituiti nel tribunale competente e tramite l'Organismo depositare l'istanza al giudice. Non è prevista nella fase introduttiva alcuna istanza alla Direzione regionale delle Entrate.



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