24 Luglio 2023

I cinque provvedimenti esaminano uno dei quesiti che più ha agitato l'applicazione della riforma Cartabia: qual è il rito da applicare all'opposizione a decreto ingiuntivo nel periodo transitorio, ove il procedimento monitorio sia già stato “instaurato” alla data di entrata in vigore delle nuove norme, cioè a decorrere dal 28 febbraio 2023?
Massima

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della applicabilità del nuovo rito previsto dalla cosiddetta riforma Cartabia, deve valutarsi quale sia effettivamente la data di pendenza iniziale del procedimento monitorio dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in una seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena come fase ulteriore (anche se eventuale); pertanto il momento cui fare riferimento per l'introduzione del giudizio di opposizione è quello in cui il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato formalmente depositato e iscritto a ruolo, secondo l'opinione dominante.

Di conseguenza, qualora tale momento ricada in un periodo anteriore al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle nuove norme del processo civile (per quanto qui ci occupa), l'opposizione a decreto ingiuntivo andrà proposta nelle forme e secondo i requisiti previsti dal vecchio rito e non dalla cosiddetta riforma Cartabia.

Il caso

Il problema posto all'attenzione dei cinque provvedimenti citati in epigrafe si riferisce ad uno dei quesiti che più ha agitato l'applicazione della riforma Cartabia in materia di rito civile.

Come è noto, a norma del primo comma dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a) della l. n. 197/2022: «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

La soluzione è la medesima per tutte quante le pronunce (tanto che la massima proposta ben si attaglia ad ognuna di esse) e si fonda su quella che, oramai, è una posizione consolidata soprattutto in giurisprudenza.

La questione

Subito ci si è trovati di fronte alla domanda su quale fosse il rito da applicare all'opposizione a decreto ingiuntivo nel periodo transitorio, ove il procedimento monitorio fosse già stato “instaurato” alla data di entrata in vigore delle nuove norme, cioè a decorrere dal 28 febbraio 2023.

L'interrogativo è sorto proprio in considerazione della natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il quale, sebbene sia considerato quale giudizio “nuovo” rispetto alla fase monitoria, è a questa legato da una inscindibile continuità ed unitarietà.

Come verrà meglio argomentato più avanti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è altro che la prosecuzione naturale, anche se solo eventuale, del procedimento per ingiunzione introdotto con ricorso.

Ecco che, allora, la disciplina transitoria assume una fondamentale importanza ove le due fasi, pur di un unico procedimento, vengano svolte o meglio introdotte, a cavallo della entrata in vigore, nel nostro caso, della riforma al codice di procedura civile introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia).

Le soluzioni giuridiche

Per rispondere al quesito il primo problema riguarda il significato da dare al termine «procedimenti instaurati».

È apparso subito evidente che, in questo caso, ci si dovesse riferire alla pendenza del procedimento monitorio.

Subito ci si è trovati di fronte, quindi, all'annoso problema della interpretazione della norma speciale contenuta nell'art. 643, comma 3, c.p.c., in combinato disposto con la norma generale di cui all'art. 39 c.p.c.

Infatti, secondo la prima la pendenza del procedimento monitorio si avrebbe con la notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo; al contrario l'art. 39 c.p.c. afferma che la pendenza a fini dell'applicabilità del cosiddetto criterio della prevenzione, coinciderebbe con il deposito del ricorso per i procedimenti introdotti con tale forma.

In dottrina si sono formati, nel tempo, sostanzialmente tre orientamenti.

Alcuni autori hanno affermato che tutti gli effetti della domanda, processuali e sostanziali, si produrrebbero solamente al momento della notificazione del decreto ingiuntivo (Balbi, Ingiunzione (procedimento di), in Enc. giur., XVII, Roma, 1997, 13; Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013, 210);

Secondo altri, invece, detti effetti si verificherebbero fin dal momento del deposito del ricorso, ma in concreto sarebbero condizionati dall'effettiva notifica del decreto stesso (Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 238);

Altri ancora hanno ritenuto, invece, che gli effetti si produrrebbero integralmente al momento del deposito del ricorso monitorio (Sciacchitano,Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 517).

Di questi tre orientamenti, la giurisprudenza si è attestata sul terzo affermando il principio per il quale il comma 3 dell'art. 643 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso stesso: «Nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento» (Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20596 - nello stesso senso Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 1366).

Allo stesso modo Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675, secondo la quale: «Per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore».

La Suprema Corte ha affrontato, poi, anche il problema del deposito telematico affermando che la pendenza del procedimento monitorio va valutata, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata; da ultimo: «Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal d.l. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza» (Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2020, n. 19335).

Dato atto, poi, che, da ultimo, secondo Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, «L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo», deve ritenersi che il procedimento intero (fase monitoria e successiva, anche se eventuale, fase di opposizione a cognizione piena), risulti pendente ove il ricorso iniziale sia stato depositato prima del 28 febbraio 2023.

La conseguenza è che in tale situazione di pendenza andranno applicate le «vecchie» norme di rito e non quelle «nuove» introdotte dalla riforma Cartabia.

Osservazioni

L'orientamento che oramai pare prevalere nelle corti di merito non fa altro che applicare correttamente le soluzioni cui si è pervenuti, sia in dottrina che in giurisprudenza, sul concetto di prevenzione e, di conseguenza, sul concetto di pendenza della lite.

Con riferimento al procedimento monitorio, infatti, sembra prevalere oramai la posizione che ricollega la pendenza al deposito del ricorso nonché la posizione che considera la fase sommaria legata alla fase a cognizione piena, di opposizione (eventuale), in un unico procedimento anche se articolato in due momenti diversi di cui il secondo è solo eventuale.

La soluzione adottata si inserisce, pertanto, nel solco interpretativo dominante e come tale, allo stato, sembra essere la più fondata.

Riferimenti
  • Asprella, Opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, in Giur. mer. 2011, 7-8, 2013 ss.;
  • Balbi, Ingiunzione (procedimento di), in Enc. giur., XVII, Roma, 1997;
  • Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano, 2009; Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991;
  • Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ. 2013, 9, 489 ss.;
  • Merlin, Su alcune ricorrenti questioni in tema di procedimento monitorio, continenza e azione in prevenzione del debitore, in Giur. it. 1989, I, 2;
  • Ricci, La riforma del processo civile, Torino, 2009;
  • Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000; Sciacchitano, Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971;
  • Sorace, Litispendenza (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXIV, Milano 1974, 840;
  • Valitutti, Il procedimento di ingiunzione: le problematiche più controverse, in Giur. mer. 2010, 7-8, 2032 ss.;
  • Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013.

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